G.p.s.: il c.d. pedinamento elettronico

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Sommario: 1. Localizzazione satellitare: elementi introduttivi. – 2. Inquadramento giuridico: a) mezzo di indagine tipico? – 3. b) mezzo di indagine atipico ex art. 189 c.p.p.? – 4. Utilizzabilità probatoria e processuale. – 5. I diritti fondamentali: tutela della privacy ed esigenza di garanzie.

1.   Localizzazione satellitare: elementi introduttivi

L’evoluzione tecnologica che ha contraddistinto l’ultimo ventennio ha generato una rivoluzione (anche) per quanto concerne l’ambito investigativo e le operazioni compiute da parte degli organi inquirenti durante la fase della ricerca degli elementi gnoseologici.

A partire dalle più note attività di indagine, precedentemente caratterizzate da un tipico ed indiscusso modus operandi, si è potuti assistere ad un mutamento dello svolgimento delle stesse per quanto riguarda le modalità e gli strumenti impiegati.

Una delle più significative evoluzioni nell’ambito tecnico-investigativo ha certamente coinvolto l’attività di pedinamento della persona indagata, vale a dire l’operazione d’indagine mediante la quale gli inquirenti acquisiscono la conoscenza di tutti i movimenti fisici e gli spostamenti della persona sottoposta al procedimento, al fine di verificare ovvero venire a scoprire eventuali attività criminose, oppure per individuare soggetti terzi coinvolti nel fatto di reato.

Invero, dal punto di vista operativo e delle modalità esecutive, l’utilizzo di particolari e sofisticati strumenti tecnici ha consentito di inquadrare la suddetta attività di indagine in una prospettiva tecnologicamente avanzata, tanto da essere definita pedinamento elettronico. Si tratta di un’operazione investigativa, volta a tracciare gli spostamenti di una persona fisica ovvero di un bene mobile, al pari del pedinamento per così dire classico, avente come caratteristica ulteriore, rispetto a quest’ultimo, l’impiego di strumenti tecnologici estremamente avanzati, che di fatto sostituiscono e rendono più semplice e più celere l’attività di pedinamento e registrazione degli spostamenti, che altrimenti avrebbe necessitato dell’apporto di un agente di polizia giudiziaria ([1]).

Alla base di questa innovazione investigativa si ravvisa un sistema satellitare di ampio e rilevante impiego, non soltanto nell’ambito strettamente giudiziario ([2]): il G.P.S., global positioning system ([3]).

Il sistema G.P.S., mediante la trasmissione di dati ed informazioni, é in grado di individuare la posizione di una persona ovvero di un oggetto sulla superficie terrestre, attraverso la determinazione di latitudine, longitudine e altezza; inoltre, ha la capacità di monitorarne gli spostamenti e la relativa velocità con particolare precisione ([4]). Inoltre, il sistema G.P.S. ha consentito lo sviluppo di altri particolari strumenti, tra i quali si possono ricordare l’Iridium ([5]), il sistema Galileo ([6]) ed infine la localizzazione concernente dispositivi portatili di ultima generazione ([7]).

In tale contesto, quale che sia lo strumento tecnologico impiegato, ciò che risulta rilevante porre in evidenza é l’esigenza di un monitoraggio in tempo reale, vale a dire in un momento contemporaneo rispetto allo svolgimento dell’operazione di localizzazione. In assenza della suddetta condizione, infatti, l’attività compiuta ex post rispetto al reale movimento della persona o del bene, determinerà un inquadramento dell’operazione nell’ottica di una verifica dei dati relativi agli spostamenti e, dunque, nell’ambito di un sequestro documentale, rappresentati da tabulati o informazioni di posizione, secondo la disciplina prevista dall’art. 256 c.p.p. ([8]).

In ottica normativa, va notato che non sussistono disposizioni ad hoc che disciplinino tale mezzo investigativo ([9]). Pertanto, l’unica strada percorribile nello studio dello strumento d’indagine in esame sembra essere quella di prendere in considerazione i sedimentati approdi dottrinali e giurisprudenziali.

2.   Inquadramento giuridico: a) mezzo di indagine tipico?

Il tema di maggior rilievo inerente le operazioni di localizzazione satellitare eseguite nell’ambito di attività di indagine concerne la natura giuridica e la normativa in concreto riferibile.

La configurazione giuridica risulta di fondamentale importanza per poter individuare, in via interpretativa, la disciplina lecitamente applicabile tra quelle espressamente previste dall’ordinamento giuridico.

A tal proposito, sembra opportuno ripercorrere talune tesi avanzate in dottrina, attraverso le quali é possibile analizzare i diversi tentativi, e le relative argomentazioni a sostegno, di inquadramento del g.p.s. nel novero dei mezzi di indagine tipici, vale a dire quelle attività investigative esplicitamente previste e disciplinate dal codice del processo penale; tentativi che, come si vedrà, non hanno sortito effetti, dal momento che la giurisprudenza si é orientata diversamente.

Una prima opinione ha messo in luce taluni aspetti che sembrerebbero assimilare il pedinamento elettronico all’ispezione di cui agli artt. 244-246 c.p.p.

Le due operazioni investigative, si è notato, hanno in comune in primis la diretta ed immediata osservazione della persona, dell’oggetto ovvero del luogo sottoposti all’attività investigativa, seppur in una forma elettronica; in secondo luogo, la documentazione necessaria per la descrizione delle modalità e delle risultanze derivanti dall’ispezione svolta; infine, l’opportunità di realizzare le suddette operazioni anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici ([10]).

A dire la verità, la riconducibilità del sistema g.p.s. nel novero delle attività di ispezione non é una tesi presente soltanto nella dottrina italiana.

Invero, nel 2012, la Corte Suprema federale degli Stati Uniti d’America, attraverso una sentenza che ha suscitato particolari ed accese discussioni nell’ambito della dottrina statunitense (e non solo), ha inquadrato l’utilizzo del g.p.s. da parte della polizia giudiziaria nell’alveo delle ispezioni, postulandone quindi il legittimo svolgimento alle garanzie previste dal IV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America ([11]).

