Giudizio in materia elettorale: TAR CATANIA , I, n. 215/07, Pres. Messina, rel. Gatto Costantino

sentenza 10/05/07
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Con la presente sentenza, la Sezione, ha ribadito che “Nel giudizio in materia elettorale il principio della specificazione dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’ atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete” (CdS, V, 04 febbraio 2004, nr. 370; cfr. anche  CdS,V, 31 ottobre 2001 n. 5692 e 26 giugno 2000 n. 3631; T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. II – 2090 – 17 ottobre 2003; T.A.R. SICILIA – CATANIA, I, 29 luglio 2005, nr. 1255; 13 dicembre 2005, nr. 2418; 15 marzo 2006, nr. 419).
Il Collegio ha quindi affermato che laddove si contestino mancate o erronee attribuzioni di preferenze derivanti da preferenze invalide, è necessario che le asserite invalidità delle suddette preferenze vengano “delineate” dal ricorrente con assoluta precisione, concorrendo al contempo ad assolvere sia all’onere di specificazione dei motivi di ricorso, che concorre ad identificare precisamente l’oggetto del giudizio (cfr. TAR Catania, I, 869/2005), sia al correlativo onere probatorio, sufficiente ad attivare i poteri (integrativi) del giudice che ordinerà quindi il riscontro delle schede. Analogamente, è da ritenersi che l’onere di allegazione è assolto essenzialmente dalla precisione delle censure, che come tali sono esse stesse sufficienti a sostenere la domanda, specie poi dove si denuncino vizi afferenti errori nel conteggio delle preferenze assegnate derivanti dalla ricopiatura dei numeri risultanti dai verbali di scrutinio sezionali nel verbale di proclamazione dei risultati individuali, perché si tratta di errori materiali, facilmente riscontrabili in sede di giudizio, come tali non comportanti un “rifacimento” integrale delle operazioni elettorali. Inoltre, rispetto a tali censure non è logicamente esigibile a carico degli interessati, un onere di allegazione specifico, né che essi possano – direttamente o tramite i delegati di lista – controllare la fase di ricopiatura e/o l’esattezza dell’annotazione dei risultati finali risultanti dalle apposite tabelle di scrutinio, nei verbali dell’Ufficio centrale elettorale o nelle comunicazioni tra la Sezione e quest’ultimo.
(nella fattispecie, il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, ma non il ricorso incidentale (ad eccezione di una unica censura): con il primo (ricorso introduttivo) si lamentava la mancata assegnazione di voti risultanti dai verbali sezionali dello scrutinio; con il secondo si lamentava la mancata assegnazione di varie preferenze non altrimenti specificate in varie sezioni, denunciandosi un complessivo numero di preferenze “mancate” che avrebbero dovuto essere ricercate – secondo il ricorrente incidentale – variamente ed indistintamente tra le schede annullate, tra quelle ove si è attribuito il solo voto di lista e così via, senza quindi consentire all’eventuale verificatore di circoscrivere adeguatamente l’oggetto dell’accertamento istruttorio).
 
 
                  
     REPUBBLICA ITALIANA         N. 0215/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     N. 0185/06 Reg. Gen.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Prima, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei ******************:
Dott.ssa ***************              Presidente
Dott. **********************          Giudice
Dott.**************************o Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 185/2006 R.G., proposto da ***, rappresentato e difeso dall’******************, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR;
CONTRO
Il Comune di Messina, in persona del Sindaco rappresentante legale pro tempore, non costituito;
l’Ufficio Centrale Elettorale, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in Messina, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli uffici di quest’ultima in Catania, via V. Ognina 149;
E NEI CONFRONTI
del sig. **, rappresentato e difeso dall’*******************, con domicilio eletto in Catania presso l’avv. *************** in via Umberto 303, RICORRENTE INCIDENTALE;
PER L’ANNULLAMENTO
In parte qua, dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Messina, adottato in data 20 dicembre 2005 dall’Ufficio centrale elettorale all’uopo costituito, in seno al Verbale delle operazioni di competenza dello stesso Ufficio, conclusesi in pari data;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi il predetto verbale, nonché le operazioni, i verbali e le tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali n. 21, n. 32, n. 48, n. 102, n. 110 e n. 214, oltre che per la
CORREZIONE
del risultato elettorale, nella parte in cui non sono stati attribuiti al ricorrente i maggiori voti di preferenza dallo stesso riportati nelle sezioni elettorali di cui sopra e la conseguente
PROCLAMAZIONE
Dell’elezione del ricorrente alla carica di consigliere comunale del predetto Comune, in sostituzione del controinteressato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato;
Visto il ricorso incidentale del controinteressato;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore all’udienza pubblica del 25 gennaio 2007 il Referendario dr. **************************;
Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente espone di aver preso parte alle consultazioni elettorali per il rinnovo delle cariche amministrative del Municipio della Città di Messina, tenutesi in data 27 e 28 novembre 2005, quale candidato nella lista n. 1 denominata “Democratici di Sinistra Partito del Socialismo Europeo”, collegata al candidato *****************************.
