In tema di furto in abitazione, cosa rientra nella nozione di “privata dimora”?
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 624-bis)
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. La questione: in cosa consiste la nozione di “privata dimora” in materia di furto in abitazione
La Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente una decisione emessa dal Tribunale di Treviso, dichiarando non doversi procedere nei confronti di un imputato, per sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità in ordine ai delitti di furto, con l’eccezione di quello contestato al capo A), ritenuto furto in abitazione per quanto consumato nel capanno degli attrezzi qualificata pertinenza dell’abitazione principale, imputazione residua per la quale si procede.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge in relazione all’art. 624-bis cod. pen.. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024
89.30 €
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Cassazione riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017; nello stesso senso, Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, che ha affermato che, in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all’accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa rientra nella nozione di “privata dimora” in materia di furto in abitazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per configurare il reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale, la nozione di privata dimora include solo i luoghi in cui si svolgono abitualmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di siffatta ipotesi delittuosa ove il reato in esame sia commesso in uno di questi luoghi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento