Frazionabilità del credito: recenti orientamenti di merito sui limiti alla stessa

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Nell’ipotesi di frazionamento processuale di una pluralità di distinti crediti, scaturiti tutti dal medesimo rapporto obbligatorio suscettibili di un possibile giudicato unitario, va dichiarata l’improcedibilità della domanda nel caso in cui non sia rinvenibile un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad una tutela processuale frazionata.

Con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 828/2021 del 19.04.2021 la giurisprudenza di merito torna ad occuparsi del tema del frazionamento del credito, nell’ipotesi di frazionamento processuale di una pluralità di distinti crediti scaturiti tutti dal medesimo rapporto obbligatorio. Nella specie, ad avviso del Giudicante sulla scorta delle SS. UU. della Cassazione del 2017, la conseguenza della proposizione di distinte azioni suscettibili di un possibile giudicato unitario, per le quali non sia rinvenibile un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad una tutela processuale frazionata, è l’improcedibilità della domanda.

Il caso

Tizio, Caio e Sempronio, germani coeredi, nel 2011 redigevano una scrittura privata divisionale con la quale si attribuivano i beni caduti in successione, ciascuno per la propria quota. Atteso che Tizio aveva ricevuto ex testamento la quota disponibile, a carico dei germani venivano poste delle obbligazioni, consistenti nell’onere di estinguere un mutuo acceso a beneficio di Tizio, il cui importo era pari al valore della quota disponibile. Il tutto con l’accordo di replicare la volontà espressa nella predetta scrittura privata in una divisione ereditaria consensuale. Nel termine previsto dalla scrittura Caio e Sempronio erano inadempienti all’obbligazione di estinzione del mutuo: pertanto, sull’accordo dei germani, veniva redatta una nuova scrittura. Nella stessa, oltre alla proroga del termine per l’estinzione dell’obbligazione a favore di Tizio e per la stipula della divisione dinanzi al notaio, si stabiliva che i canoni degli immobili locati caduti in successione sarebbero stati divisi tra i coeredi nella misura della quota ereditaria: in particolare a favore di Tizio era previsto il riconoscimento di una quota mensile del monte canoni pari al 55%. Tale quota non veniva mai corrisposta da Caio e Sempronio, che restavano inadempienti anche alle altre obbligazioni previste dalla scrittura privata di proroga.

Pertanto, nel 2012 Tizio promuoveva un’azione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per sentir accertare e dichiarare la validità della scrittura privata divisionale del 2011, pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e l’obbligo dei coeredi di procedere all’estinzione del mutuo di cui alla scrittura privata, richiedendo altresì il risarcimento dei danni tutti derivanti dall’inadempimento dei germani.

Nel 2016, altresì, Tizio promuoveva una distinta azione per sentir accertare e dichiarare l’inadempimento dei germani a corrispondere a suo favore la quota mensile di sua spettanza del monte canoni maturato dal 2011 al 2016 sui beni caduti in successione assegnati a Caio e Sempronio, pari ad € 148.000. Nelle more il giudizio del 2012 veniva definito nel 2017 con esito favorevole per Tizio, al quale era riconosciuto il risarcimento dei danni subiti, oltre alla titolarità degli immobili già in precedenza assegnati con la scrittura privata divisionale.

Nel 2017 con propria costituzione in aggiunta al precedente procuratore, il nuovo legale di Caio eccepiva l’inammissibilità della domanda di pagamento dei canoni per avvenuto frazionamento del credito, in quanto la questione sottoposta al vaglio del giudice adito avrebbe potuto e dovuto essere sottoposta al vaglio del magistrato che aveva deciso la domanda di scioglimento della comunione giudiziale accertando i danni derivanti dall’inadempimento dei germani.

In particolare, il procuratore subentrato eccepiva che con il giudizio del 2016 Tizio aveva espressamente formulato nel proprio atto introduttivo la richiesta di danni già inverati all’atto della proposizione del precedente giudizio del 2012, in quanto le domande articolate nel successivo giudizio (2016) erano tutte, pacificamente e causalmente, ricollegate al lamentato inadempimento della scrittura privata tra i germani, come prorogata dalla successiva scrittura. Pertanto, tutte le istanze di cui al giudizio 2016 avrebbero potuto e dovuto essere proposte in quello antecedente, in quanto lo stato di fatto e di diritto dal quale la successiva azione traeva origine si era già avverato nel 2012, epoca di proposizione del primo contenzioso, ove si era già registrato l’inadempimento dei germani a corrispondere la quota dei canoni dovuti a Tizio.

La decisione

con la sentenza in commento il Giudicante anzitutto affronta il tema della rilevabilità dell’eccezione di frazionamento del credito, già scrutinata dalla S. C., assumendone la rilevabilità di ufficio, a confutazione della contestazione di tardività del legale di Tizio. Ciò in quanto tale eccezione non rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto.

Circa il merito della controversia, il Magistrato fa riferimento innanzi tutto alla sentenza n. 23726 del 15.11.2007 delle SS.UU. con la quale la Corte di Cassazione sanciva per la prima volta il divieto di frazionamento processuale del credito mediante l’enucleazione del seguente principio di diritto: “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all’esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.

Le Sezioni Unite desumevano la sussistenza nell’ordinamento processuale di un divieto di frazionamento del credito sulla base di due presupposti: da un lato, muovendo dalla considerazione della “sempre più accentuata e pervasiva valorizzazione della regola di correttezza e buona fede – siccome specificativa (nel contesto del rapporto obbligatorio) degli <<inderogabili doveri di solidarietà>>, il cui adempimento è richiesto dall’art. 2 Cost.”; dall’altro, valutando la pratica della parcellizzazione processuale del credito come confliggente con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost..

La sentenza altresì fa riferimento al successivo intervento nomofilattico della Cassazione a Sezioni Unite del 16 febbraio 2017,  n. 4090,  ove si precisano i criteri  cui dovranno uniformarsi tutti  i giudici di merito  in tali fattispecie: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una  medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.

La decisione

Come innanzi anticipato, secondo il Giudice di merito nel caso concreto la proposizione di distinte azioni suscettibili di un possibile giudicato unitario, per le quali non sia rinvenibile un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad una tutela processuale frazionata, comporta  l’improcedibilità della domanda.

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