All’esito del completamento delle operazioni elettorali, alla predetta lista sono stati attribuiti complessivamente 6.022 voti validi; sulla scorta dei voti di preferenza riportati, nelle singole sezioni, da ciascun candidato alla predetta lista, al ricorrente sono stati attribuiti n. 474 voti di preferenza e, conseguentemente, gli è stata attribuita la cifra individuale di 6.496 voti (pari alla cifra di lista 6.022 + 474 preferenze).
Al controinteressato, arch. *** ***, candidato della medesima lista, sono state attribuite nr. 475 preferenze, con conseguente cifra individuale di 6.497.
Pertanto, determinata la graduatoria dei candidati della citata lista nr. 1, il ricorrente è risultato collocato al terzo posto, dopo il controinteressato ed il candidato primo classificato. Determinati i seggi spettanti a ciascuna lista, alla lista di appartenenza del ricorrente sono stati attribuiti nr. 2 seggi, con la conseguenza che il controinteressato è stato proclamato eletto alla carica di consigliere comunale.
Ciò premesso, il ricorrente (che agisce sia come candidato che come cittadino elettore) lamenta che tale risultato elettorale, che vede la differenza di appena un voto dal controinteressato proclamato eletto, è errato e come tale va corretto, per le seguenti ragioni.
Nelle Sezioni indicate analiticamente in atti, afferma di avere contezza diretta che gli sarebbero state attribuite preferenze in numero maggiore di quanto non riportato al momento dello scrutinio.
Più precisamente, il ricorrente assume che:
– nella Sezione nr. 21 risultano attribuiti al ricorrente solamente 4 voti di preferenza; mentre invece afferma che avrebbero dovuto essergliene computate almeno altre 4, sia per cognizione diretta acquisita nel momento in cui sono state dichiarate oralmente dagli scrutatori le preferenze attribuitegli, in sua presenza; sia perché sette elettori che hanno votato nella Sezione sono a lui legati da vincoli di parentela ed alcuni tra essi, in numero di cinque, hanno rilasciato libere e spontanee attestazioni circa la avvenuta votazione per il ricorrente; sia perché dal verbale delle operazioni elettorali della sezione in esame risulta che il totale dei voti validi (n. 44) assegnati alla Lista 1, non corrisponde alla somma dei voti di preferenza riportati dai candidati della stessa lista come indicati nel secondo elenco in nr. 41 ;
     – nella Sezione nr. 32, propone analoghe censure e contestazioni: non gli sarebbe stata conteggiata alcuna preferenza, mentre gli consta che gliene risulterebbero almeno 2; anche qui afferma di avere avuto contezza del risultato dal sistema informatico del Comune di Messina; dal rappresentante della Lista n° 1 presso la sezione in questione (che, dopo lo spoglio, avrebbe comunicato al ricorrente che nella stessa sezione aveva riportato n° 2 voti di preferenza, regolarmente segnati nella tabella di scrutinio, come da dichiarazione che produce in atti); egli stesso, in sede di svolgimento delle operazioni di competenza dell’Ufficio centrale, essendo stato ammesso a presenziare nella parte riservata al pubblico, avrebbe udito il presidente di turno “chiamare” ad alta voce i due voti dallo stesso riportati nella sezione in questione. Ancora, a comprovare l’errore richiama anche il verbale delle operazioni elettorali della sezione in esame, posto che il numero (n° 39) delle schede contenenti i voti di preferenze attribuite alla Lista n° 1 nell’elenco sopra menzionato non corrisponde alla somma dei voti di preferenza riportati dai candidati della stessa lista, come indicati (in n° 28). Infine, il ricorrente ha versato in atti la dichiarazione di un elettore che descrive il proprio voto, dato in questa Sezione, al ricorrente;
     – nella sezione n° 48: al ricorrente, sulla base del prospetto allegato al verbale impugnato sono stati attribuiti n° 4 voti di preferenza; viceversa assume che avrebbe dovuto essergli assegnato almeno un altro voto. Infatti, il ricorrente rileva intanto che ritiene che gli siano stati espressi cinque voti come da dichiarazioni giurate, che allega, di altrettanti elettori votanti nella sezione che descrivono analiticamente le proprie preferenze espresse; inoltre, il voto di preferenza mancante – secondo quanto riferito al ricorrente dal rappresentante della Lista n° 1 presso la predetta sezione – risulterebbe annotato nella tabella di scrutinio. A comprovare l’errore soccorre, poi, il verbale delle operazioni elettorali della sezione in esame, atteso che il numero (n° 19) delle schede contenenti voti di preferenze attribuite alla Lista n° 1 nell’elenco sopra menzionato non corrisponde alla somma dei voti di preferenza riportati dai candidati della stessa lista, come indicato (in n° 17), nel suddetto secondo elenco;
     – nella sezione n° 102 al ricorrente, sulla base del prospetto allegato al verbale impugnato è stato attribuito un voto di preferenza mentre ritiene che avrebbero dovuto essergli assegnati almeno altri due voti di preferenza. Infatti, ciò risulterebbe dalle dichiarazioni di tre elettori della sezione, allegate in atti;
     – nella Sezione n° 110 al ricorrente, sulla base del prospetto allegato al verbale impugnato, non è stato attribuito alcun voto di preferenza mentre ritiene che avrebbero dovuto essergliene assegnati almeno 4. Infatti, ciò risulterebbe dalle dichiarazioni degli elettori della sezione, allegate in atti;
     – nella Sezione n° 214: al ricorrente, sulla base del prospetto allegato al verbale impugnato, non è stato attribuito alcun voto di preferenza; viceversa allo stesso avrebbero dovuto essere assegnati almeno n° 2 voti di preferenza, come da dichiarazioni libere rese da due elettori della sezione, e telegramma del 18/12/2005 con il quale hanno chiesto, al Presidente dell’Ufficio centrale elettorale, che venisse accertato il voto dagli stessi espresso, nella medesima sezione, in favore dell’odierno ricorrente. Analoga richiesta, sempre in data 18/12/2005, è stata avanzata, al medesimo ufficio, dal delegato della lista n° 1. A corroborare la denunzia dell’errore varrebbe, anche in tal caso, il verbale delle operazioni elettorali della sezione in esame nel quale, per l’appunto, non v’è corrispondenza tra il numero (n° 8) delle schede contenenti voti di preferenza attribuiti alla Lista n° 1, riportato nell’elenco sopra menzionato e la somma dei voti di preferenza riportati dai candidati della stessa lista, indicato (in n° 12) nel suddetto secondo elenco.
     Si è costituito il controinteressato, il quale oltre a resistere all’azione avversaria, della quale chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza, ha spiegato a sua volta ricorso incidentale (notificato il 10-11 febbraio 2006 e depositato il 15 successivo) contro le operazioni elettorali tenutesi nel Comune di Messina nei giorni 27/28 novembre 2005, limitatamente ai seguenti vizi:
     – Violazione e falsa applicazione delle norme sulla nullità del voto di preferenza e/o nella scheda elettorale; il ricorrente incidentale riferisce che sarebbero state illegittimamente annullate, per incertezza della grafia del suo cognome, interpretata quale segno di riconoscimento, le seguenti schede:
     Sezione nr. 83: una scheda (in quanto l’elettore, dopo aver apposto la croce sul simbolo DS, aveva scritto il nome “***” nel riquadro sottostante; in questo caso il voto è stato assegnato al solo Sindaco, mentre il ricorrente assume che era chiara la volontà di esprimere la preferenza anche per il candidato consigliere);
     Sezione nr. 24: una scheda (al ricorrente non sono state attribuite preferenze);
     Sezione nr. 156: due schede (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di quattro);
     Sezione nr. 214: una scheda (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di tre);
     Sezione nr. 140: una scheda (al candidato *** è stata attribuita una preferenza invece di due);
     Sezione nr. 110: quattro schede (al candidato *** non è stata attribuita alcuna preferenza);
     Sezione nr. 193: una scheda (al candidato *** sono state attribuite tre preferenze invece di quattro);
     Sezione nr. 145: due schede (al candidato *** sono state attribuite sette preferenze invece di nove);
     Sezione nr. 215: una scheda (al candidato *** non è stata attribuita alcuna preferenza);
     Sezione nr. 33: tre schede (al candidato *** non è stata attribuita alcuna preferenza);
     Sezione nr. 38: tre schede (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di cinque);
     Sezione nr. 39: due schede (al candidato *** sono state attribuite tre preferenze invece di due);
     Sezione nr. 40: una scheda (al candidato *** è stata attribuita una sola preferenza, invece di due);
     Sezione nr. 192: tre schede (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di cinque);
     Sezione nr. 17: una scheda (al candidato *** non è stata attribuita alcuna preferenza);
     Sezione nr. 24: una scheda (al candidato *** non è stata attribuita alcuna preferenza);
     Sezione nr. 213: una scheda (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di tre);
     Sezione nr. 103: una scheda (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di tre);
     Sezione nr. 68: una scheda (al candidato *** sono state attribuite due preferenze invece di tre);
     Sezione nr. 190: una scheda (al candidato *** è stata attribuita una preferenze invece di due);
     Sezione nr. 122: una scheda (al candidato *** è stata attribuita una preferenze invece di due);
     Sezione nr. 123: una scheda (al candidato *** non è stata attribuita alcuna preferenza);
     Sezione nr. 124: una scheda (al candidato *** è stata attribuita una preferenza, invece di due).
