Reato di getto pericoloso di cose

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Il reato di getto pericoloso di cose è disciplinato dall’articolo 674 del codice penale, rubricato “getto pericoloso di cose”, che recita:

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

L’iter storico della creazione della fattispecie

In passato, quando dominava la bassa cultura civica ed ecologica, la gente buttava da finestre e balconi oggetti di ogni tipo, anche sanitari e lavatrici vecchie durante la notte di Capodanno.
Nelle strade venivano depositate di ogni sorta di immondizia, e il loro aspetto non era molto diverso da come apparivano nel ’700, quando dalle finestre si gettavano anche urine ed escrementi.
Oggi simili abitudini dovrebbero essere cambiate e i costumi sociali migliorati, anche se a giudicare dalle sentenze pubblicate, esistono ancora numerose liti condominiali causate dal lancio di oggetti dal balcone.
La differenza tra le vicende odierne e quelle del passato è il “dolo”, vale a dire la volontà di danneggiare il vicino del piano inferiore con il getto di briciole di pane, polvere, mozziconi di sigaretta, secchi di acqua e altri oggetti di ogni tipo.
Dagli anni trenta, esiste un reato specifico che punisce questi comportamenti, denominato getto pericoloso di cose, e ci sono diverse norme penali rivolte a sanzionare il vicino colpevole del lancio di oggetti dal balcone.
Chi viene colpito può sempre invocare il risarcimento del danno in un giudizio civile, ma la querela è più rapida, economica e incisiva.
Ci sono persone che hanno l’abitudine di battere tappeti da balconi o finestre, un comportamento che non si può nascondere, e chi lo fa, sa che se sbaglia, può essere visto e punito con facilità, e per questo è più difficile pensare alla malafede di chi lo mette in atto.
Il tappeto battuto può sporcare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di batterlo, ma è anche vero che i la polvere non ha la capacità di danneggiare nessuno.
Lo stesso vale per chi scuote la tovaglia con briciole di pane, anche se questo gesto, ripetuto quotidianamente, e anche più di una volta al giorno, può urtare chiunque al piano di sotto.
La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a chiarire se battere tappeti dal balcone è reato, e la risposta è stata negativa.
Secondo i giudici, perché ci sia il reato di getto di cose pericolose è necessario che ad essere danneggiata sia una persona e non degli oggetti.

Il gesto di battere i tappeti può diventare reato quando si ripete ogni giorno e in modo assillante, anche oltre il necessario.
In simili ipotesi il comportamento può essere punito come disturbo alla quiete pubblica se i rumori sono tali da molestare l’intero palazzo e chi vive accanto.

La giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza il reato sussiste se, in relazione all’intensità delle immissioni acustiche, alla ripetizione delle stesse e all’orario nel quale vengono prodotte, sono tali da disturbare il riposo o le attività delle persone.
Il gesto di battere per pochi minuti, di giorno, non costituisce reato, mentre lo è se fatto alle sei di mattina o alle undici di notte.
Esistono anche persone che lanciano oggetti dal balcone con l’ intento di dare fastidio.
Nei loro confronti si può agire penalmente con una denuncia per il reato di molestie continuate (artt. 81 e 660 cod. pen).
In simili ipotesi gli episodi devono essere plurimi e ripetuti nel tempo.
Di recente si è affermato che se, dopo una prima serie di comportamenti qualificabili come azioni di molestia o disturbo a danno di condomini, le azioni persecutorie persistano si può verificare il reato di stalking.
Il reo deve avere proseguito in modo volontario nella sistematica azione di molestia e disturbo, nonostante le numerose lamentele dei vicini.
In questo caso all’indagato si applica la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai vicini, per evitare il ischio di reiterazione di reati della stessa specie o di commissione di delitti anche più gravi di quelli menzionati.

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