Gestione mezzi di trasporto sequestrati e confiscati per contrabbando

Scarica PDF Stampa Allegati

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 12/2023/ Prot. 249390/RU, ha fornito chiarimenti circa la gestione dei mezzi di trasporto sottoposti a sequestro e confisca utilizzati per attività di contrabbando.

Per l’approfondimento si consiglia: Targhe estere, Sequestro e Fermo del veicolo

Circolare Agenzia Dogane e Monopoli n.12/2023

Indice

1. La normativa di riferimento


L’ art. 301[1], co. 1, del T.U.L.D.[2] dispone che nei casi di contrabbando è sempre ordinata sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Il successivo art. 301-bis[3], co. 1, T.U.L.D. statuisce che i mezzi di trasporto, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. L’agente contabile competente per la gestione del caso di contrabbando dispone la vendita del bene confiscato ed ha facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre agli eventuali diritti, alle sanzioni ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio, così come disposto dall’art. 337 del R.D.[4] n. 65/1896. All’interno della procedura di affidamento temporaneo e assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale per i reati di contrabbando l’Ufficio che ha in custodia giudiziale il mezzo di trasporto deve svolgere alcune valutazioni che saranno, poi, sottoposte all’Autorità Giudiziaria, affinché questa assuma le proprie determinazioni.

2. L’iter degli adempimenti


In materia di adempimenti, giova evidenziare che, all’art. 3, co. 2 del decreto n. 295/2005[5], l’Ufficio preposto al ricevimento del verbale di sequestro e contestuale consegna del mezzo di trasporto è tenuto a provvedere alla registrazione del medesimo sul registro A4 ed annotare sempre su tale registro l’iter successivo di trattazione della pratica. Le richieste di affidamento temporaneo, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, vanno inoltrate a cura dell’Ufficio preposto all’Autorità giudiziaria unitamente al proprio parere espresso sulla scorta della verifica svolta. Motivi di legalità e trasparenza impongono di protocollare in ingresso, mediante l’applicativo in uso all’Agenzia, le richieste di assegnazione temporanea affinché possa darsi prova dell’effettivo ordine cronologico secondo cui sono pervenute.
Prima dell’inoltro della richiesta di affidamento, l’Ufficio è tenuto a verificare, essenzialmente, 3 elementi:

  • –        se il soggetto richiedente rientra tra quelli indicati al primo comma dell’articolo 301-bis;
  • –        se il soggetto richiedente abbia specificato la destinazione nella richiesta di affidamento e se tale destinazione rientri tra quelle previste;
  • –        nel caso di autovetture, se il mezzo di trasporto di cui si richiede l’affidamento corrisponda, in relazione all’utilizzo dichiarato dal richiedente, alle caratteristiche tecniche fissate dall’articolo 2[6] del D.L.[7] n. 98/2011 (cilindrata), ovvero non sia considerata auto di servizio ai sensi dell’art.1[8], co. 2 del DPCM del 25 settembre 2014[9].

Della suddetta verifica l’Ufficio dovrà darne atto nel parere da trasmettere unitamente alla richiesta di affidamento all’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, chiaramente, la determinazione finale di accoglimento o diniego è di esclusiva competenza, per i mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale, dell’Autorità Giudiziaria.


Potrebbero interessarti anche:

3. Soggetti richiedenti e vincolo della cilindrata


L’ art. 301-bis, co.1 del T.U.L.D. identifica i soggetti che possono richiedere, a seguito di valutazione circa la convenienza economica, l’affidamento temporaneo e/o l’attribuzione definitiva dei mezzi di trasporto sottoposti a sequestro/confisca. Tale articolo impone anche un vincolo di destinazione d’uso dei mezzi di trasporto da affidare affidandoli a: – Organi di polizia per l’impiego in attività di polizia; – Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Per quanto concerne le locuzioni “organi di polizia” ed “attività di polizia”, le stesse devono intendersi riferite non alle sole forze di polizia come disciplinate dall’art. 16[10] della L.n. 121/1981[11] (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia penitenziaria), ma a tutti gli enti il cui personale rivesta la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 56 e ss. del codice di procedura penale. Altri soggetti sono da individuarsi nelle amministrazioni pubbliche elencate dall’art.1[12], co. 2 del DL n. 165/2001[13], tra i cui compiti istituzionali rientrino la giustizia, la protezione civile e la tutela ambientale.
Sebbene la quasi totalità delle richieste di affidamento pervenute all’ADM riguardano autoveicoli, giova evidenziare che per le PP.AA. sussiste il limite della cilindrata di 1600 c.c. per le auto di servizio, così come disposto dall’art. 2 del DL n. 98/2011[14]. Se di cilindrata superiore a 1600 c.c. possono essere assegnate agli Organi competenti in materia di tutela dell’ordine, di sicurezza pubblica e sicurezza stradale nonché ad altri Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici compresi nell’articolo 1 del D.P.C.M. del 25 settembre 2014 per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