     Secondo il ricorrente incidentale, ad eccezione della Sezione nr. 179 ove due preferenze contestate gli sono state direttamente attribuite dall’Ufficio, in tutte le altre le preferenze non attribuite al candidato *** per gli erronei motivi legati alla scrittura del cognome, andrebbero ricercate nelle schede annullate, nelle schede per le quali la preferenza è stata attribuita alla sola lista, per la Sezione nr. 83 anche nelle schede attribuite al solo Sindaco tra le schede contestate dal rappresentante di lista.
     Pertanto, il Collegio osserva che, fermo restando che, in atto, la differenza tra le posizioni dei due candidati è data da un solo voto, il ricorrente lamenta le mancate preferenze per lui espresse da 15 elettori; mentre il ricorrente incidentale, a sua volta, lamenta l’illegittimo annullamento di 34 preferenze.
 L’Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 2 febbraio 2006, chiede l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale e dell’Assessorato Regionale agli Enti locali.
   All’Udienza Pubblica del 25 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
     La lite odierna si presta ad essere solo parzialmente decisa, nei limiti seguenti, necessitando per il resto di incombenti istruttori.
     Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale e dell’Assessorato Regionale poiché essendo organo temporaneo il primo e non avendo preso parte agli atti impugnati il secondo, non rivestono la qualità di parte nel presente giudizio.
     I) Si deve premettere che la Sezione ha avuto variamente modo di affermare che Nel giudizio in materia elettorale il principio della specificazione dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’ atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete” (CdS, V, 04 febbraio 2004, nr. 370; cfr. anche  CdS,V, 31 ottobre 2001 n. 5692 e 26 giugno 2000 n. 3631; T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. II – 2090 – 17 ottobre 2003; T.A.R. SICILIA – CATANIA, I, 29 luglio 2005, nr. 1255; 13 dicembre 2005, nr. 2418; 15 marzo 2006, nr. 419).
     Alla luce di tale principio, è da ritenersi ammissibile il ricorso introduttivo, ma non altrettanto è a dirsi per il ricorso incidentale (ad eccezione della censura riferita all’unica preferenza nella sezione 83).
     Mentre, infatti, il primo contiene una analitica indicazione delle censure che sono articolate per fattispecie concrete (ossia con la indicazione precisa e conducente dell’errore di procedimento che ha determinato la carente attribuzione delle preferenze che vizierebbe il risultato elettorale proclamato dall’Ufficio) e riferite a voti ben determinati indicati sezione per sezione; il ricorso incidentale, invece, denuncia un complessivo numero di preferenze “mancate” che andrebbero – secondo il ricorrente incidentale – variamente ed indistintamente ricercate tra le schede annullate, tra quelle ove si è attribuito il solo voto di lista e così via, senza quindi consentire all’eventuale verificatore di circoscrivere adeguatamente l’oggetto dell’accertamento istruttorio.
     Il ricorrente incidentale non ha pertanto dedotto i vizi del procedimento con quella precisione (possibile e doverosa) che si richiede nel ricorso elettorale, ed ha invece introdotto in sostanza una domanda tendente ad ottenere un sindacato ispettivo volto alla ricerca delle preferenze mancanti ovunque esse si trovino.
     Quanto alla natura del vizio invalidante il risultato, poi, il ricorrente incidentale si è limitato a descrivere una fattispecie generica, riferendola quindi a tutte le schede asseritamente mancanti.
     Deve invece ribadirsi, in relazione al ricorso incidentale, quanto la Sezione ha avuto modo di affermare nelle su richiamate pronuncie, secondo le quali “assurge a principio di diritto assolutamente consolidato, …omissis…., quello secondo cui l’azione elettorale postula la formulazione nell’atto introduttivo di specifiche censure contro l’atto di proclamazione degli eletti, di talché va esclusa l’ammissibilità di censure generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi che conducano ad una revisione generale delle operazioni elettorali sulla base di un’amplissima istruttoria che autorizzi, all’occorrenza, la successiva proposizione di motivi aggiunti (v. ex multis, C.d.S., sez. V, 12 novembre 2002, n. 6277)”; ciò in quanto “la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia elettorale non è di diritto oggettivo, né ha ad oggetto un controllo generalizzato sulle operazioni elettorali, dovendo il potere giurisdizionale spiegarsi in relazione alle censure del ricorrente, allorché esse siano sufficientemente specifiche e concretino quel principio di prova necessario per l’esercizio dell’attività istruttoria (C.d.S., sez. V, 15 febbraio 2001, n. 796; Id., 3 dicembre 2001, n. 6052)”(Cfr. TAR Catania, 2023/03 richiamata prima).
     Ne consegue che il ricorso incidentale, in questa parte, va dichiarato inammissibile, per genericità.
Quanto alla censura riferita alla sezione nr. 83, in cui, a differenza che nelle altre, si solleva un vizio ben articolato e conducente, quest’ultima è comunque da respingersi, per infondatezza.
     Con tale doglianza, infatti, si lamenta che sarebbe stata erroneamente annullata una scheda ove viene riportata la preferenza per il candidato *** e per la corrispondente lista di appartenenza, con la indicazione però del nominativo del candidato in un riquadro diverso da quello della lista di appartenenza.
     Ha affermato questa Sezione, in recente pronuncia dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che: “Ai sensi dell’art. 38, comma 12, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dall’art. 15 della l.r. 15.9.1995, n. 35, “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge”. Non v’è dubbio che la norma si applichi all’ipotesi in cui il nominativo sia inserito nell’apposito spazio della lista di appartenenza. E’altresì condivisibile che possa essere ritenuta valida l’espressione di voto al candidato ed alla lista, purché risulti inequivoca la volontà dell’elettore. Dalla norma regionale, a differenza di quelle nazionali…., emerge un chiaro riferimento alla necessità che non vi siano altre cause di nullità, da individuare nelle ipotesi in cui l’espressione del voto non possa ritenersi inequivoco (ex art. 44, comma 1, **** n. 3/60). Il Tribunale ritiene, quindi, che la censura, per essere ritenuta fondata, avrebbe dovuto riferirsi anche alla impossibilità che il voto possa aver ingenerato possibili confusioni, come nel caso di omonimia con altri candidati di qualsiasi schieramento. In altri termini, il voto è valido ove il candidato prescelto, in assenza dell’espressione di preferenza di lista, sia l’unico ad essere individuato con il cognome apposto nella scheda, ovvero, nel caso di identità dello stesso con quello di altri candidati, ne sia stato specificato il nome (non identico a quello di altri concorrenti), di tal guisa che risulti impossibile sostenere l’equivocità dell’espressione dovuti a parziale o completa omonimia” (TAR Catania, I, 17 novembre 2005, nr. 2067). 
     Anche nella fattispecie all’odierno esame del Collegio deve essere applicato il medesimo principio.
     Si deve premettere, intanto, che a differenza della fattispecie presa in esame dalla pronuncia nr. 2067/2005, il caso odierno non è espressamente normato, posto che in quest’ultimo sussiste il voto di lista (mentre l’art. 38 comma 12 citato presuppone che non sia stato votato il contrassegno).
     Tuttavia, l’esigenza di tutela che la Sezione ha tenuto presente con la pronuncia è identica: nell’affermare che va offerta dal ricorrente la prova di cui all’art. 44, comma 1, **** n. 3/60, nel senso fatto proprio dalla sentenza nr. 2067/2005, la Sezione intende affermare che laddove si deroghi alla modalità di espressione delle preferenze posta dal comma 5 dell’art. 38, incombe su colui che ne ha interesse dimostrare che la preferenza in oggetto è scevra da qualsiasi possibilità di equivoco.   
     Ma la censura non solo è inammissibile; è ancor più infondata, posto che coglie nel segno la difesa del controinteressato laddove afferma che una simile espressione di voto è riconoscibile.
     Infatti, astrattamente potrebbe ritenersi che il voto del tipo in esame è valido, considerando che l’indicazione del nominativo di un candidato senza l’apposizione del voto di lista, ai sensi del comma 12 dell’art. 38 cit. – ovunque venga apposta – determina l’attribuzione della preferenza non solo al candidato medesimo, ma anche alla sua lista (sebbene il simbolo di quest’ultima non sia stato barrato); pertanto, ove più alla indicazione del candidato corrisponda anche l’espressione di preferenza per la sua lista, si dovrebbe concludere (come peraltro fa appunto il ricorrente) che il voto è univoco e che pertanto la preferenza va conteggiata a favore sia della lista che del candidato.
     Tuttavia, tra le due fattispecie sussiste una rilevante differenza e cioè che l’art. 38 comma 12 accoglie la tipizzazione normativa di una fattispecie in sé verosimile, ossia quella in cui l’elettore, nell’indicare la preferenza per il candidato, omette di segnare il voto di lista, ritenendolo – appunto – implicito nella prima oppure, semplicemente, dimenticandolo; mentre non è affatto verosimile che l’elettore, pur avendo esattamente individuato sia il candidato che la lista di appartenenza, scriva il nominativo del candidato in uno spazio differente da quello della lista di appartenenza, pure avendola espressamente individuata e segnata sulla scheda.
     In altre parole, la regola di cui al comma 12 dell’art. 38 su richiamato esprime l’accoglimento del legislatore di un principio di adeguatezza e di verosimiglianza nell’interpretazione della volontà dell’elettore, a cui vantaggio viene disposta la salvezza del voto di lista. Nel caso in cui, invece, sia apposto sia il voto di lista che la preferenza per un candidato ad essa appartenente, il cui nome è però scritto dall’elettore in un riquadro diverso da quello corrispondente alla medesima lista, allora ogni ragione di verosimiglianza e di spiegabilità della preferenza in termini di errore incolpevole e/o scusabile viene meno e la preferenza è quindi nulla (ex art. 44 comma 1 T.U. 3/1960), in quanto riconoscibile ed in quanto espressa in violazione dell’art. 38 comma 5 e senza la ricorrenza di alcuna delle cause di salvezza del voto ivi tassativamente ed espressamente previste.
     Il ricorso incidentale, pertanto, in questa parte è infondato e come tale deve essere respinto. 
     II) Quanto al ricorso introduttivo, in tema di allegazione di (almeno) un principio di prova nel ricorso elettorale, il Collegio osserva quanto segue.
La giurisprudenza è ferma nel richiedere che il ricorrente adduca a sostegno delle proprie censure elementi di fatto dai quali desumere che la propria richiesta di tutela è affidata ad elementi di fatto diversi dalla mera “asserzione”: ciò che si richiede è che venga dedotta “l’esistenza di una ricostruzione delle operazioni elettorali che evidenzia una anomalia, tale da poter essere spiegata con un vizio dell’attribuzione dei voti o delle preferenze, che e trova riscontro non soltanto nella mera prospettazione soggettiva del ricorrente” (TAR Umbria, Perugia, 14 ottobre 2004, nr. 591).
Sebbene non manchino pronuncie che fanno applicazione molto rigorosa di tale principio (cfr. ex multis TAR Calabria, Catanzaro, I, 28 ottobre 2003, nr. 3035; TAR Puglia, Bari, I, 6 ottobre 2003, nr. 3724), ritiene il Collegio che esso va adeguatamente correlato al tipo di censura introdotta in giudizio: spetterà dunque al giudice indagare, volta per volta, sulla “attendibilità” delle censure e dei relativi vizi che il ricorrente introduce nel processo, avendo di mira lo scopo di delibare la “serietà” delle richieste attoree, all’evidente fine di impedire che, per via giudiziale, si ottenga quell’inammissibile revisione del procedimento elettorale che costituisce pacificamente il limite insuperabile del giudizio (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, V, 3 aprile 2006, nr. 1726).