A ben vedere, però, in particolare per quanto concerne la possibile interpretazione sistematica in linea con l’ordinamento giuridico italiano, il global positioning system non sembrerebbe essere finalizzato ad «accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato» ovvero a verificare e descrivere lo stato di determinati luoghi, rivelandosi piuttosto funzionale alla rilevazione, mediante un sistema satellitare, degli spostamenti compiuti dal soggetto interessato e degli ambienti dallo stesso frequentati, quest’ultimi peraltro non soggetti ad una vera e propria ispezione nell’intento di descriverne le condizioni, avendo rilievo piuttosto il fatto che il soggetto si sia fisicamente recato negli stessi.

Inoltre, in una prospettiva squisitamente procedimentale, l’assimilazione del sistema g.p.s. ad un’attività ispettiva darebbe luogo alla conseguente applicazione dell’art. 245 comma 1 c.p.p., secondo il quale é necessario dare avvertimento all’interessato «della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia». Sembra evidente, però, che la previa avvertenza dello svolgimento delle operazioni renderebbe le stesse prive della loro obiettiva natura, quali attività d’indagine segnatamente occulte, volte a verificare i comportamenti dell’indagato ignaro del compimento delle stesse ([12]).

Con particolare riguardo all’oggetto del presente elaborato, la prospettiva che più approfonditamente merita di essere trattata é certamente quella volta a verificare se il sistema g.p.s. possa risultare o meno riconducibile nell’alveo delle operazioni di intercettazione, e dunque essere assoggettato alla disciplina prevista dall’ordinamento giuridico agli artt. 266-271 c.p.p.

In tal senso, un filone dottrinale in materia considera la localizzazione satellitare come una particolare tipologia di intercettazione; tale convinzione si fonda sul presupposto che l’impiego del sistema g.p.s., secondo la lettura prospettata dagli autori orientati in tale direzione, produce una lesione della privacy del soggetto sottoposto al monitoraggio, similmente a quella determinata dall’operazione intercettativa ([13]).

Dello stesso avviso, ma in una prospettiva in parte differente, taluno ha sostenuto che la riconducibilità delle operazioni mediante sistema g.p.s. nel novero delle attività di intercettazione appare maggiormente corretta ed appropriata, se vengono prese in considerazione le opinioni e le tesi elaborate da, non solo giuristi strictu sensu, ma anche esperti e studiosi di ingegneria informatica e digital forensics.

Invero, sulla base degli studi compiuti in tali settori, uno sguardo attento merita di essere rivolto alla titolarità del ricevitore g.p.s.

Nel caso di ricevitore di proprietà della polizia giudiziaria, installato su un bene mobile del soggetto interessato, i dati ottenuti si ritengono appartenere alla polizia giudiziaria stessa, senza alcun interessamento della privacy del soggetto monitorato.

Diversamente, laddove il positioning fosse eseguito con l’impiego di un ricevitore g.p.s. di proprietà del soggetto sottoposto all’attività d’indagine (si pensi ad uno smartphone ovvero ad un tablet), il compimento delle suddette operazioni darebbe luogo ad una intercettazione digitale delle comunicazioni tra soggetti, poste in essere secondo una modalità ulteriore rispetto allo scritto ([14]).

3.   b) mezzo di indagine atipico ex art. 189 c.p.p.?

La configurazione giuridica della localizzazione satellitare é stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione ([15]) , la quale ha ribadito un’opinione già largamente consolidatasi in ambito dottrinale e giurisprudenziale: la localizzazione satellitare deve essere considerata – senza ombra di dubbio, a parer dei sostenitori di tale tesi ermeneutica – un’operazione investigativa non assimilabile ad intercettazioni di comunicazioni o conversazioni ovvero a intercettazioni di comunicazioni telematiche o informatiche ([16]).

E dunque, il sistema satellitare g.p.s., attraverso il quale è possibile ottenere ampie informazioni circa i movimenti di un determinato soggetto, non costituisce – ad avviso della Corte – una forma di intercettazione, dal momento che risulta privo della captazione di un messaggio ovvero di una comunicazione, requisito fondamentale dell’istituto disciplinato dagli artt. 266-271 c.p.p.; rientrerebbe piuttosto nell’attività di pedinamento di competenza della polizia giudiziaria, contraddistinguendosi per la funzione di verifica della presenza dell’individuo in un ambiente ed in un determinato momento, senza alcuna interferenza con  il flusso di comunicazioni del soggetto medesimo ([17]).

Il global positioning system, stante il suo carattere di prova atipica, viene quindi ricondotto alla disciplina di cui all’art. 189 c.p.p., in materia di prove non disciplinate dalla legge ([18]).

In via preliminare, sembra opportuno compiere talune precisazioni di carattere generale circa la disposizione di cui all’art. 189 c.p.p., tenuto conto della complessità interpretativa, sia dal punto di vista letterale sia dal punto di vista sistematico, che la suddetta norma ha generato sin dall’entrata in vigore del codice di rito vigente ([19]).

Il concetto di prova atipica può assumere diversi significati, ma si ritiene che siano in particolare tre le accezioni che l’espressione possa indicare ([20]).

Secondo una prima definizione, si considera atipica la prova c.d. innominata, vale a dire il mezzo di prova non disciplinato esplicitamente dalla legge, in quanto imprevedibile sul piano legislativo; parimenti, tale si considera il mezzo di prova che consente di ottenere un risultato differente rispetto a quelli derivanti da mezzi di prova tipici ([21]).

In secondo luogo, l’espressione prova atipica può fare riferimento alla c.d prova irrituale, vale a dire il mezzo di prova che, pur essendo alieno rispetto alle disposizioni codicistiche, consente di ottenere elementi probatori tipici: l’atipicità, dunque, é insita nella modalità di svolgimento del mezzo di prova ([22]).

Infine, secondo un ultimo significato, risulta essere atipica la prova c.d anomala, allorquando un mezzo di prova tipico sia funzionale all’acquisizione di un dato probatorio proprio di un altro mezzo di prova tipico ([23]).