4. La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale


I mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 301-bis T.U.L.D. A tal proposito, gli Uffici sono tenuti ad osservare la procedura prevista dal decreto 23 novembre 2005, n. 295 (Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell’articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), che prevede l’invio, a cura dell’Ufficio che ha in gestione il contesto, della scheda informativa del mezzo di trasporto al competente Ufficio centrale dell’Agenzia ai fini della pubblicazione sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze. La richiesta di affidamento temporaneo da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 301-bis deve essere indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia competente per la custodia. Quest’ultimo inoltra l’istanza all’Autorità Giudiziaria, corredandola di un proprio parere in merito alla legittimazione del soggetto richiedente come in precedenza dettagliato. Si evidenzia che, sulla scorta dell’art. 301-bis, co. 4 T.U.L.D., l’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale dovrà essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria. Il soggetto affidatario del mezzo di trasporto dovrà provvedere al suo ritiro facendosi carico di qualsiasi onere connesso alla sua gestione ed utilizzo. Circa le tempistiche della procedura di affidamento si evidenzia che non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, l’Ufficio deve trasmettere la scheda informativa ai fini della pubblicazione sul portale, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, all’Autorità Giudiziaria. Qualora si debba procedere alla distruzione dei beni sequestrati ADM chiederà alla competente Autorità Giudiziaria di voler autorizzare, se economicamente vantaggiosa, la vendita all’asta dei beni sequestrati mediante gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) autorizzati, in alternativa alla distruzione che verrà, invece, disposta qualora i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.

5. La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva


Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 337 del RD n. 65/1896, i mezzi di trasporto confiscati possono formare oggetto di istanza di riscatto da parte del trasgressore. L’Ufficio che gestisce la pratica deve in primo luogo privilegiare l’accoglimento dell’eventuale istanza di riscatto del bene da parte del trasgressore. In mancanza di istanza di riscatto, ovvero qualora il trasgressore non effettui il pagamento dell’importo previsto per il riscatto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’istanza da parte dell’Ufficio, il mezzo di trasporto sarà reso disponibile per l’eventuale assegnazione definitiva ad uno dei soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 301-bis T.U.L.D. e del decreto n. 295/2005, secondo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale. È sempre rimesso alla facoltà dell’Amministrazione dare seguito positivo o negativo all’istanza di riscatto, tenendo conto che, qualora il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando (ad es., per il trasporto di tabacchi lavorati esteri), l’Ufficio darà parere negativo all’istanza di riscatto. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 295-bis, co. 3 del T.U.L.D. per i mezzi di trasporto oggetto di confisca definitiva, il provvedimento di assegnazione non potrà che essere definitivo e sarà adottato dal Dirigente dell’Ufficio operativo che ha in gestione il contesto. L’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta. La valutazione della convenienza economica, con riferimento alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto, deve evidenziare il vantaggio economico dell’acquisizione rispetto all’acquisto sul mercato di uno veicolo nuovo con analoghe caratteristiche, ciò con specifico riferimento al valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato, da intendersi come valore presunto a cui si stima possa essere aggiudicato all’asta.
La convenienza economica dell’acquisizione rispetto al ricavo potenzialmente ottenibile dalla vendita all’asta, si verifica alla presenza di una delle seguenti circostanze:

  • qualora il valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato risulti inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato dello stesso bene nuovo o di un bene nuovo con analoghe caratteristiche tecniche;
  • qualora il mezzo di trasporto abbia caratteristiche tecniche specifiche che ne limitino o impediscano la destinazione ad uso civile.

L’Ufficio, verificata la legittimazione dell’ente richiedente e valutata la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta, procede con l’emissione del relativo, motivato, provvedimento di assegnazione definitiva.
Qualora non giungano istanze di assegnazione definitiva, l’Ufficio procederà alla vendita all’asta del mezzo di trasporto confiscato avvalendosi degli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) autorizzati. Invero, nei casi in cui l’I.V.G investito non ritenga, sotto il profilo economico, utile la vendita all’asta del mezzo di trasporto, l’Ufficio potrà procedere alla sua distruzione

Volume consigliato

Note

  1. [1]

    L’ art. 301 (rubricato “Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”) D.P.R. n. 43/1973 ( T.U.L.D.) dispone, testualmente, che: “1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
    2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale. 5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 295, secondo comma, si applica l’ articolo 240-bis del codice penale.”

  2. [2]

    D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – (T.U.L.D.)

  3. [3]

    Art. 301-bis (rubricato “Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”) D.P.R. n. 43/1973.

  4. [4]

    Regio Decreto 13 febbraio 1896, n. 65 Che approva il Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi doganali. Art. 301-bis (rubricato “Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando”) D.P.R. n. 43/1973.

  5. [5]

    DECRETO (MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE) 23 novembre 2005, n. 295 Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell’articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

  6. [6]

    L’ art. 2 (rubricato “Auto blu”) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, testualmente dispone che: “1.La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc. 2.Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 3.Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.”

  7. [7]

    Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria -.

  8. [8]

    L’art.1, co. 2 del DPCM del 25 settembre 2014 testualmente dispone che: “Il presente decreto non si applica alle  autovetture utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.”

  9. [9]

    DPCM del 25 settembre 2014 – Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone -.

  10. [10]

    Art. 16  (rubricato – Forze di polizia – ) l.n. 121/1981.

  11. [11]

    LEGGE 1 aprile 1981, n. 121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza -.

  12. [12]

    Art. 1 (rubricato – Finalità ed ambito di applicazione -) D.L. n. 165/2001.

  13. [13]

    Decreto-Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -.

  14. [14]

    Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento