Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari in Italia per il 2016: quote e termini di presentazione della domanda

Redazione 03/02/16
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Pubblicato in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2015 di programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2016.

Il provvedimento, per l’anno 2016, ammette una quota massima di 17.850 unità, comprese  le quote da riservare alla conversione  in  permessi  di  soggiorno  per lavoro subordinato e per lavoro autonomo  di  permessi  di  soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Nell’ambito della quota indicata sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei Paesi d’origine.

Nell’ambito della stessa quota, è inoltre consentito  l’ingresso in Italia per motivi di  lavoro autonomo, di  2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all’estero,  appartenenti  alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di

interesse per l’economia italiana;

b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni regolamentate o vigilate;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;

d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione

professionale;

e) cittadini stranieri che intendono costituire  imprese  «start-up innovative» e che sono titolari  di  un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

 

Nell’ambito delle 17.850 unità previste, è autorizzata  la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell’Unione europea.

 

Sono  inoltre  ammessi  in  Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 13.000 unità, da ripartire tra le  regioni  e  le  province  autonome.

I termini per la presentazione delle domande decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari  per  lavoro  non stagionale ed autonomo dalle  ore  9,00  del  settimo  giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  decreto  in parola nella Gazzetta Ufficiale;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali dalle  ore  9,00 del quindicesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del decreto in parola nella Gazzetta Ufficiale.

 

Vedi il testo del d.P.C.M. 14 dicembre 2015

Redazione

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