Quanto all’ammissibilità delle tipologie di prove menzionate, circa le prove c.d. innominate nulla quaestio, se presenti i requisiti, di cui a breve si dirà, previsti dall’art. 189 c.p.p.

In ordine alle prove c.d. irrituali ed anomale, invece, in dottrina sembra essersi consolidata l’opinione per la quale queste due tipologie di prove non possono rappresentare la via percorribile al fine di aggirare surrettiziamente le garanzie previste dalla legge nella materia dei mezzi di prova tipicamente disciplinati dal codice di rito penale ([24]).

In stretta attinenza alla disposizione dell’art. 189 c.p.p., l’ammissione dei mezzi d’indagine atipici nel procedimento penale é subordinata a due requisiti di carattere cumulativo, la cui sussistenza é rimessa alla valutazione da parte del giudice: l’idoneità del mezzo conoscitivo «ad assicurare l’accertamento dei fatti» ed il rispetto della «libertà morale della persona».

Le suddette condizioni risultano essere coerenti ed in linea di continuità con i limiti di ammissibilità previsti circa le prove tipiche di cui all’art. 190 c.p.p. ([25]); per tali ragioni, la corretta definizione dell’ambito di applicazione della norma in tema di prove atipiche richiede la verifica delle condizioni di legalità ([26]), pertinenza e rilevanza ([27]) previste dalla disposizione di cui all’art. 190 c.p.p. In altri termini, il giudice dovrà verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 189 c.p.p., solo in un un momento successivo, ed in caso di esito positivo, rispetto al vaglio dei requisiti dettati dall’art. 190 c.p.p.

Quale prima condizione favorevole all’introduzione nel procedimento penale di una prova atipica, la disposizione normativa di cui all’art. 189 c.p.p. richiede che il mezzo probatorio sottoposto al vaglio di ammissibilità del giudice sia idoneo «ad assicurare l’accertamento dei fatti», vale a dire la capacità dello strumento conoscitivo a contribuire alla ricostruzione fattuale della vicenda oggetto del procedimento giudiziario ([28]).

Il secondo requisito richiesto dalla disposizione codicistica di cui all’art. 189 c.p.p. é rappresentato dal rispetto della «libertà morale della persona»; in altri termini, la condizione cui é subordinata l’assunzione della prova atipica da parte del giudice consiste nella capacità del mezzo di prova non disciplinato dalla legge di rispettare la libera autodeterminazione del soggetto interessato.

Quest’ultima previsione normativa, finalizzata a privilegiare le garanzie dell’individuo rispetto ad una smisurata e illimitata ricerca della verità, rappresenta una scelta del legislatore rinvenibile anche in altre disposizioni del codice, tra le quali l’art. 64 comma 2 c.p.p., in tema di interrogatorio dell’indagato, ovvero, l’art. 188 c.p.p., per il quale «non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti».

Pertanto, laddove uno strumento conoscitivo non disciplinato dalla legge, e dunque atipico, per quanto possa risultare idoneo all’accertamento dei fatti, comporti, anche solo potenzialmente, un pregiudizio per la libertà morale, ovvero di autodeterminazione, bisognerà considerarne esclusa l’ammissibilità nel procedimento, anche in presenza del consenso delle parti processuali. Invero, il consenso del soggetto finirebbe per costituire un veicolo per aggirare l’illiceità del comportamento, ma non sarebbe comunque sufficiente a sanare l’inutilizzabilità degli esiti ex art. 191 c.p.p., quale ovvia conseguenza al ricorso di metodi di acquisizione conoscitiva lesivi della libertà morale dell’individuo (si pensi, come esempi affini, alla narcoanalisi ovvero alla ipnosi) ([29]).

Ciò posto, per quanto concerne lo strumento di rilevazione satellitare (sistema g.p.s.), stante la sua riferibilità alla disciplina ex art. 189 c.p.p. ribadita dalla Corte di cassazione e da ampia dottrina, occorre verificare la conciliabilità dello strumento investigativo con le condizioni della suddetta norma del codice di rito ([30]).

In ordine al primo dei due requisiti esaminati, non sembrano sussistere particolari difficoltà nel mettere in luce che la localizzazione satellitare costituisca, in un’ottica prettamente conoscitiva e di indagine, un mezzo tecnologico notevolmente efficace, attraverso il quale verificare in tempo reale tutti i movimenti compiuti dal soggetto coinvolto nelle operazioni investigative, e conseguentemente prendere cognizione di tutti i luoghi nei quali l’individuo si sia fisicamente recato. Per tali ragioni, sembra essere pienamente soddisfatto il requisito dell’idoneità del mezzo a garantire una efficiente, o quantomeno utile, ricostruzione fattuale del thema probandum.

Particolari problematiche non sembrerebbero sorgere nemmeno volgendo lo sguardo al secondo requisito previsto dalla norma. Invero, la gran parte della dottrina é concorde nel sostenere che  il sistema g.p.s. ha una valenza produttiva, sotto l’aspetto dei risultati processuali, solo in assenza della cognizione da parte del soggetto interessato delle operazioni di tracking nei suoi riguardi. Da ciò ne conseguirebbe, dunque, che l’individuo non é in alcun modo condizionato dalle stesse operazioni investigative, risultando quindi del tutto inalterata la sua autodeterminazione ([31]).

Sulla base delle argomentazioni fino a questo momento prese in considerazione, la giurisprudenza e parte della dottrina sono giunte a sostenere che lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio tramite g.p.s. possono essere svolte liberamente circa le modalità e le forme, ed inoltre che il loro compimento può avvenire in seguito ad iniziativa della polizia giudiziaria o, al più, in seguito alla sola autorizzazione del pubblico ministero.

A ben vedere, a parere di chi scrive, una simile tesi é completamente insostenibile ed in evidente contrasto con l’impostazione organica dell’ordinamento giuridico italiano.

L’operazione di tracking, infatti, da un lato permette la conservazione di una mole di informazioni ex post lo svolgimento delle operazioni; dall’altro lato consente di controllare in tempo reale il soggetto interessato, senza che lo stesso abbia la benché minima cognizione di ciò, e per un periodo di tempo potenzialmente lungo.

