L’ironica recensione di un locale pubblico, pubblicata su Facebook dagli avventori insoddisfatti non integra gli estremi della diffamazione perché il gestore di un esercizio pubblico, operando sul mercato, accetta anche il rischio che i propri servizi non siano graditi e vengano, pertanto, criticati.
È quanto affermato dal Tribunale di Pistoia nella sentenza del 16 dicembre 2015.
Non è raro – ai giorni d’oggi – affidare a “facebook” ogni genere di pensiero, considerazione, valutazione. Tutti dicono ciò che vogliono sulla nota piattaforma social sentendosi legittimati a condividere opinioni e recensioni con gli altri utenti di Internet.
Ma cosa accade se la recensione è fortemente negativa? Si possono configurare gli estremi di un reato?
A parere del Tribunale di Pistoia, la risposta è assolutamente negativa.
Nel caso di specie, veniva pubblicato un post su un gruppo del noto social network di cui risultava amministratore l’imputato ove veniva evidenziata la scarsa qualità dei servizi offerti dal locale commerciale con particolare riferimento alla composizione dei drink e dei cocktail. In altri termini, una recensione molto negativa.
Veramente interessanti le motivazioni del Tribunale secondo cui le critiche manifestate rappresentano una “scherzosa ed ironica recensione di un locale pubblico da parte di clienti insoddisfatti espressa con ironia” e costituente “espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato” che allorché si eserciti nei confronti di un locale pubblico “dilata i suoi confini dal momento che chi si mette sul mercato accetta
rischio di critiche qualora i servizi offerti non soddisfino le aspettative di coloro che ne usufruiscono”, tanto più quando tali servizi non sono gratuiti.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha sempre tutelato il diritto di critica e lo ha storicamente fatto nel contesto dei processi per diffamazione a mezzo stampa, che hanno occasionato frequentemente il sorgere di problematiche del genere.
Invero, i criteri che consentono di ritenere legittima la critica sono oramai ben consolidati nelle aule di giustizia: oggettiva esistenza del fatto criticato (che non può essere dolosamente “inventato” allo scopo di legittimare l’uso di espressioni offensive), e continenza verbale (utilizzo di una forma espositiva che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione ).
L’esistenza dei predetti requisiti esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, poiché tali modalità espressive siano proporzionale e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.
In conclusione, “si” alla critica a patto che essa non diventi un’occasione per offendere il prossimo utilizzando espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti.
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