In tal senso, la specificità dei motivi può essere essa stessa idoneo indizio di elemento fattuale sufficiente a reggere la censura: in proposito, è stato affermato che “in tema di principio dell’onere della prova nel giudizio elettorale, deve tenersi conto dell’indisponibilità di larga parte del materiale probatorio da parte degli interessati, per cui non può escludersi la tutela di chi lamenti vizi ben precisi, anche se non sia in grado di esibire, in relazione ai vizi dedotti, alcun concreto e specifico elemento di prova” (Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2005, nr. 3279); correlativamente, “nel giudizio elettorale , l’adempimento dell’onere della specificità dei motivi può costituire adempimento anche dell’onere del principio di prova, atteso che l’analiticità delle contestazioni, può essere essa stessa indizio dell’attendibilità delle ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto; pertanto, la verifica del giudicante sulla serietà intrinseca del ricorso può risultare da sola sufficiente a selezionare, nell’insieme di tutte le azioni giudiziarie promosse, quelle prive della genericità tipica dei ricorsi meramente esplorativi” (Consiglio di Stato, v, 2 settembre 2004, nr. 5742; cfr. anche Consiglio di Stato, V, 7 novembre 2003, nr. 7131; Consiglio di Stato, V, 15 maggio 2003, nr. 2855).
Pertanto, laddove si contestino mancate o erronee attribuzioni di preferenze derivanti da preferenze invalide, è necessario che le asserite invalidità delle suddette preferenze vengano “delineate” dal ricorrente con assoluta precisione, concorrendo al contempo ad assolvere sia all’onere di specificazione dei motivi di ricorso, che concorre ad identificare precisamente l’oggetto del giudizio (cfr. TAR Catania, I, 869/2005), sia al correlativo onere probatorio, sufficiente ad attivare i poteri (integrativi) del giudice che ordinerà quindi il riscontro delle schede. Analogamente, è da ritenersi che l’onere di allegazione è assolto essenzialmente dalla precisione delle censure, che come tali sono esse stesse sufficienti a sostenere la domanda, specie poi dove si denuncino vizi afferenti errori nel conteggio delle preferenze assegnate derivanti dalla ricopiatura dei numeri risultanti dai verbali di scrutinio sezionali nel verbale di proclamazione dei risultati individuali, perché si tratta di errori materiali, facilmente riscontrabili in sede di giudizio, come tali non comportanti un “rifacimento” integrale delle operazioni elettorali. Inoltre, rispetto a tali censure non è logicamente esigibile a carico degli interessati, un onere di allegazione specifico, né che essi possano – direttamente o tramite i delegati di lista – controllare la fase di ricopiatura e/o l’esattezza dell’annotazione dei risultati finali risultanti dalle apposite tabelle di scrutinio, nei verbali dell’Ufficio centrale elettorale o nelle comunicazioni tra la Sezione e quest’ultimo.
Osserva il Collegio che, in punto di fatto, il ricorrente basa le proprie denuncie di irregolarità del conteggio finale su indizi conducenti: questi derivano, intanto, dalla non corrispondenza tra il complesso dei voti validi attribuiti alla lista e la somma dei voti attribuiti ai singoli candidati; ed utilizza, quale ulteriore supporto alle proprie asserzioni, la cognizione diretta che ha avuto in una fattispecie della proclamazione orale del risultato che il Presidente del Seggio avrebbe effettuato durante lo spoglio e le dichiarazioni sottoscritte in forma di atto sostitutivo di notorietà da parte di vari elettori, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela al ricorrente medesimo.
Pertanto il ricorso è, in questo senso, ammissibile ed è condivisibile quanto affermato dal ricorrente secondo cui l’errore denunziato può essere verificato, prima ancora che con il riscontro delle schede contenenti l’espressione del voto nei termini descritti col medesimo ricorso, anche e primariamente mediante riscontro e verifica delle annotazioni contenute nelle tabelle di scrutiniodelle predette sezioni elettorali in ordine alle quali la giurisprudenza (TAR Puglia, Bari, Sez. III^, 8/9/2005, n° 3824), ha affermato che sussiste diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni dettate dalla L. 7/8/1990, n° 241, “trattandosi di documenti che non sono sottoposti (a differenza delle schede elettorali) ad alcun limite speciale che li sottragga all’applicabilità della disciplina generale di cui alla L. n° 241 del 1990” (e che inoltre l’Amministrazione avrebbe dovuto essa stessa depositare in giudizio).
Le superiori considerazioni, pertanto, esimono il Collegio dal dover esaminare la questione dell’ammissibilità in giudizio delle dichiarazioni giurate di elettori che hanno affermato di aver votato a favore del ricorrente, dal momento che queste ultime sono del tutto superflue a sostenere la introduzione delle corrispondenti censure.
Pertanto, si deve concludere rilevando che, nel ricorso introduttivo, ogni censura è articolata sezione per sezione, fa riferimento ad un numero ben determinato di preferenze indicato dal ricorrente, è accompagnata e sorretta da un corrispondente ed attendibile principio di prova tale da consentire di ritenere l’affermazione del ricorrente come sorretta da elementi diversi dalla mera asserzione personale.
Il ricorso introduttivo è pertanto ammissibile e, conseguentemente, deve disporsi istruttoria al fine di accertare la effettiva sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente.
     III) Tanto premesso, il Collegio, impregiudicata ogni ulteriore decisione nel merito del ricorso introduttivo, diversa da quanto già espressamente ritenuto e deciso, ritiene doversi procedere, come anche le parti considerano necessario, ad una istruttoria, ordinando, a norma dell’art. 28 del R.D. n. 642/1907, al Dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura – ****** di Messina, che procederà in contraddittorio con le parti costituite, di provvedere a trasmettere a questo Tribunale:
– le tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali indicate dal ricorrente (Mod. n° 38 CS/1Busta n° 4 CS ter, inclusa, a sua volta, nella Busta n° 4 CS).
   Nell’espletamento di tale adempimento il Dirigente dell’Ufficio elettorale avrà cura di:
a)     acquisire dapprima, presso gli uffici depositari, gli atti e i documenti necessari alla istruttoria, previa redazione di un verbale in triplice copia oltre all’originale (uno dei quali da consegnarsi all’ufficio depositario) ove sarà descritto lo stato degli atti e dei documenti acquisiti e dei relativi plichi suggellati, che non dovranno, in tale fase, essere aperti;
b)    effettuare successivamente, in contraddittorio delle parti, alle quali dovrà essere dato preavviso di almeno cinque giorni relativamente al luogo, giorno ed ora delle operazioni, a norma dell’art. 26, ultimo comma, R.D. n. 642/1907, la richiesta istruttoria, procedendo, previo controllo dell’integrità dei sigilli, all’apertura dei plichi contenenti il verbale dell’Ufficio centrale elettorale ed i verbali e le schede delle predette sezioni elettorali, con i relativi prospetti o tabelle dei voti preferenziali, riscontrando la presenza nelle tabelle di scrutinio dell’annotazione delle preferenze espresse per il ricorrente e infine racchiudendo, in apposito plico sigillato, le schede e gli atti prelevati; di tutte le predette operazioni di istruttoria dovrà redigersi verbale – in triplice copia oltre all’originale – sottoscritto dal Dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale e delle parti intervenute, ed al quale dovrà essere allegato tale plico sigillato; delle documentazioni acquisite e verificate sarà prodotta copia fotostatica da allegarsi al suddetto verbale in un plico a parte, debitamente riportante sull’esterno la dicitura “copie” o analoga.
c)     trasmettere il predetto verbale di eseguita istruttoria, con allegato il plico sigillato del materiale acquisito, il separato plico delle relative fotocopie, la documentazione inerente i verbali delle operazioni ed una dettagliata relazione descrittiva delle attività compiute alla Segreteria del Tribunale entro e non oltre il 30 maggio 2007 (termine improrogabile); le copie saranno acquisite al fascicolo di causa, mentre gli originali saranno restituiti all’Ufficio elettorale al termine della causa.
   Fissa per l’ulteriore e definitiva trattazione della causa la pubblica udienza del 19.7.2007.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I), riservata alla pronuncia definitiva ogni decisione in rito e nel merito diversa da quanto ritenuto e deciso in parte motiva:
ESTROMETTE l’Ufficio Centrale Elettorale e l’Assessorato Regionale Enti locali dal giudizio;
– DICHIARA in parte INAMMISSIBILE ed in parte INFONDATO il ricorso incidentale, secondo quanto esposto in motivazione;
ORDINA gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi pure precisate.
Rinvia l’ulteriore discussione del ricorso alla pubblica udienza del 19 luglio 2007 cui rimette le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza al Sindaco del Comune di Messina ed al Prefetto della Provincia di Messina.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2007.
                  L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
        ********************************                ***** ssa ***************
 
Depositata in Segreteria il 07 febbraio 2007
 

sentenza

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