Estinzione del processo

Redazione 07/05/18
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Cenni introduttivi

Le norme sull’estinzione del processo hanno lo scopo di sanzionare l’inattività delle parti, al fine di evitare le lungaggini ipoteticamente derivanti da domande non coltivate, da attività non svolte, da ordini del giudice non eseguiti, e così via.

Bisogna ricordare che l’estinzione dell’azione non corrisponde all’estinzione del diritto sottostante.

Innanzitutto, come si è visto, il processo può estinguersi per mancata continuazione del giudizio a seguito della cessazione della causa di sospensione o per mancata prosecuzione o riassunzione a seguito dell’interruzione nei termini perentori indicati dall’art. 305 c.p.c.

La rinuncia agli atti del giudizio

L’estinzione per rinuncia agli atti è disciplinata dall’art. 306 c.p.c.

A norma del primo comma di tale articolo, «il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione» (. Si precisa che «[l] l’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni». Ai sensi del secondo comma dell’art. 306 del codice, le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. A quel punto, il giudice, accertata la regolarità di rinuncia e accettazione, dichiara l’estinzione del processo.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 306 c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spe­se alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Si ricorda che – per l’effetto dell’art. 75 c.p.p. – il trasferimento dell’azione civile nel giudizio penale comporta rinuncia agli atti del giudizio. Tuttavia, come indicato dalla Suprema Corte, l’estinzione opera «nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi».

L’estinzione del processo per inattività delle parti

L’art. 307 c.p.c. disciplina l’estinzione per inattività delle parti.

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall’art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell’art. 181 e dell’art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione.

In caso contrario, il processo si estingue.Il processo, una volta riassunto, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.

Come visto, oltre a tali casi, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi.

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio

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