Giurisprudenza e formule dell’affidamento condiviso

Scarica PDF Stampa

Autore: Giuseppe Cassano

Editrice: Maggioli Editore

            Sono lieto di segnalare il testo che l’Editore Maggioli pubblica – Giurisprudenza e formule dell’affidamento condiviso http://www.mailingmaggioli.it:80/promo/volumi/pratica/2008/290408/45234.html  – per consentire ai tanti interessati di prendere conoscenza di un volume molto utile che il prof. Giuseppe Cassano ha predisposto, con esauriente completezza, per dar conto di tutta la giurisprudenza sviluppatasi a seguito della recente pubblicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha disposto – sotto la rubrica “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” – importanti modifiche per i “Provvedimenti riguardo ai figli” in caso di separazione personale dei genitori, non soltanto quando questi siano coniugati, ma pure se non sposati – un tempo si parlava di figli “illegittimi”, per fortuna oggi si qualificano, sebbene ancora in modo non appropriato, “naturali” – ed all’art. 155 del codice civile, integralmente riscritto, sono state aggiunte ben sei norme, fino all’art. 155-sexies; novità significative sono state inserite pure per la procedura di separazione contenziosa, che hanno arricchito la disciplina degli articoli 708 e 709 del codice di procedura civile.

            Per la verità, mediamente più del 50% dei procedimenti giudiziali di separazione si trasforma, o già con i provvedimenti presidenziali oppure in corso di causa, in separazioni “consensuali”, che comporta che la lite, quando non addirittura già composta, si presenti quanto meno temperata da accordi preliminari che ne tamponano l’asprezza. E difatti l’obiettivo principale, in caso di rottura della convivenza, dovrebbe essere la trasformazione del conflitto tra i genitori in una intesa su nuovi progetti esistenziali (“di vita”) per entrambi, sia pure creando un duplice nucleo, in luogo di quello unitario precedente, e perciò passando necessariamente attraverso l’accettazione di modifiche consistenti rispetto ai precedenti assetti personali ed economici in cui la coppia aveva trovato il suo assestamento, peraltro evidentemente poco soddisfacente, se poi è scoppiato un contenzioso e la cessazione di un solo focolare domestico.
            Nel rallegrarmi con l’Autore per avere messo a disposizione, in tempi così brevi, un’opera preziosa per un’informazione adeguata su problemi che riguardano un così vasto numero di coppie coinvolte nelle relative problematiche, sottolineo anch’io come il punto di maggiore rilievo, toccato dalle novità in questione, riguardi l’introduzione del principio per cui, salvo casi eccezionali, l’affidamento dei figli minori di genitori separati non possa più essere, come accadeva in precedenza, “esclusivo”, con la sua attribuzione ad uno solo dei genitori, quello considerato – con valutazione sempre di molta incerta attendibilità – più idoneo alla funzione della cura dei piccoli (maggiore idoneità che, come è ben noto, nella grande maggioranza dei casi i giudici ritenevano dovesse riconoscersi alla madre, specie quando si trattava di figli ancora di tenera età), ma debba viceversa ora essere, di norma, un affidamento “condiviso”, da assegnare perciò congiuntamente ad entrambi, così da consentire, per un verso, che i figli possano “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” (cosiddetta “bigenitorialità), e per altro verso che tanto la titolarità quanto l’esercizio della potestà genitoriale devono far capo ad entrambi i genitori, obbligandoli, quindi, a fare ogni sforzo per assumere d’accordo tra loro le decisioni di maggior rilievo relative ai figli.
            Ed in proposito c’è da registrare con piacere che la riforma, su questo aspetto che risultava il più importante tra quelli presi in considerazione, è stata attuata dalla magistratura davvero con impegno e molta comprensione, tanto che, salvo casi rari e particolarmente difficili, può dirsi che l’affidamento ad entrambi i genitori, denominato appunto “condiviso”, sia fin dall’inizio diventata regola di generale applicazione. Peraltro la Cassazione ha confermato e ribadito la diversa competenza del Tribunale per i minorenni – in forza dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.c., in parte qua non abrogato dalla Novella, neppure tacitamente, ad avviso della S.C. – nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, devoluti ora al medesimo giudice anche per i provvedimenti di merito aventi ad oggetto decisioni in ordine all’affidamento dei figli ed in genere alla soluzione di tutte le controversie attinenti al regolamento del periodo di separazione da applicare ai figli.  Diversità di competenza, e quindi pure di criteri applicativi, che mette a rischio il rispetto del principio di eguaglianza che dovrebbe essere garantito in forza dell’art.3 della Carta costituzionale.
            Purtroppo la disciplina da applicare alle coppie separate e che non riescano ad assicurare al menage familiare un regime sostanzialmente frutto di accordi e senza scontri che coinvolgano i piccoli, è rimasta incompleta e del tutto insufficiente. Non si sa neppure cosa significhi esattamente che i figli sono “affidati” ai genitori, e soprattutto mancano regole chiare sui criteri di distribuzione dei tempi di convivenza dei figli per ciascuno dei genitori, ora da considerare entrambi affidatari, nonché della ripartizione tra i genitori dell’onere di sostenere i costi relativi al mantenimento dei figli, che è sempre il tema su cui più facilmente e con maggiore asprezza si sviluppano le liti nelle coppie che si dividono, come ben sanno i giudici cui spetta trovare soluzioni per questi scontri – talvolta devastanti e spesso comunque interminabili – che rivelano rancori e amarezze profonde, insanabili e fonte di continue ripicche e di reciproche volontà di vendette, che nuocciono ai litiganti, ma più ancora alle loro creature.
            E’ da escludere che il fatto solo di qualificare gli affidamenti giudiziali come “condivisi” possa condurre a migliorare automaticamente la situazione di eccessiva conflittualità, ove questa sia particolarmente aspra. Una mera imposizione giudiziale della nuova formula non potrebbe avere alcun effetto taumaturgico, se non muta la violenza della contrapposizione nella coppia. Molto dipenderà dallo sforzo del giudice di preparare ed aiutare la coppia al nuovo orientamento ed ad un nuovo clima, altrimenti tutto potrebbe risolversi solo in mutamenti di facciata, puramente nominali, lasciando però sostanzialmente invariati i lamentati andamenti processuali precedenti.
            Questo è l’augurio con cui accompagno il meritorio lavoro del prof. Cassano.

Piero Schlesinger

 

Acquisto on line http://www.mailingmaggioli.it:80/promo/volumi/pratica/2008/290408/45234.html

segnalazione libro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento