Freno della Cassazione ai comportamenti scorretti dei colossi economici, NOTA A Cass. civ. III sez. 18 settembre 2009 n. 20106

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La condotta contrattuale scorretta ma legittima da parte di un’azienda in posizione dominante si configura come “abuso di diritto” ed è fonte di risarcimento danni.
Così ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20106 del 18.9.2009 sul caso di una multinazionale che si era avvalsa della facoltà di recesso ad nutum prevista all’interno del contratto di concessione in vendita, lasciando in grave difficoltà le controparti contrattuali.
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Appello, denunciando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione delle clausole generali della buona fede sulla pretesa insindacabilità degli atti di autonomia privata e della conseguente non applicabilità della figura dell’abuso del diritto all’esercizio del recesso ad nutum.
La Corte, affermando il principio di buona fede oggettiva –e cioè della reciproca lealtà di condotta che deve presiedere ogni fase della vita di un contratto, ha inquadrato il comportamento della multinazionale nella figura di “abuso del diritto”: disporre di un potere non è condizione sufficiente per il suo legittimo esercizio.
Con la formula “abuso del diritto” si tende ad indicare un limite esterno all’esercizio, potenzialmente pieno ed assoluto, del diritto soggettivo, il cui riconoscimento implica l’attribuzione al soggetto di una duplice posizione: di libertà e di forza.
Come si evince dalla stessa radice etimologica del termine, si ha abuso nel caso di uso anormale del diritto che conduca il comportamento del singolo fuori dalla sfera del diritto soggettivo esercitato, per il fatto di porsi in contrasto con gli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico positivo. Un siffatto comportamento “abusivo” costituisce, quindi, un illecito sanzionato secondo le norme generali di diritto in materia.
Nel caso di specie, infatti, la patologia del rapporto poteva essere superata facendo ricorso a rimedi che incidessero sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato.
Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni in via generale l’abuso del diritto. La cultura giuridica degli anni ’30 riteneva che, più che essere una nozione giuridica, fosse un concetto di natura etico –morale, con la conseguenza che colui che ne abusava veniva considerato meritevole di biasimo, ma non di sanzione giuridica.
Il legislatore del ’42 ha preferito ad una norma di carattere generale, specifiche norme che consentissero di sanzionare l’abuso in relazione a particolari categorie di diritti.
Inizialmente si è discusso di abuso di diritto con riguardo pressoché esclusivo al campo dei diritti reali, coniando la definizione che potremmo definire classica di “abuso del diritto” secondo la quale è ritenuto sussistente “ogni qualvolta un diritto attribuito dalla legge venga utilizzato dal suo titolare in modo non confacente alla funzione economico –sociale per la quale esso è stato protetto, allorché quindi esso sia esercitato per realizzare finalità diverse da quelle per le quali il diritto è stato riconosciuto e contrastanti con valori protetti dall’ordinamento”. In questa tendenza la sanzione comminata per l’accertato esercizio abusivo del diritto si è esaurita nel riconoscimento della responsabilità extracontrattuale ex art. 20473 c.c.
Nella più recente giurisprudenza si è ravvisata la tendenza ad estendere la verifica di un possibile abuso all’area dei diritti di credito, individuando il criterio di accertamento nella clausola generale della buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Ne deriva una nozione alquanto variegata di abuso del diritto che, nel caso di diritti reali, descrive un comportamento che supera o addirittura modifica la ratio della norma attributiva del diritto medesimo; nel caso di diritti relativi, indica la violazione del dovere (contrattuale) di buona fede: in enrtrambi i casi, comunque, esprime una violazione del principio di solidarietà di cui all’art 2 Cost., di cui la buona fede nei rapporti obbligatori e contrattuali, secondo le più autorevoli dottrine, ne costituisce applicazione.
Secondo la Corte il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere alla formazione, esecuzione ed interpretazione del contratto e accompagnarlo in ogni sua fase. Ne consegue che la clausola generale della buona fede e correttezza è operante sia sul piano comportamentale del creditore e del debitore, sia sul complessivo assetto degli interessi sottostanti all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di buona fede oggettiva costituisce espressione di un generale principio di solidarietà espresso costituzionalmente: esso deve essere inteso come specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art 2 Cost. secondo cui ciascuna parte del rapporto obbligatorio ha il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali.
Criterio rilevatore della violazione dell’obbligo di buona fede è quello dell’abuso del diritto. 
Come conseguenza di tale, eventuale abuso, l’ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela a poteri, diritti ed interessi esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.
La violazione di quest’ultima, pertanto, costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno.
Il criterio della buona fede costituisce per il giudice strumento atto a controllare lo statuto negoziale in funzione di garanzia del giusto equilibrio di interessi opposti. La buona fede, in sostanza, serva a mantenere il rapporto giuridico “nei binari dell’equilibrio e della proporzione.”
Ed è su questa impostazione, secondo la Suprema Corte, che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare ed interpretare le clausole del contratto, in particolare quella che prevedeva il recesso ad nutum, anche al fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del danno per l’esercizio di tale facoltà in modo non conforme alla correttezza e alla buona fede e attuata con modalità e per perseguire fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli consentiti. Qualora la finalità perseguita non si quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso.
La libertà di scelta economica dell’imprenditore non è minimamente scalfita.
Quello che è censurato e l’abuso, non di tale scelta, ma dell’atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in essere. In questa ottica il controllo e l’interpretazione dell’atto di autonomia privata deve essere ricondotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell’altra siano forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata. Per questa ragione il giudice, secondo la Corte di Cassazione, nel controllare ed interpretare l’atto di autonomia privata, deve operare anche in funzione del contemperamento di interessi opposti delle parti contrattuali.
La Corte di merito, invece, ha affermato che l’abuso fosse configurabile in termini di volontà di nuocere, ovvero in termini di “neutralità”, nel senso che, una volta che l’ordinamento ha previsto il mezzo “diritto di recesso” per conseguire quel determinato fine (nel caso specifico scioglimento del contratto di concessione di vendita), sono indifferenti le modalità del suo concreto esercizio. Ma il problema non è questo. La valutazione di un tale atto deve essere condotta in altri termini: il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati. Nell’ipotesi, poi, di una disparità di forze tra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere, in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici.
In conclusione, partendo dal presupposto che il Giudice non ha il potere di valutare le scelte di tipo imprenditoriale, per loro natura discrezionali, questi può tuttavia intervenire a posteriori con il controllo giurisdizionale per porre correttivi e integrazioni ove dall’esecuzione del contratto risulti uno squilibrio tra le parti.
In tal senso il recesso ad nutum, anche se formalmente legittimo, assume la forma dell’abuso di posizione dominante e il soggetto economico incriminato è tenuto a risarcire i danni causati alla controparte.
 
 
 
Francesca Picierno
 
 
 
Cass. civ. III sez. 18 settembre 2009 n. 20106
 
CONCESSIONE DI VENDITA –RECESSO AD NUTUM –BUONA FEDE –ABUSO DEL DIRITTO
 
 “In tema di contratti il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase”.
 
“Il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio di interessi opposti”.
 
“Nessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell’imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate. Ma, in questo contesto, l’esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall’autonomia privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali –quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza –alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale”.

Picierno Francesca

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