Garante privacy e revenge porn: i recenti provvedimenti a tutela delle vittime

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Il Garante privacy  ha adottato i primi cinque provvedimenti a tutela di potenziali vittime di revenge porn.

L’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare subito le misure necessarie che impediscano la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato al suo Ufficio da alcune persone che avevano paura per l’inserimento online [vedi doc. web del Garante n. 97754149775327977540197759489775932].

Indice:

  1. Che cosa significa revenge porn?
  2. La legge 19/07/2019 n. 69
  3. Revenge porn e social
  4. Il recente provvedimento

1. Che cosa significa revenge porn?

Revenge porn o revenge pornography, che tradotte in lingua italiana significano vendetta porno o pornovendetta, sono espressioni della lingua inglese che indicano la condivisione pubblica di immagini o video intimi attraverso Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.

Si deve sottolineare che, nonostante l’affermarsi di queste espressioni, non sempre il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime si ricollega a specifiche finalità di vendetta, essendo molto più ampia la gamma delle possibili motivazioni della condotta, che potrebbe essere riportata al più ampio fenomeno della “pornografia non consensuale” o Non Consensual Pornography (NCP).

Il revenge porn e, in senso più ampio, il fenomeno della pornografia non consensuale, consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo, ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di mettere fine a una relazione, o per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona alla quale sono relativi.

In alcuni casi, le immagini sono state immortalate da un partner intimo e con consenso della vittima, in altri senza che la vittima ne fosse a conoscenza, in altri ancora la persona offesa (uomo o donna) è vittima di violenza sessuale, spesso facilitata dalla droga da stupro che provoca, tra l’altro, ridotto senso del dolore, coinvolgimento nell’atto sessuale, effetti dissociativi e amnesia.

Il fenomeno è presente anche in ambito minorile, dove si collega alla diffusa pratica del sexting, vale a dire, dell’invio di immagini intime come pratica di coppia.

Non è infrequente che simili immagini fuoriescano dall’ambito della coppia (sexting secondario) andando a determinare danni analoghi a quelli prodotti dal revenge porn.

In pochi paesi del mondo, come Italia, Australia, Canada, Filippine, Giappone, Israele, Malta, Regno Unito e alcuni stati degli USA esiste una legislazione relativa.

2. La legge 19/07/2019 n. 69

La legge 19 luglio 2019, n. 69, introducendo altre disposizioni per la tutela contro la violenza domestica e di genere, prevede sanzioni per il fenomeno, stabilendo all’articolo 10 che:

Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto oppure acquisito le immagini o i video dei quali al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede d’ufficio nei casi dei quali al comma 4, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere  d’ufficio.

La legge è entrata in vigore dal 9 agosto 2019.

3. Revenge porn e social

Contro il revenge porn esiste un canale di emergenza per le vittime potenziali nato dalla collaborazione tra Garante Privacy e Facebook.

Il canale nasce per aiutare le persone che hanno paura della diffusione senza il loro consenso di foto o video intimi.


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4. Il recente provvedimento

L’attuale provvedimento rientra tra i compiti che sono stati attribuiti all’Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice privacy a dicembre 2021.

Adesso è compito del Garante ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori con più di quattordici anni, abbia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, video, foto a contenuto sessualmente esplicito che lo interessano possano essere pubblicati sulle piattaforme digitali, senza il suo consenso.

Una volta ricevuta la segnalazione il Garante si attiva in modo tempestivo per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante, di solito, attraverso l’implementazione di specifiche tecnologie, come  ad esempio i codici hash.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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