Fattispecie di richiesta di accesso agli atti considerata prematura non sorretta al momento attuale da una ragione giuridica sufficiente

Lazzini Sonia 12/02/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un ricorso per sentire dichiarare l’illegittimità del rifiuto di accesso agli atti, avente ad oggetto l’accesso alla “documentazione amministrativa concernente il procedimento di nomina della nuova commissione giudicatrice e di ogni altro atto o provvedimento assunto in relazione alla procedura di evidenzia pubblica indetta da una Stazione Appaltante?
 
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Nella situazione qui in esame, la domanda della ricorrente di accedere agli atti interni al procedimento è formulata in un momento dell’iter in cui non è dato cogliere quale interesse possa essere stato offeso. È infatti del tutto pacifico nella giurisprudenza amministrativa che, qualora si verta in fattispecie di scelta del contraente o dell’offerta, i momenti lesivi per uno dei partecipanti alla selezione si concentrano unicamente nelle due occasioni determinate dall’esclusione dalla gara oppure dall’aggiudicazione della stessa ad altro aspirante. Al di fuori di tali occasioni, gli atti procedimentali si presentano solo come prodromici alle ulteriori valutazioni spettanti all’amministrazione. A tale regola non si sottrae nemmeno il subprocedimento relativo alla nomina ed al funzionamento della commissione di gara, che in tanto può incidere sulla posizione del partecipante alla procedura in quanto si estrinsechi in una delle tipologie di atti sopra indicate
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 177 del 14 gennaio 2009,emessa dal Tar Lazio, Roma
 
Nella fattispecie qui in esame, non vi è dubbio che l’attività dell’amministrazione sia ancora in corso e che non siano stati emessi atti che possano pregiudicare la posizione della parte ricorrente. La richiesta di accesso agli atti, a ben volere, si presenta quindi come prematura e, sicuramente, non sorretta al momento attuale da una ragione giuridica sufficiente.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE TERZA TER
composto dai Magistrati:
************                                                                Presidente
***************                                                          Consigliere
**************                                                          Primo Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 10246/2008 proposto da ALFA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria dell’associazione temporanea costituenda con la Ortros s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Zara n. 16, presso lo studio degli avv.ti **************** e ********************, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Enav s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza della Croce rossa n. 2, presso lo studio degli avv.ti ************è e **************, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per l’annullamento,
del rifiuto di accesso agli atti, comunicato con nota prot. MPA/IP/1930010 del 1 ottobre 2008, sull’istanza presentata in data 8 settembre 2008, avente ad oggetto l’accesso alla “documentazione amministrativa concernente il procedimento di nomina della nuova commissione giudicatrice e di ogni altro atto o provvedimento assunto in relazione alla procedura di evidenzia pubblica indetta dall’Enav s.p.a. per l’affidamento dell’appalto per la “progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori necessari alla ristrutturazione degli edifici per uffici denominati Piastra e Stecce situati in Roma”;
per la condanna
dell’Enav s.p.a. a consentire l’accesso agli atti di cui all’istanza delle ricorrenti;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Nominato relatore il primo referendario ************** nella camera di consiglio del 11 dicembre 2008;
Uditi altresì i difensori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con il ricorso in epigrafe, ALFA s.p.a. agiva per sentire dichiarare l’illegittimità del rifiuto di accesso agli atti, comunicato con nota prot. MPA/IP/1930010 del 1° ottobre 2008, sull’istanza presentata in data 8 settembre 2008, avente ad oggetto l’accesso alla “documentazione amministrativa concernente il procedimento di nomina della nuova commissione giudicatrice e di ogni altro atto o provvedimento assunto in relazione alla procedura di evidenzia pubblica indetta dall’Enav s.p.a. per l’affidamento dell’appalto per la “progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori necessari alla ristrutturazione degli edifici per uffici denominati Piastra e Stecce situati in Roma”.
A sostegno delle sue doglianze, premetteva che, dopo l’esito favorevole di un ricorso giurisdizionale, conclusosi con sentenza n. 905/2008 del 17 gennaio 2008, l’Enav s.p.a. dava avvio alla riedizione della gara annullata.
Al fine di partecipare allo sviluppo dell’azione amministrativa, la ricorrente chiedeva di conseguire l’accesso agli atti relativi alla nomina della nuova commissione di gara, deputata alla rivalutazione del procedimento viziato.
Di fronte a tale richiesta, con l’atto principalmente gravato, otteneva una risposta negativa da parte della stazione appaltante.
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Enav s.p.a., instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Enav s.p.a. chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 11 dicembre 2008, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
2. Nella situazione qui in esame, la domanda della ricorrente di accedere agli atti interni al procedimento è formulata in un momento dell’iter in cui non è dato cogliere quale interesse possa essere stato offeso.
È infatti del tutto pacifico nella giurisprudenza amministrativa che, qualora si verta in fattispecie di scelta del contraente o dell’offerta, i momenti lesivi per uno dei partecipanti alla selezione si concentrano unicamente nelle due occasioni determinate dall’esclusione dalla gara oppure dall’aggiudicazione della stessa ad altro aspirante. Al di fuori di tali occasioni, gli atti procedimentali si presentano solo come prodromici alle ulteriori valutazioni spettanti all’amministrazione.
A tale regola non si sottrae nemmeno il subprocedimento relativo alla nomina ed al funzionamento della commissione di gara, che in tanto può incidere sulla posizione del partecipante alla procedura in quanto si estrinsechi in una delle tipologie di atti sopra indicate.
Nella fattispecie qui in esame, non vi è dubbio che l’attività dell’amministrazione sia ancora in corso e che non siano stati emessi atti che possano pregiudicare la posizione della parte ricorrente. La richiesta di accesso agli atti, a ben volere, si presenta quindi come prematura e, sicuramente, non sorretta al momento attuale da una ragione giuridica sufficiente.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza ter, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1.         Dichiara inammissibile il ricorso n. 10246/2008 per difetto di interesse;
2.         Condanna ALFA s.p.a. a rifondere a Enav s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre I.V.A., ******** e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2008.
************                            Presidente
**************                        Estensore

Lazzini Sonia

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