Esecuzione: l’improcedibilità dell’opposizione

Redazione 29/01/18
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Esecuzione: l’opposizione è improcedibile se tardiva

L’opposizione presentata oltre il termine previsto dalla legge è improcedibile. E’ quanto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1058 del 17 gennaio 2018 scorso, facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 616 c.p.c. per l’iscrizione a ruolo della causa di merito. Il termine contenuto nella richiamata norma, infatti, deve essere considerato perentorio e, dunque, la sua decorrenza, preclude l’esercizio del diritto e delle facoltà che ne sono soggette.

Il caso di specie

Nella vicenda giunta al vaglio della Suprema Corte, il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione mobiliare presso terzi proposta nei suoi confronti, richiedendo altresì la sospensione della procedura in via preliminare. Tale richiesta veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione, il quale fissava così il termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Il creditore chiedeva il rigetto delle ragioni avanzate a fondamento dell’opposizione, notificando regolarmente il relativo atto di citazione, ma non procedendo all’iscrizione a ruolo nei termini di legge. Di fronte alla dichiarazione di improcedibilità adottata sia dal giudice di prime cure che dal giudice del gravame, veniva proposto ricorso per Cassazione.

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La decisione della Suprema Corte

Il ricorrente sosteneva che la tardività dell’iscrizione a ruolo venisse sanata dalla costituzione in giudizio di controparte e che, dunque, la domanda non doveva essere dichiarata improcedibile, bensì doveva procedersi alla cancellazione della causa dal ruolo, con possibilità di riproporre la stessa entro i successivi tre mesi. La Suprema Corte non ha condiviso tale impostazione, sostenendo la natura perentoria del termine di cui all’art. 616 c.p.c. e, dunque, ritenendo improcedibile la domanda tardivamente iscritta. Precisamente, non c’è possibilità di sanatoria della violazione del termine, in quanto si tratta di una violazione che pregiudica il diritto di difesa della controparte. Con tale pronuncia, la Corte di cassazione si pone in linea con l’orientamento già maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità.
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