Esecuzione forzata condominio: il condomino può opporsi?

Esecuzione forzata a seguito di una condanna emessa nei confronti di un condominio: un singolo condomino ha il diritto di opporsi all’esecuzione?

Allegati

Nell’ambito dell’esecuzione forzata a seguito di una condanna emessa nei confronti di un condominio, un singolo condomino ha il diritto di opporsi all’esecuzione se ritiene di non essere responsabile del debito? Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.
riferimenti normativi: art. 63 disp. att. c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 10934 del 18/04/2019

Corte di Cassazione – sez. II – sentenza n. 7489 del 20-03-2025

opposizione-decreto-ingiuntivo-appaltatore-condomino-sentenza.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La vicenda: l’esecuzione nei confronti del condominio


Il Tribunale, con sentenza, condannava un condominio al pagamento di una somma a favore di un appaltatore a titolo di corrispettivo per i lavori di rifacimento della facciata. Successivamente lo stesso appaltatore notificava il precetto ad un condomino per il pagamento della somma di euro 9.437,05, corrispondente, pro quota, all’importo per gli interventi sopra detti. L’ingiunto presentava opposizione, argomentando di non essere responsabile del debito poiché l’acquisto della sua unità immobiliare condominiale era avvenuto nel 2010, successivamente alla delibera assembleare del 2005 che aveva deciso di eseguire i lavori in appalto. Pertanto, egli sosteneva di non essere tenuto a rispondere per le obbligazioni sorte in relazione a quella decisione, in quanto non era ancora proprietario dell’immobile al momento in cui fu adottata la delibera. Il Tribunale decideva di accogliere solo parzialmente l’opposizione presentata. In concreto, il giudice di primo grado riconosceva che l’impresa aveva diritto a ricevere il pagamento relativo alle spese legali liquidate dalla sentenza del 2016, ma ha respinto la pretesa dell’impresa di ottenere anche il pagamento della somma corrispondente al compenso dell’appalto. La Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado, respingendo completamente l’opposizione. La Corte giustificava questa conclusione affermando che la sentenza del Tribunale, che condannava il condominio al pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dall’impresa, rappresentava un titolo esecutivo anche nei confronti dell’opponente. Questo perché il giudizio che aveva portato a tale sentenza era stato introdotto successivamente all’acquisto dell’unità abitativa da parte dell’opponente, momento in cui quest’ultimo aveva acquisito la qualità di condomino. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.  

 

Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025

2. La questione


In sede di esecuzione della condanna contro il condominio, vi è un divieto assoluto per il singolo condomino di proporre opposizione facendo valere la propria estraneità al debito?

3. La soluzione


Secondo la Cassazione, una sentenza che condanna il condominio nel suo insieme a corrispondere somme ad un terzo non stabilisce automaticamente che tutti i condomini siano obbligati al pagamento. I singoli condomini, infatti, possono avere circostanze personali particolari che li rendono estranei al debito nei confronti del terzo creditore. La Cassazione ha sottolineato che, se una situazione personale che esclude la responsabilità di un condomino non è rappresentabile durante il giudizio contro il condominio, è legittimo che il condomino la sollevi in sede di opposizione all’esecuzione della sentenza. Quindi, a parere della Suprema Corte, non si può precludere al singolo la possibilità di contestare la propria responsabilità in quella fase.

4. Le riflessioni conclusive


La giurisprudenza ha già affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto della domanda è un credito vantato dall’ingiungente nei confronti dell’ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. civ., sez. III, 02/11/2010, n. 22284; Cass. civ., Sez. Un., 15/11/2005, n. 23022). In applicazione di tale principio è stato affermato che, nelle controversie condominiali, la legittimazione ad agire può essere riconosciuta ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e, quindi, è titolare di un’autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio e dagli altri partecipanti (Cass. civ., sez. III, 24/07/2023, n. 22116; Cass. civ., Sez. Un, 18/04/2019, n. 10934). Per questa opinione i singoli condomini, perciò, non sono legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio (Cass. civ., sez. VI,13/06/2018, n. 15567). La sentenza in commento non condivide il ragionamento sopra espresso. I giudici supremi sostengono la diversa tesi secondo cui in sede di esecuzione della condanna contro il condominio, non vi è un divieto assoluto per il singolo condomino di proporre opposizione facendo valere la propria estraneità al debito, per esempio, per aver acquistato l’immobile in un momento successivo all’insorgenza del credito da parte del terzo. La Cassazione ha spiegato che c’è una separazione tra il ruolo dell’amministratore di condominio, che rappresenta l’intero condominio nei procedimenti, e la posizione personale dei singoli condomini.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento