Quando è esclusa l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede? Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: la contestata sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 7, cod. pen. (esposizione a pubblica fede)
La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Forlì che, dal canto suo, aveva ritenuto l’imputata responsabile del reato di furto di alcuni oggetti di bigiotteria del valore complessivo di 180,00 euro, aggravato dalla circostanza di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., condannandola alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 625, comma 1 n. 7), cod. pen., sostenendosi come la Corte territoriale avesse errato nel ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7) cod. pen.. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.
Difatti, a fronte di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a garantire l’interruzione dell’azione criminosa ovvero ad impedire la sottrazione della “res”, ostacolandone la facilità di raggiungimento (come in più occasioni ribadito dalla Cassazione: Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010), per i giudici di piazza Cavour, invece, l’aggravante in questione sussisteva nel caso di specie posto che la vigilanza diretta sul comportamento del soggetto agente, da parte della persona offesa tratta in allarme dal precedente episodio, aveva sì consentito il recupero della res sottratta dagli scaffali, ma si era trattato di una evenienza legata alla vicenda concreta e non idonea ad escludere la ritenuta aggravante.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è esclusa l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo se sono presenti, in concreto, misure di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci che garantiscano l’interruzione dell’azione criminosa e impediscano la sottrazione della “res“, rendendo difficile il suo raggiungimento.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto elemento accidentale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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