Ebbene, guardando la realtà dei fatti, sembra essere assai arduo il compito di chi sostiene l’assenza di una lesione nella sfera intima dell’individuo durante il compimento delle operazioni di monitoraggio satellitare: ciò che si evidenzia, infatti, é una rilevante incisione nella riservatezza del soggetto interessato dalle suddette operazioni, tale per cui non rimane che decretare l’insostenibilità della stessa in assenza di una apposita regolamentazione normativa.

4.   Utilizzabilità probatoria e processuale

Pur permanendo la convinzione circa il necessario intervento normativo in materia, per dare contorni più nitidi ad una tematica attualmente nebbiosa, e rinviando al successivo paragrafo le considerazioni più delicate circa lo strumento investigativo in esame, si é scelto di analizzare comunque quanto é stato sostenuto circa l’utilizzo processuale dei risultati del tracking satellitare.

In ordine alla utilizzabilità delle risultanze derivanti dalle operazioni di pedinamento satellitare, occorre anzitutto delineare una soluzione circa la qualificazione della suddetta attività di indagine quale atto ripetibile ovvero irripetibile.

Com’é noto, un atto ripetibile può avere accesso alla fase processuale del dibattimento soltanto in via subordinata rispetto all’esperimento compiuto dinnanzi al giudice. Inoltre, laddove si tratti di atto atipico, le modalità del citato esperimento dovranno essere concordate in via preventiva e nel contraddittorio tra le parti, in ossequio alla disposizione dell’art. 189 comma 2 c.p.p.

Diversamente, un atto d’indagine é irripetibile, allorquando il suo compimento può alterare l’oggetto materiale coinvolto nella suddetta operazione, ovvero nel caso in cui si evidenzi una impossibilità futura di compiere nuovamente l’atto secondo modalità diverse, o in tempi e luoghi differenti, ovvero quando sussiste quantomeno il rischio che un successivo svolgimento della stessa operazione d’indagine comporti una riduzione o modifica dei dati, acquisiti o acquisibili, ovvero delle caratteristiche ad essi inerenti. Nel caso di atti irripetibili, quindi, l’introduzione di questi nella fase dibattimentale del procedimento avverrà ai sensi dell’art. 431 comma 1 lett. b) c.p.p. e saranno utilizzabili dal giudice come prova per la decisione finale ([32]).

In tal senso, la Corte di cassazione ha negato la natura irripetibile del sistema g.p.s. e del contenuto relativo ai dati di localizzazione del soggetto sottoposto alle suddette attività di indagine, determinandone, quindi, l’esclusione dal fascicolo dibattimentale ([33]).

I risultati derivanti dalle operazioni investigative di localizzazione, compiute con l’ausilio di strumenti tecnici satellitari, si ritiene possano pervenire alla conoscenza dell’organo giudicante soltanto mediante la deposizione testimoniale degli operatori della polizia giudiziaria che ha svolto le suddette attività di indagine, similmente a quanto accade per i risultati pervenuti mediante le ordinarie operazioni di pedinamento ([34]).

Tuttavia, una impostazione in questo senso sembra aver suscitato taluni aspetti critici, in particolare per quanto concerne il concreto esercizio del diritto di difesa, nella prospettiva dell’oralità e del contraddittorio (art. 111 Cost.; art. 6 Conv. eur. dir. uomo).

In tale prospettiva, nella categoria degli atti non ripetibili sembrerebbero doversi ricondurre, non solo perquisizioni, pedinamenti c.d. ordinari o sequestri, ma anche il pedinamento elettronico o satellitare, posto che una volta realizzato il suo compimento si esaurisce la sua riproducibilità, in ultima analisi possibile unicamente mediante la riproduzione documentale ([35]).

Inoltre, non sembrano potersi equiparare, in un’ottica squisitamente processuale, i dati derivanti dalla localizzazione satellitare con le deposizioni degli operatori di polizia giudiziaria che le stesse attività di monitoraggio hanno eseguito: risulta evidente, infatti, come la prima modalità ponga in rilievo un insieme di elementi gnoseologici caratterizzati da una mole di informazioni cui il giudice si relaziona mediante un approccio indubbiamente obiettivo e privo di qualsivoglia ipotetica interpretazione. Al contrario, pur volendo immaginare una deposizione esemplare, lineare, chiara e completa da parte dell’agente di polizia giudiziaria, la stessa non sarà mai completamente esauriente, a tal punto da potersi ritenere un valido surrogato delle acquisizioni informatiche, delle quali il giudice ed i difensori possono avere una diretta conoscenza.

In ordine all’acquisizione dei risultati ottenuti mediante operazioni di localizzazione satellitare, un’ulteriore questione merita qualche altra considerazione. Al termine delle operazioni di monitoraggio mediante sistema g.p.s., eseguite durante la fase di investigazione, i dati inerenti la posizione e gli spostamenti del soggetto interessato vengono inseriti in appositi supporti elettronici (si pensi a pen drive, DVD, cd-rom, hard disk esterni) ([36]).

Orbene, considerato che l’art. 431 comma 1 lett. b) si riferisce espressamente ai «verbali degli atti non ripetibili», sembra lecito domandarsi se i supporti elettronici di cui si é detto possano o meno essere acquisiti congiuntamente alla documentazione redatta in esito al compimento delle operazioni di tracking satellitare.

In proposito, ad avviso di chi scrive, volendosi seguire i ragionamenti e le argomentazioni di taluna dottrina, già efficacemente abile nel risolvere questioni di parziale affinità, il fascicolo del dibattimento é finalizzato a contenere sia il verbale redatto al termine del compimento delle attività di localizzazione satellitare, sia il congegno elettronico sul quale sono stati archiviati i dati raccolti durante le operazioni di indagine ([37]).

Vedi anche:”Possibilità per l’autista di spegnere il GPS posto sul veicolo sa essere non esclude la sussistenza dell’attività di geolocalizzazione continuativa

5.   I diritti fondamentali: tutela della privacy ed esigenza di garanzie

L’utilizzo del sistema di localizzazione satellitare nell’ambito della fase investigativa, ed il relativo apporto processuale delle risultanze ottenute, impone allo studioso della materia di prendere in considerazione gli aspetti più delicati della stessa, inerenti la tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti.

Invero, come più volte si é ribadito all’interno del presente elaborato, l’esigenza di indagine e ricostruzione della vicenda fattuale oggetto del procedimento, non può in nessun modo assurgere a giustificazione di una indefinita e poco regolamentata compressione dei diritti e degli aspetti fondamentali dell’individuo, dovendosi assumere quale chiave di lettura e insostituibile parametro di riferimento dell’intero ordinamento giuridico i principi sanciti nella Carta costituzionale a garanzia della persona umana.

In questa ottica, l’impiego del sistema g.p.s., volto a reperire informazioni circa gli spostamenti di un soggetto, pone delicate problematiche in relazione al rispetto dei suddetti fondamentali principi. In particolare, occorre verificare se il monitoraggio mediante global positioning system comporti un pregiudizio circa il rispetto della vita privata (c.d. diritto alla privacy), dal momento che consente la raccolta di dati relativi alla personale ubicazione della persona, e si contraddistingue da una naturale capacità invasiva più ampia rispetto all’ordinario pedinamento. Ulteriormente, l’evoluzione della strumentazione tecnologica, ed il crescente perfezionamento dell’utilizzo in ambito investigativo dei mezzi tecnici più innovativi, ha progressivamente messo in luce la necessità di garantire una adeguata protezione ai c.d. dati sensibili.

Com’è noto, con il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 è entrato in vigore nell’ordinamento giuridico italiano il Codice in materia di protezione dei dati personali, comunemente definito Codice della privacy ([38]).

Le finalità espresse nel Codice sono volte a garantire e tutelare i dati sensibili, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’individuo, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali ([39]).

Nonostante le rilevanti questioni che la materia pone, il legislatore non sembra essere intenzionato, almeno fino ad oggi, a formulare un disegno normativo in grado di disciplinare in maniera puntuale i vari aspetti critici

Non rimane che augurarci, e continuare ad esortare, un intervento legislativo che prenda in debita considerazione la tutela dei diritti fondamentali, senza ricorrere a forzature ed artifizi interpretativi.

A rendere ancor più tortuoso il percorso verso una completa e soddisfacente garanzia dei diritti, in maniera conforme al dettato costituzionale e agli atti internazionali in materia, sembra porsi la giurisprudenza di merito che, come si é già detto, ha sminuito il vulnus alle libertà fondamentali che può essere arrecato dallo strumento investigativo in esame, non ritenendo necessario il decreto motivato del pubblico ministero per lo svolgimento del monitoraggio mediante sistema g.p.s., in quanto la suddetta attività di indagine non sarebbe ad avviso della Corte lesiva della sfera privata dell’individuo ([40]).

Le conclusioni cui  pervenuta la Corte di cassazione non sono per nulla in linea con le deduzioni svolte sul tema dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: i giudici di Strasburgo, infatti, pronunciandosi sul sistema satellitare g.p.s., hanno sottolineato che l’operazione investigativa in esame incide sul diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 8 Conv. eur. dir. uomo, seppur in misura ridotta rispetto alle intercettazioni di comunicazioni ([41]).

Conseguentemente, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo pone in risalto, ancora una volta, l’esigenza di un intervento del legislatore italiano, volto a disciplinare dettagliatamente le modalità e le circostanze che consentono lo svolgimento delle attività di localizzazione satellitare da parte dell’autorità giudiziaria.

In assenza di una regolamentazione normativa in materia, la lesione della riservatezza determinata dalle operazioni di monitoraggio tramite g.p.s. non può considerarsi possibile, e se compiuta, determina risultanze probatorie inutilizzabili ([42]).

Note

([1]) In questi termini, M. Stramaglia, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova atipica, in Dir. pen. proc., 2011, p. 213.

([2]) Si tenga presente che lo strumento in esame non ha una valenza meramente investigativa e/o probatoria. Invero, come spesso accade per gran parte degli strumenti di ultima generazione, questi trovano applicazione ed utilizzo anzitutto nella vita quotidiana e commerciale. Si pensi, ad esempio, ai sistemi utilizzati dalle automobili per rilevare la propria posizione ed individuare il percorso più agevole per raggiungere la meta desiderata dal guidatore; oppure ai servizi di monitoraggio del traffico autostradale e segnalazione di eventuali incidenti automobilistici; o ancora, il rilevante uso nell’ambito nautico.

In tema, recentemente, Cass., sez. V, 20 gennaio 2014, Tiritello, in Arch. giur. circ., 2014, p. 1029, ha osservato che «il sistema satellitare … assicura … la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell’automezzo» offrendo «una funzione recuperato ria di un bene».

([3]) In origine, il G.P.S. é nato con funzioni tipicamente militari; la proprietà del sistema é del D.O.D. (United States Department of defense).

Dal punto di vista strettamente tecnico, il sistema G.P.S. é composto da tre c.d. segmenti principali: il segmento spaziale, vale a dire l’insieme dei satelliti; il segmento terrestre, rappresentato dalle stazioni di monitoraggio e controllo; il segmento utente, costituito dagli strumenti tecnici necessari, cioè un’antenna ricevente, un sistema di calcolo ed i dispositivi utili all’inserimento e alla lettura dei dati (si pensi a tastiera, monitor, ma anche cavo di alimentazione).

Cfr. R. Lorenzani – P. Venturi, GPS. Global Positioning System, Milano, 1997, p. 14 ss.

([4]) Tale strumento si fonda sul c.d. metodo di triangolazione, vale a dire una tecnica utile all’individuazione di una posizione, fondata sulla conoscenza di tre punti di riferimento; in particolare, per quanto concerne il global positioning system, la localizzazione avviene sulla base di almeno tre satelliti.

I satelliti del sistema G.P.S. sono 27 in totale, di cui ventiquattro in uso e tre riserve.

Cfr. P. Peretoli, Controllo satellitare con GPS: pedinamento o interettazione?, in Dir. pen. proc., 2003, p. 94.

([5]) L’Iridium é un sistema di telefonia mobile, costituito da sessantasei satelliti (il progetto originario ne prevedeva settantasette, come il numero occupato nella tavola periodica dall’iridio, da cui prende il nome il progetto) in grado di garantire un servizio globale su tutto il territorio terrestre, comprese le aree polari (é l’unico nel suo genere); offre una vasta gamma di servizi, da quelli noti di telecomunicazione, fino a servizi di un certo rilievo, inerenti calamità naturali. Per una approfondita analisi, si veda https://www.iridium.com, ultimo accesso al 23 luglio 2015.

([6]) Il sistema Galileo (G.N.S.S., Global Navigation Satellite System) é un sistema di posizionamento e navigazione satellitare sviluppato in Europa. Si ritiene che conterà circa trenta satelliti e che entrerà in completo funzionamento nel 2019. Si veda in proposito sul sito internet dell’Agenzia spaziale italiana, http://www.asi.it/it/attivita/navigazione/galileo, ultimo accesso al 23 luglio 2015.

([7]) Strumenti mobili di ultima innovazione, tra i quali smartphone, tablet, orologi estremamente elettronici, in grado di effettuare chiamate telefoniche, in modalità face-time, ovvero ricevere e-mail: tutti questi dispositivi sono dotati di un sistema di localizzazione satellitare che consente di individuare l’esatta posizione, con un margine di errore minimo di circa una decina di metri.

([8]) In questi termini, C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, Torino, 2007, p. 230, il quale sottolinea che pur potendo «apparire intuitivo e pleonastico per il g.p.s.», é di grande rilievo il requisito della «contemporaneità tra evento oggetto di rilevazione e captazione del dato ad esso relativo».

([9]) Pare opportuno notare, tuttavia, che talune disposizioni normative sembrano fare riferimento, o quantomeno consentirne la riconducibilità, al sistema g.p.s.

In particolare, il d.m. 1° dicembre 2010 n. 269, in materia di investigazioni private, all’art. 5 comma 1 lett. a) dispone che per lo svolgimento delle attività elencate dallo stesso comma, «i soggetti autorizzati possono … svolgere … attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici».

Inoltre, dalle Disposizioni operative per l’attuazione del d.m. 1° dicembre 2010, n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata, p. 13, esplicitamente si può leggere la constatazione circa la «mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attività non compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS)».

([10]) In tal senso, L. Carli, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, Milano, 2005, p. 333, il quale sostiene che la localizzazione satellitare può essere svolta in virtù di un decreto del pubblico ministero.

([11]) La pronuncia citata é il caso Jones, Supreme Court of the United States, 23 gennaio 2012, U.S. v. Jones.

Nel caso di specie, l’indagato Jones, sospettato di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, era stato sottoposto a indagini mediante l’uso di varie tecniche investigative. In particolare, in assenza di un apposito mandato del giudice, da parte degli organi inquirenti fu installato un sistema g.p.s. sull’autoveicolo della moglie di Jones, mezzo di trasporto ampiamente utilizzato dal soggetto indagato.

Dopo essere stati ritenuti utilizzabili i dati in questo modo acquisiti, in primo grado Jones fu condannato; tuttavia, in secondo grado, la sentenza fu ribaltata, in quanto ritenuti inutilizzabili le informazioni derivanti dal beeper installato sull’autoveicolo in assenza del mandato del giudice, in quanto ritenuto violato il IV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, il quale riconosce che «the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against un reasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized».

La Corte Suprema, quindi, ha confermato la sentenza di secondo grado, ribadendo così l’assoluzione di Jones; secondo la Corte, infatti, il collocamento del g.p.s. in un luogo privato necessita delle warrants previste dal testo costituzionale e dai successivi emendamenti.

Si veda in proposito, V. Fanchiotti, U.S. v. Jones: una soluzione tradizionalista per il futuro della privacy? in Dir. pen. proc., 2012, p. 381; L. Filippi, Il GPS é una prova “incostituzionale”? Domanda provocatoria, ma non troppo, dopo la sentenza Jones della Corte Suprema U.S.A., in Arch pen., 2012, p. 309.

([12]) In tal senso, T. Bene, Il pedinamento elettronico: truismi e problemi spinosi, in Le indagini atipiche, a cura di A. Scalfati, Torino, 2014, p. 349, la quale osserva che «se l’ispezione personale rappresenta, per espressa previsione dell’art. 13 Cost., una forma di compressione della libertà personale, intesa come diritto a non subire atti di coercizione materiale e morale della propria persona, la tecnica GPS non incide su questo spazio di libertà».

Peraltro, la stessa autrice aggiunge che parimenti non è ravvisabile nella localizzazione satellitare «un accertamento urgente sui luoghi, sulle cose e sulle persone ex art. 354 c.p.p.», in quanto, pur volendosi tralasciare il fatto che «tale norma si riferisce ad attività che la polizia può svolgere prima dell’intervento del pubblico ministero, il monitoraggio satellitare non consiste in un’attività di conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, né di cura affinché lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato, e né tantomeno potrebbe integrare un rilievo o un accertamento finalizzato ad evitare il pericolo di un’alterazione, dispersione o modificazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, che tra l’altro, preesistono rispetto agli accertamenti ed ai rilievi, mentre i dati di localizzazione sono sincronici all’attività di rilevamento». In proposito, S. Signorato, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 580, nota altresì che al sistema g.p.s. non può ritenersi applicabile l’art. 356 c.p.p., in ordine alla facoltà del difensore di assistere a rilievi ed accertamenti urgenti, in quanto indubbiamente inconciliabile con la natura stessa della localizzazione satellitare.

([13]) Di questa opinione, per tutti, D. Iacobacci, Sulla necessità di riformare la disciplina delle intercettazioni prendendo le mosse dalle esitazioni applicative già note, in Giust. pen., 2011, III, p. 365 ss., che, pur «nella consapevolezza della forzatura esegetica», propone una interpretazione estensiva della disciplina autorizzatoria delle intercettazioni telefoniche, al fine di rafforzare le garanzie anche per le operazioni di tracking satellitare; P. Peretoli, Controllo satellitare con GPS: pedinamento o intercettazione?, cit., p. 95; L.G. Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema d’individuazione satellitare g.p.s., in Giur. it., 2003, p. 2375: come si diceva, gli autori citati, osservando che l’impiego del g.p.s. determina una lesione della privacy del soggetto interessato alla pari dell’attività intercettativa, sostengono l’applicabilità della disciplina ex artt. 266-271 c.p.p.

([14]) In questi termini, D. Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di indagine o intercettazione di dati?, in Dir. pen. proc., 2010, p. 1464 ss.: in particolare, l’autrice osserva che «bisogna dar conto di orientamenti parzialmente discordanti, maturati nell’ambito delle investigazioni scientifiche ed espressi da esperti di digital forensics e di ingegneria informatica», in quanto «anche le considerazioni maturate in altri settori del sapere … [costituiscono] uno spunto per poter avviare un dibattito teso a riconsiderare l’attuale significato del termine ‘comunicazione’, favorendo l’elaborazione di una compiuta disciplina della materia in esame».

Considera interessante l’opinione dottrinale riportata, ma ne esorta un più ampio approfondimento, T. Bene, Il pedinamento elettronico: truismi e problemi spinosi, cit., p. 351.

([15]) Cass., sez. II, 13 febbraio 2013, B., in ced Cass., rv. 255542, la quale esplicitamente ha sostenuto che «l’attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un certo momento attraverso il sistema satellitare (c.d. gps) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione … ; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del gip, poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria».

([16]) Dello stesso avviso, in giurisprudenza, Cass., sez. IV, 27 gennaio 2012, L., in ced Cass., rv. 253953; Cass., 15 gennaio 2010, Z., in Dir. pen. proc., 2010, p. 1464, con nota di D. Gentile; Cass., sez. I, 7 gennaio 2010, Congia, in Cass. pen., 2012, p. 106; Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 21366, in ced Cass., rv. 240092; Cass., sez. VI, 11 dicembre 2007, n. 15396, in ced Cass., rv. 239638; Cass., sez. IV, 1 marzo 2007, n. 8871 in ced Cass., rv. 236112; Cass., sez. V, 31 maggio 2004, Massa, in Cass. pen., 2005, p. 3036; Cass., sez. V, 27 febbraio 2002, Bresciani e altri, in Dir. pen. proc., 2003, I, p. 93, nella quale si statuisce che «la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata una attività di intercettazione, anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ad esecuzione … le intercettazioni previste dal codice di rito», dovendosi riscontrare piuttosto «una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento».

In dottrina, P. Giordano, Inapplicabili le garanzie delle intercettazioni al semplice monitoraggio della posizione, in Guida dir., 2002, p. 51; A. Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con sistema satellitare g.p.s., in Cass. pen., 2002, p. 3050.

Sembra criticare l’impostazione così delineata, A. Camon, L’acquisizione dei dati sul traffico telefonico, in Dir. pen. proc., 2005, p. 634, il quale osserva che la localizzazione satellitare mediante g.p.s. si contraddistingue per una maggiore invasività rispetto al pedinamento, rappresentando uno strumento di monitoraggio largamente più preciso e puntuale.

([17]) Cass., sez. V, 15 dicembre 2010, Z. B., ined., nella quale si può constatare chiaramente l’indirizzo cui ha aderito la pronuncia, secondo il quale il monitoraggio tramite sistema g.p.s. rientra nelle attribuzioni della polizia giudiziaria di cui agli artt. 55 e 348 c.p.p., e come tale è da considerarsi pienamente legittima anche in assenza di un decreto autorizzativo del giudice delle indagini preliminari, e perfino senza alcun provvedimento del pubblico ministero. In senso conforme, Cass., sez. V, 7 maggio 2004, Massa, cit., p. 3036.

([18]) Cass., sez. VI, 7 luglio 1998, Pacini Battaglia, in Cass. pen., 2000, p. 689, ha osservato che «le suddette attività non sono intrusive, come le ispezioni, le perquisizioni, o i sequestri, cui dunque non sono omologhe, e vanno quindi inquadrate nel novero dei mezzi destinati all’acquisizione di prove non disciplinate dalla legge, ma espressamente consentite in forza del principio di libertà della prova di cui all’art. 189 c.p.p.».

([19]) V. Bozio, La prova atipica, in La prova penale, a cura di P. Ferrua – E. Marzaduri – G. Spangher, Torino, 2013, p. 57 ss., pur evidenziandone i tratti problematici inerenti al rispetto dei principi costituzionali, osserva che la norma in esame rappresenta una «soluzione nel complesso equilibrata», vale a dire «una strada intermedia» che mette in luce il «tentativo del legislatore di dare risposta agli interrogativi posti dalle teorie che si erano fronteggiate sul tema» durante la vigenza del precedente codice del processo penale (1930).

([20]) G. Tabasco, Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale. Le «prove atipiche» tra teoria e prassi, Napoli, 2011, p. 38 ss.

([21]) O. Dominioni – P. Corso – A. Gaito – G. Spangher – G. Dean – G. Garuti – O. Mazza, Procedura penale, Torino, 2014, p. 291.

([22]) A. Giarda – G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, I, Milano, 2010, p. 1805 ss.

([23]) A. Procaccino, Prove atipiche, in La prova penale, I, a cura di A. Gaito, Torino, 2008, p. 268.

([24]) Per tutti, O. Dominioni – P. Corso – A. Gaito – G. Spangher – G. Dean – G. Garuti – O. Mazza, Procedura penale, cit., p. 291; A. Giarda – G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, cit., p. 1805 ss.; C. Papagno, L’interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole decisiorie, Padova, 1998, p. 94; G. F. Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, p. 529.

([25]) In materia, C. Conti – P. Tonini, Il diritto delle prove penali, Milano, 2014, p. 72 ss.; G. Ubertis, Prova (in generale), in D. disc. pen., X, 1995, p. 296.

([26]) Sussiste legalità processuale laddove sia assente un espresso divieto relativo alla prova richiesta o alle modalità di espletamento della stessa. Sul tema, V. Grevi, Prove, in G. Conso – V. Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2010, p. 303, osserva che appare difficile ipotizzare una prova atipica, e dunque non disciplinata dalla legge, per la quale il legislatore abbia riservato un espresso divieto.

([27]) G. Ubertis, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, p. 62 ss., il quale pone in risalto come il concetto di idoneità probatoria di cui all’art. 189 c.p.p. risulti essere coincidente con la rilevanza probatoria contemplata dall’art. 190 c.p.p., in quanto indicativo dell’idoneità dello strumento investigativo a verificare l’affermazione probatoria ritenuta verosimile e pertinente.

([28]) C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., p. 116, sottolinea che «la preminenza accordata a tale primo requisito non é casuale perché questo rappresenta un prius logico anche rispetto alla verifica della compatibilità [della prova atipica] con la libertà morale».

([29]) P. P. Rivello, La prova scientifica, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis – G. P. Voena, Milano, 2014, p. 40.

([30]) P. Peretoli, Controllo satellitare con GPS: pedinamento o intercettazione?, cit., p. 100, in ottica critica, efficacemente osserva che «l’assenza di specifiche ed adeguate regolamentazioni sul punto determina un continuo e quasi automatico riferimento generico all’art. 189 c.p.p. che diventa, per così dire, una sorta di norma contenitore, attraverso la quale si tende a dare una copertura di legittimità anche alle attività investigative e di indagine più invasive».

([31]) Per tutti, O. Bruno, La “localizzazione” elettronica tra indagine e prova, in Giust. pen., III, 2011, c. 684 ss.; D. Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di indagine o intercettazione di dati?, cit., p. 1470.

([32]) In materia di atto irripetibile, C. Conti, Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. pen. proc., 2003, p. 229 ss.; C. Fanuele, L’irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l’«accertata impossibilità di natura oggettiva» giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, in Cass. pen., 2001, p. 1517 ss.; P. P. Paulesu, Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue precedenti dichiarazioni, in Cass. pen., 2005, p. 3818 ss.

In giurisprudenza, Cass., sez. VI, 8 giugno 2004, Aiuto, in ced Cass., rv. 230375, definisce atti irripetibili «tutti quegli atti che non possono essere rinnovati nella loro ontologica essenza, pur se rievocabili, tramite la lettura del verbale, in un’occasione cronologicamente successiva».

([33]) Cass., sez. I, 9 marzo 2010, Congia e altri, cit., p. 1062, osserva che «una volta esclusa ogni riferibilità alla disciplina sulle intercettazioni, non sussistono i presupposti per affermare che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine debbano essere considerati ‘atti non ripetibili’, così come accade per gli esiti delle intercettazioni, ed essere inseriti nel fascicolo del dibattimento».

([34]) Cass., sez. VI, 11 aprile 2008, Sitzia e altri, in Cass. pen., 2009, p. 2534, la cui pronuncia definisce la localizzazione satellitare una «attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, che può entrare nella valutazione probatoria del giudice anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, … come accade ordinariamente per i classici pedinamenti».

([35]) In questo senso, ex multis, C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., p. 252 ss., il quale nota, circa la natura ripetibile del pedinamento elettronico, che «l’interpretazione proposta, per quanto animata dal condivisibile intento di limitare il più possibile l’inserimento ab origine di atti investigativi nel fascicolo dibattimentale, risulta priva di solide basi»; A. Serrani, Sorveglianza satellitare GPS: un’attività investigativa ancora in cerca di garanzie, in Arch. pen., 2013, III, p. 1 ss.

([36]) S. Signorato, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 580 ss.

([37]) In proposito, A. Camon, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove incostituzionali, in Cass. pen., 1999, p. 1192.

([38]) Il Codice in materia di protezione dei dati personali si compone di un testo costituito da tre differenti parti. Una prima parte, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi sui quali si fonda l’intera disciplina, vale a dire il diritto alla protezione dei dati personali ed il principio di necessità del trattamento dei dati, quest’ultimo volto a ridurre al minimo l’utilizzo dei dati sensibili, soprattutto quando le medesime finalità possono essere raggiunte mediante dati anonimi. Inoltre, dopo essere state riportate una serie di definizione che rendono più agevole la consultazione e la comprensione della disciplina in esame, il testo legislativo individua le precise regole generali per il trattamento dei dati personali. Sempre nella prima parte del testo sono riportate le disposizioni normative attinenti alla sicurezza dei dati e dei sistemi.

La seconda parte del Codice della privacy é dedicata alla regolamentazione di specifici settori, tra i quali vengono disciplinati i trattamenti dei dati in ambito giudiziario, da parte delle forze dell’ordine ed in ambito pubblico.

Infine, la terza ed ultima parte del Codice si occupa della tutela del soggetto interessato, individuando tre differenti forme di tutela esperibili dinnanzi al Garante della privacy: il reclamo circostanziato, con il quale si palesa una lamentela circa una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; la segnalazione, nel caso in cui non si possa presentare un reclamo; il ricorso, con il quale far valere specifici diritti.

([39]) G. Ziccardi, Informatica giuridica. Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali, Milano, 2012, p. 126 ss.

([40]) Cass., sez. I, 7 gennaio 2010, Congia, cit., p. 106.

([41]) C. eur. dir. uomo, 2 settembre 2010, Uzun. c. Germania, nella quale é stato sostenuto che gli spostamenti di un individuo, seppur di regola non accompagnati da una aspettativa di riservatezza, se registrati possono incidere sul diritto ad una libera vita privata.

([42]) Efficacemente, S. Marcolini, Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta. – Atypical investigations with technical content in cryminal proceedings: a proposal, in Cass. pen., 2015, fasc. 2, p. 760-792.

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