Filiazione: approvato dal Governo il decreto legislativo che elimina ogni residua discriminazione tra nati dentro e fuori dal matrimonio

Redazione 17/12/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione che modifica l’attuale normativa in attuazione dell’ampia delega contemplata dall’art. 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali). Il provvedimento, frutto del lavoro della cd. Commissione Bianca, interviene così a completare la volontà parlamentare andando ad armonizzare, con un articolato approfondimento tecnico, tutte le norme vigenti in materia di filiazione ai canoni individuati ed introdotti con la legge che ha abolito la diseguaglianza tra i figli, siano essi nati in costanza di matrimonio o fuori di esso.

Si ricorda che la citata L. 219/2012 ha modificato l’assetto giuridico della filiazione sulla base del principio secondo cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», disponendo la sostituzione, nel codice civile e negli altri testi di legge, delle parole «figli legittimi» e «figli naturali» con la parola «figli»; laddove si rendesse comunque necessario indicarne l’origine, si prevede l’impiego delle locuzioni «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio». Conseguenza di tale impostazione è l’estensione delle disposizioni in tema di filiazione a tutti i figli, senza distinzioni di sorta. L’art. 2 della legge suddetta ha poi conferito apposita delega al Governo (da esercitare entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma, e dunque antro la data del 1° gennaio 2014) per la modifica delle disposizioni vigenti al fine di eliminare ogni residua discriminazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, mantenendo come punto di riferimento, naturalmente, i diritti da sempre garantiti alla filiazione nel matrimonio.

L’ordinamento italiano ha attuato con la L. 151/1975 una profonda revisione in materia di famiglia, con l’affermazione di importanti principi, quali quello della parità tra coniugi e il riconoscimento di una serie di diritti per i figli cosiddetti «naturali». Tuttavia, numerose differenze nel trattamento giuridico dei figli nati fuori del matrimonio rispetto a quelli nati in costanza di rapporto coniugale sono rimaste, quale frutto di un risalente pregiudizio che ha avuto come conseguenza quella di far pesare sui figli le scelte dei genitori. Neppure la più recente 54/2006, recante «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», che ha introdotto la nozione di bigenitorialità, pur prevedendo che le disposizioni in essa contenute si applichino anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4), ha prodotto l’effetto di superare le discriminazioni esistenti.

La presenza nel nostro ordinamento di norme che dettavano un diverso regime e diversi diritti a seconda delle «categorie» di figli strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale. Peraltro, anche obblighi internazionali hanno imposto di rimuovere la persistente discriminazione a carico dei figli nati fuori del matrimonio. E’ apparso, dunque, urgente elaborare un intervento organico per superare tali discriminazioni rendendo l’ordinamento italiano conforme a principi di equità sostanziale oltre che a norme vigenti a livello sovranazionale.

La delega al Governo ha trovato attuazione nel decreto legislativo da ultimo approvato, il quale prevede, in estrema sintesi:

– l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti ancora presenti nelle norme ai figli «legittimi» e ai figli «naturali» e    la sostituzione degli stessi con quello di «figlio»;

– il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;

– la sostituzione della nozione di «potestà genitoriale» con quella di «responsabilità genitoriale»;
– la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

– limitare a 5 anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
– introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere «rapporti significativi» con i nipoti minorenni;
– introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei  procedimenti che li riguardano;

– portare a 10 anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;

– modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del «diritto di commutazione» in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.

Nella prospettiva che ha indirizzato l’azione di Governo la famiglia costituisce un tassello fondamentale della società e la legislazione si pone come un efficace strumento per proporre soluzioni per esigenze non soddisfatte dalla normativa vigente ovvero per superare difficoltà ermeneutiche manifestatesi nell’applicazione giurisprudenziale. Non resta, pertanto, che attendere la pubblicazione in Gazzetta del decreto delegato.

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