Fisco: agevolazione prima casa per l’erede

Scarica PDF Stampa

L’Amministrazione Finanziaria ha disposto che in sede di successione l’erede può fruire del bonus “prima casa” in merito ad un solo degli immobili ereditato da individuare nella dichiarazione stessa, anche se questo è formalmente costituito da due particelle catastali.
La condizione è che le medesime particelle risultino “unite di  fatto  ai  fini  fiscali” in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.
>>>Leggi la risposta n. 155/2023 dell’Agenzia delle Entrate<<<

Indice

1. La normativa di riferimento (Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale” co. 3, art. 69 rubricato – Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni -.

L’art. 69, co. 3 della l.n. 342/2000, testualmente, dispone che: “Le  imposte  ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa  per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di  lusso  e  per  la  costituzione  o  il  trasferimento  di diritti immobiliari   relativi   alle  stesse,  derivanti  da  successioni  o donazioni,  quando,  in  capo  al  beneficiario  ovvero,  in  caso di pluralità  di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i  requisiti  e  le  condizioni previste in materia di acquisto della prima  abitazione  dall’articolo  1,  comma  1, quinto periodo, della tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo unico delle disposizioni concernenti   l’imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”.

2. Il provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con la risposta n. 155/2023 ha disposto delle delucidazioni in merito al bonus prima casa da fruire in caso di eredità.
Nello specifico, mediante l’istanza di interpello l’istante rappresenta di aver beneficiato attraverso successione di un immobile avente più appartamenti e pertinenze composte da differenti particelle catastali, dalla titolarità differente, sebbene prive di autonomia funzionale e reddituale.
Il ricorrente all’Amministrazione Finanziaria espone che uno degli appartamenti rappresenta la propria abitazione e chiede, pertanto, all’AE se in sede di successione possa giovare del bonus prima casa per l’alloggio e le pertinenze inerenti sebbene intestate differentemente.
Nel caso in scrutinio, l’Amministrazione Finanziaria statuisce che l’istante potrà chiedere il bonus prima casa in merito ad uno solo degli appartamenti entrati nella successione, da specificare nella medesima dichiarazione, sebbene il medesimo immobile sia composto da due differenti catastali aventi differente titolarità.
Tuttavia è necessario che le stesse particelle catastali siano unite ai fini fiscali e pertanto sfornite di autonomia sia funzionale che reddituale.

3. Il rapporto di pertinenza

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate il bonus è applicabile anche alle pertinenze qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3, art. 69 della L.N. 342/2000.
In merito al rapporto di pertinenza giova ricordare il dettato normativo di cui all’art. 817 c.c. Quest’ultima norma, testualmente, dispone che: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.”
Il rapporto di pertinenza tra due beni ricorre in presenza di due differenti requisiti:

  • uno oggettivo, ovvero la destinazione durevole  funzionale ad ornamento o a  servizio sussistente tra un bene e un altro avente maggiore rilevanza (c.d. bene principale) per il miglior utilizzo di quest’ultimo;
  • uno soggettivo, determinato dalla volontà del proprietario della cosa principale o del titolare di un diritto reale sulla stessa, volta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con il bene principale.

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento