Giustizia: dopo il flop dei referendum il Senato approva la riforma Cartabia

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Dopo il flop dei referendum dello scorso 12 giugno, i meno partecipati nella storia della Repubblica, il Senato approvato in data 16 giugno 2022 la riforma della giustizia portava avanti dalla Guardasigilli Marta Cartabia.

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Dopo il passaggio della legge di riforma sulla giustizia nel testo licenziato dalla Camera, il Parlamento ha approvato la riforma, voluta dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia riguardante l’ordinamento giudiziario e il Consiglio Superiore della Magistratura, con 173 favorevoli, 37 contrari e 16 astenuti.

Vediamo nel dettaglio il contenuto della riforma

     Indice

  1. Accesso in magistratura
  2. Incompatibilità tra esercizio delle funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi
  3. Limitazioni ai magistrati fuori ruolo
  4. Separazione delle funzioni: è ammesso un solo passaggio
  5. Fascicolo personale del magistrato
  6. Nomine per gli incarichi direttivi e semidirettivi
  7. Candidature senza liste
  8. I membri del Consiglio Superiore della Magistratura

1. Accesso in magistratura

Con la riforma Cartabia viene meno l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione. Di fatto si potrà sostenere il concorso pubblico per l’accesso in magistratura una volta conseguita la laurea in Giurisprudenza, attribuendo valore ai tirocini formativi. La novella in scrutinio devolve alla Scuola Superiore della Magistratura l’organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per i tirocinanti e per chi abbia esercitato funzioni nell’ufficio per il processo del Pnrr.

Per quanto riguarda l’esame, restano confermati i tre elaborati scritti nelle materie del diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale, apportando una diminuzione delle materie da sostenere oralmente rispetto alla disciplina attuale.

2. Incompatibilità tra esercizio delle funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi

La nuova disciplina ha introdotto il divieto di esercitare – contemporaneamente – lo svolgimento delle mansioni di giudice, – indipendentemente dalla funzione di giudicante o requirente (PM) – e quello di cariche elettive locali o nazionali o che richiedano l’assunzione di incarichi governativi. Di fatto è stato arginato quello che la classe politica nel corso del tempo ha definito come il criterio delle cd. “porte girevoli”. I magistrati eletti nella competizione elettorale sono tenuti a collocarsi in aspettativa per l’assunzione dell’incarico. I giudici che hanno ricoperto incarichi di governo o cariche elettive per almeno un anno non potranno più svolgere l’esercizio di funzioni giurisdizionali, ossia non potranno più tornare a far parte della magistratura, questi verranno inquadrati fuori ruolo all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Discorso diverso per il caso di magistrati candidati non eletti, in situazioni del genere questi non potranno più esercitare – per tre anni le proprie funzioni, giudicanti o requirenti che siano, all’interno della Regione comprendente la circoscrizione elettorale dove hanno presentato la propria candidatura, né in quella dove ha sede il distretto in cui lavoravano. Altresì, non potranno assumere incarichi direttivi comprendenti le più delicate funzioni penali come ad esempio quelle di pubblico ministero, giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare. I magistrati che assumono ruoli di vertice nelle pubbliche amministrazioni – es. capo di gabinetto, capo dipartimento – dopo un anno, almeno, di mandato dovranno rimanere fuori ruolo anche l’anno seguente non potendo svolgere funzioni di vertice. Inoltre non potranno ricoprire incarichi direttivi per tre anni.

3. Limitazioni ai magistrati fuori ruolo

La riforma prevede la riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo che al momento sono 200. Il limite verrà determinato successivamente tramite i decreti attuativi. È stato disposto un termine pari a 10 anni di svolgimento delle funzioni giurisdizionali prima di poter chiedere di essere collocati fuori ruolo.

4. Separazione delle funzioni: è ammesso un solo passaggio

La riforma Cartabia ammette un solo passaggio tra magistratura giudicante (giudice) e magistratura requirente (pubblico ministero) e viceversa da compiersi entro il termine di dieci anni dall’assegnazione della prima sede. Nel computo dei dieci anni non sono inclusi i diciotto mesi di tirocinio. Chiaramente questo passaggio riguarda il processo penale.

Il suddetto limite non opera per quanto concerne il passaggio al settore civile e dal settore alle funzioni requirenti ossia di pubblica accusa.


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5. Fascicolo personale del magistrato

Nell’ambito delle valutazioni di professionalità è stato disciplinato un fascicolo personale comprendente l’intera attività svolta dal singolo magistrato, aggiornando i dati anno per anno, prestando peculiare considerazione ai provvedimenti assunti nei successivi gradi di giudizio.

6. Nomine per gli incarichi direttivi e semidirettivi

Per ciò che concerne gli incarichi direttivi e semidirettivi il Consiglio Superiore della Magistratura agirà sulla base delle scoperture in modo da porre un argine a logiche di scambio. I candidati dovranno essere sentiti obbligatoriamente in modo da favorire la migliore scelta possibile. Una volta effettuata una valutazione sulla base delle competenze a parità di merito verrà scelto il genere meno presente. Nei consigli giudiziari, a certe condizioni, anche gli avvocati potranno votare le valutazioni di professionalità dei magistrati.

7. Candidature senza liste

La novella non prevede liste attribuendo a ciascun candidato, senza nessun obbligo di raccogliere un minimo numero di firme, di candidarsi tranquillamente anche nel proprio distretto. Ogni collegio deve avere un numero minimo di 6 candidati di cui almeno 3 del genere rappresentato meno. Qualora ciò non fosse possibile si procederà per sorteggio.

8. I membri del Consiglio Superiore della Magistratura

Per quanto concerne il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura passa dagli attuali 24 a 30  di cui 20 togati e 10 laici. Il criterio elaborato è essenzialmente di tipo maggioritario. La determinazione dei collegi avrà luogo mediante decreto della  Guardasigilli. Nella scelta dei membri laici il Parlamento sarà tenuto a rispettare la parità di genere nelle candidature al CSM. Ogni commissione resterà in carica 16 mesi ed i membri delle stesse saranno proposti dal  Comitato di Presidenza. È necessaria, inoltre, l’approvazione del plenum per la formazione delle commissioni previste dalla legge.

Giungendo alle conclusioni la novella è intervenuta con separazione delle funzioni, riduzione dei fuori ruolo, incompatibilità rafforzata politica-magistratura. Queste le principali novità della riforma. L’intervento sulla giustizia era chiesto anche dall’Europa nell’ambito di quei compiti gravanti sul Governo italiano per adeguare il nostro sistema giudiziario secondo le direttive impartite nel PNRR. Inoltre a seguito della novella il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura del prossimo luglio avverrà con la nuova disciplina. Non ha avuto seguito, invece, la norma che disciplinava il sorteggio dei distretti delle Corti d’Appello per la composizione dei collegi. Quest’ultimi saranno determinati mediante decreto del ministro della Giustizia, udito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

Questo il commento della Guardasigilli prima dell’inizio della dichiarazioni di voto: “Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all’appello del presidente Matterella che sollecitava l’approvazione di questa riforma.

Oggi siamo qui per mantenere l’impegno di trasformare in legge un provvedimento che viene da lontano e che è stato costruito con il contributo di molti.

Un provvedimento preceduto da un lungo lavoro, non semplice, portato avanti con il contributo di molti”. “Ringrazio ciascuna forza politica – ha aggiunto – per l’impegno e la disponibilità”.

Avvocato Rosario Bello

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