Esenzione Imposta erariale di consumo di energia elettrica ed Addizionale provinciale – Molteplicita’di Opifici – Unitarieta’ della somministrazione elettrica – C.T.P. di Roma sez. 4 pres. Novelli Giovanni relatore ed estensore Marinelli Gino, sentenza n

sentenza 09/04/09
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  
Al presente ricorso sub RGR N.6427/06 vengono riuniti quelli sub RGR nn..6429/06 -6430/06 – 25285/06 per connessione oggettiva e soggettiva,riguardanti rispettivamente : Ricorso contro atto di contestazione per omesso o ritardato pagamento dell’imposta erariale di consumo e relativa addizionale dovute su consumi di energia elettrica, con cui sono state erogate sanzioni amministrative per euro 253.733,37; contro avviso di pagamento emesso ai sensi dell,art.14 D.lgs. 504/95 per una somma complessiva di euro 431.673,85 per imposta erariale sul consumo di energia elettrica a seguito di verbali di verifica redatti da funzionari dell’AG. delle Dogane di Roma in data 04.10.2005 ed in data 15.11.2005 relativamente agli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005; contro avviso di pagamento emesso ai sensi dell’art.14 D. lgs. 504/95 per una somma complessiva di euro 505.399,83 per addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica ,riferito anch’esso ai descritti verbali di verifica ed ai medesimi anni in contestazione;contro cartella di pagamento emessa sulla base degli avvisi di pagamento sopra menzionati ed impugnati,portante una pretesa impositiva di complessivi euro 950.654,54,tutti gli atti impugnati sono compiutamente identificati nel frontespizio della sentenza. La società ricorrente, nell’ambito dello stabilimento sito in Colleferro (RM) è acquirente di energia elettrica destinata ad usi industriali. Al fine di verificare la corretta applicazione degli scaglioni di imposta erariale di consumo di energia elettrica e dell’addizionale provinciale,l’Ufficio effettuava una verifica a carico della società ricorrente relativamente agli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 da cui è emerso che essa era rimasta unica acquirente dell’energia elettrica,mentre i consumatori andavano identificati e quindi individuati,oltre che nella società medesima,nelle società cessionarie dei diversi rami di ********** altri termini, è stato verificato che l’energia elettrica utilizzata nell’intero insediamento industriale era misurata da un unico contatore ed era acquistata dalla sola società ricorrente. Questo,a parere dell’Ufficio, ha comportato una evasione delle imposte ed addizionali applicate al consumo di energia elettrica, poiché con il predetto cumulo venivano aggirate le norme riguardanti l’esenzione dall’imposta qualora il consumo stesso fosse superiore a 1.200.000 Kwh mensili,rif.art.52 comma 2 lett.O – bis D. lgs. 504/95. La ricorrente con copiose argomentazioni sia in diritto che nel merito ha contestato l’interpretazione adottata dall’Ufficio impositore,riferendosi : 1)Violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 56 del piu’volte citato decreto legislativo 504/95; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art.52 del D.lgs. citato;3) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 comma 2 lett,C del D.L.28.11.1998 n. 511 riguardante il limite massimo di 200.000 Kwh mensili ai fini della
addizionale provinciale dell’imposta di consumo di e.e.. In estrema sintesi la ricorrente sosteneva di
 
 
non trattarsi di somministrazione e quindi di vendita di energia elettrica da parte sua, bensì di fornitura della stessa insieme ad una molteplicità di altri servizi essenziali alla funzionalità degli Opifici industriali insistenti in un unico “SITO”, si concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati per carenza di presupposto e violazione di legge. L’Ufficio si costituiva ritualmente in giudizio per tutti i ricorsi riuniti confutando le argomentazioni sostenute a difesa dalla parte ricorrente , confermava la bontà sia in diritto che nel merito, del proprio operato, concludendo con la richiesta di reiezione di ogni singolo ricorso con vittoria delle spese di giudizio.All’udienza del 27.03.2009 questa Commissione emetteva sentenza secondo i seguenti
 
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Letti gli atti di causa e la documentazione ad essi relativa,questo Organo Giudicante, in camera di consiglio, ritiene i ricorsi riuniti fondati, e quindi, meritevoli di accoglimento. Occorre preliminarmente osservare che la società ricorrente è operativa nell’Opificio industriale di Colleferro a seguito di conferimento dalla BPD Difesa e Spazio spa del complesso industriale aziendale concernente l’attività di gestione di servizi industriali per il suddetto Opificio; che ha la proprietà di tutti i beni presenti nel “Sito Industriale” come terreni ,fabbricati industriali e civili, degli impianti atti alla produzione ed erogazione di utilities ad uso industriale. Tali servizi sono regolamentati attraverso la stipulazione di contratti tipici ed atipici di locazione, di servizi ad area attrezzata, comodato, nonché contratti con i quali la ricorrente si impegna a fornire servizi di vigilanza, antincendio, di mensa, di assistenza infermieristica, di trasporti interni, ed altri, tra i quali la cessione di vapore a media pressione, acqua industriale, aria compressa, energia elettrica,e cioè tutti i servizi necessari all’esercizio dell’attività industriale delle singole società fruitrici. Osserva,     inoltre,che la destinazione produttiva che prima faceva capo alla società primigenia è stata suddivisa su di una pluralità di autonome entità giuridiche che mediante strutturazione specifica ha consentito la funzionalità di processi integrati industriali. Osserva,oltre a quanto sopra detto, che i contratti stipulati tra la società ricorrente e le altre società presenti nel SITO di cui trattasi, riguardano prestazioni di servizi unitari imprescindibili al fine di garantire la funzionalità delle strutture industriali. Tutto quanto forma oggetto delle osservazioni prefate, trae origine dalle deduzioni non contestate da entrambe le parti in causa. Così configurata la fattispecie in esame,occorre vedere se la stessa ricade sotto la disciplina dell’art. 54 comma 3 del D. lgs. 504/95 che contempla il caso < le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall’insieme di conduttori,degli apparecchi di trasformazione,di accumulazione e di distribuzione a partire dalla presa dell’officina venditrice>. La risposta appare negativa poiché non si è in presenza della vendita di energia elettrica da parte della ricorrente con, ovviamente, un ricarico a favore della stessa, a cui però l’Ufficio non ha fatto alcun riferimento, bensì si è in presenza di un utilizzo di energia elettrica attraverso Opifici industriali in una forma regolamentata dal citato rapporto giuridico con la società ricorrente. Eventualmente si potrebbe ipotizzare un caso di elusione nel godimento del beneficio fiscale, ma in tale situazione giuridica l’Ufficio non ha dato alcuna prova dell’intento fraudolento attraverso la costituzione e funzionamento da parte di Opifici appartenenti a soggetti terzi. Deve, pertanto, concludersi che l’utenza elettrica erogata fa capo unicamente alla società ricorrente, la quale ha diritto a fruire del beneficio fiscale. Ciò posto, la Commissione annulla la pretesa impositiva portata dagli atti amministrativi contestati descritti nell’oggetto di ogni singola domanda e,conseguentemente, annulla la cartella di pagamento e piu’ precisamente la pretesa tributaria in essa contenuta, ritiene gli altri motivi di ricorso assorbiti dalla motivazione adottata. Attesa la particolarità della questione trattata, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
                                                              
P.Q.M.
     omissis

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento