Funzione pubblica: in una circolare, in attuazione della trasparenza, i chiarimenti su obblighi, destinatari e sistema sanzionatorio del D.Lgs. 33/2013

Redazione 22/07/13
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Biancamaria Consales

Firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Gianpiero D’Alia, la circolare n. 2 del 19 luglio 2013, che fornisce chiarimenti ed indicazioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, alla luce del D.Lgs. 33/2013, il provvedimento che ha inteso rafforzare lo strumento della trasparenza.

La circolare viene indirizzata alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, cui il Ministro raccomanda di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini.
L’attuazione della trasparenza, viene spiegato nella circolare, rappresenta una opportunità per dirigenti e funzionari pubblici, in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando la fiducia dei cittadini, cui il D.Lgs. 33/2013 riconosce il ruolo di attori fondamentali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione.

Principali tematiche affrontate nella circolare in oggetto sono:

1. gli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico: pubblicazione sul sito internet dell’atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei compensi connessi all’assunzione della carica e tutte le informazioni patrimoniali (proprietà immobiliari, beni mobili registrati, possesso di azioni, dichiarazioni dei redditi ed eventuali altri incarichi), queste ultime estese anche a coniugi e parenti entro il secondo grado;

2. il funzionamento dell’“accesso civico”, strumento introdotto dal D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l’amministrazione avrebbe dovuto pubblicare in base alla legge. La circolare chiarisce, inoltre, le differenze che sussistono tra il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e l’accesso civico di cui, appunto al D.Lgs. 33/2013;

3. le sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013 in caso di inadempimento dell’obbligo di pubblicazione, che dà luogo a responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa e all’applicazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti tenuti a collaborare per l’attuazione;

4. i soggetti che vigilano sull’attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza: il responsabile della trasparenza, gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), la Commissione indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbbliche (CIVIT), il Dipartimento della funzione pubblica e, infine, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), con riferimento alle procedure di appalto;

5. la Bussola della trasparenza, quale strumento on line aperto a tutti che monitora la trasparenza dei siti web istituzionali.

In allegato alla circolare, poi, un prospetto informativo indicante, per ciascuna singola fattispecie di inadempimento, le sanzioni previste.

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