Getto pericoloso di cose: non è richiesto alcun nocumento

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Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non è richiesto alcun nocumento (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 674).

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Corte di Cassazione -sez. II pen. – sentenza n. 35876 del 12 luglio 2023

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Indice

1. La questione

Il Tribunale di Massa dichiarava gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p., condannandoli alla pena di Euro 200,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa degli accusati che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p., argomentando (in particolare) che le condotte addebitate alle ricorrenti, asseritamente illecite, avevano riguardato non le persone, ma le cose.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il motivo summenzionato era ritenuto manifestamente infondato.
Nel dettaglio, gli Ermellini, addivenivano a siffatta conclusione, richiamando in primo luogo quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. 3, n. 22032 del 13/04/2010).
In secondo luogo, i giudici di piazza Cavour ritenevano come la motivazione addotta dal giudice di merito fosse conforme a quel principio di diritto secondo cui, in tema di getto pericoloso di cose, con il termine “molestia alla persona” deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta (Sez. 3, n. 49983 del 09/04/2015).
In terzo luogo, la Suprema Corte, una volta citato quell’approdo ermeneutico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014), stimavano come esso ricorresse nella fattispecie dato che le condotte moleste, insistenti ed abitudinarie, poste in essere dalle ricorrenti, avevano interessato un luogo abitualmente frequentato dalle persone che abitavano l’appartamento sottostante.

Per approfondimenti consigliamo: Getto pericoloso di cose, cosa vuol dire “molestare persone”

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non è richiesto alcun nocumento.
Difatti, in tale pronuncia, dopo essersi fatto presente, sulla base di precedenti conformi, che, da un lato, in tema di getto pericoloso di cose con il termine “molestia alla persona” deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano, in guisa tale che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta, dall’altro, che con il termine “molestia alla persona” deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta, si ribadisce, sempre lungo il solco di un antecedente orientamento nomofilattico, il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato de quo, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.
Non è dunque consigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza della contravvenzione in questione solo perché non sia stato cagionato alcun nocumento.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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