Il reato di revenge porn

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Le parole inglesi “revenge porn” sono relative  alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.

Un comportamento che dal 9 agosto del 2019, costituisce reato anche in Italia.

Il delitto è stato introdotto al fine di contrastare la “moda”di diffondere foto e video hard realizzate con il consenso dell’interessato, che vengono diffuse senza nessuna autorizzazione, andando a ledere la privacy, la reputazione e la dignità della vittima.

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L’illecita diffusione di immagini e video a sfondo sessuale

La legge 19 luglio 2019 n. 69, all’articolo 10 ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.

L’articolo 612 ter del codice penale rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

 Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Le differenze tra revenge porn e sexting

Il fenomeno del revenge porn è legato a quello del sexting.

Con questo termine si intende lo scambiarsi contenuti piccanti attraverso smartphone e computer,

molto di moda soprattutto tra i più giovani.

Ad esempio la ragazza che invia al suo fidanzato che abita lontano un selfie sensuale.

Il sexting si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato tipo e non costituisce un illecito.

Risulta diverso quando il contenuto sessualmente esplicito venga divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto, in questa ipotesi si configura il reato di revenge porn.

Chi viene punito nel revenge porn

L’autore del revenge porn è chi essendo in possesso dei contenuti sessualmente espliciti, li diffonde, pubblica o cede in modo indebito, vale a dire senza il consenso delle persone ritratte.

Il reato di revenge porn può non essere commesso da chi realizzato direttamente la foto o il video in questione, oppure li ha ricevuti da colui che è rappresentato, ma anche da terzi che ne hanno la disponibilità perché il contenuto è stato messo in circolazione.

La legge punisce la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, sottoponendo alla stessa pena sia chi ha diffuso il materiale perché lo aveva realizzato, (ad esempio il fidanzato che scatta alcune foto alla fidanzata e poi le pubblica), sia chi entrato in possesso dei contenuti, contribuisca alla loro diffusione.

La legge dice che la stessa pena prevista per chi ha realizzato o sottratto le immagini compromettenti e le ha diffuse si applica anche a chi, ricevendo o acquistando le immagini o i video in questione li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di danneggiarli.

Ad esempio:

Caia, per vendicarsi del fidanzato che l’ha tradita, pubblica in rete alcune immagini compromettenti del ragazzo.

Tizio, amico di Cai, vede questi contenuti e provvede a pubblicarli e diffonderli a propria volta.

Anche chi aiuta a diffondere le immagini o i video sessualmente espliciti commette reato, ed è punito con la stessa pena, vale a dire la reclusione da uno a sei anni e la multa da cinquemila a quindicimila euro

Quando il revenge porn è reato aggravato

In presenza di particoloari ipotesi, la legge prevede un inasprimento della pena.

Secondo il codice penale, la pena è aumentata se la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Il revenge porn attuato dall’ex fidanzato o commesso attraverso social network, internet o smartphone rappresenta una forma aggravata del reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Reato di revenge porn e querela

Il reato di revenge porn è punito a querela della persona offesa.

Deve essere proposta nel termine lungo di sei mesi (di solito, la querela si propone entro tre mesi). L’eventuale remissione della querela  può essere esclusivamente  processuale, nel senso che la vittima si deve presentare dal giudice e dichiarare questa intenzione.

Il delitto di revenge porn è procedibile d’ufficio quando la persona offesa si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica, o si tratta di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è commesso in concomitanza con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Ad esempio un revenge porn combinato a una richiesta di estorsione.

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