Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, delle ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c

Redazione 07/11/18
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In caso di mancato passaggio in giudicato dei titoli azionati in via esecutiva dinanzi al giudice ordinario, come nel caso di mancata definitività del decreto ingiuntivo, le ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c. non possono essere equiparate sotto il profilo del carattere decisorio e della stabilità alle sentenze passate in giudicato ai fini del giudizio di ottemperanza .
La parte che agisce in ottemperanza per un’ordinanza di assegnazione di somme deve provare, oltre alla definitività del provvedimento di assegnazione, anche il passaggio in giudicato del titolo per la cui esecuzione è stato azionato il pignoramento presso terzi, corrispondente nel caso del decreto ingiuntivo alla sua definitività.
Nel caso di giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. all’esito di un pignoramento presso terzi, il ricorso deve essere notificato a tutte le parti della procedura di pignoramento presso terzi del cui provvedimento conclusivo si chiede l’esecuzione e, pertanto, oltre che all’amministrazione-terzo pignorato, anche al privato debitore originario.

Il caso

Il Tar, a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del 10 aprile 2012, n. 2, ha stabilito che è ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario, purché il provvedimento si sia consolidato per non essere stato opposto nei termini dai soggetti intervenuti nel processo esecutivo (cfr. Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2667; id. 20 novembre 2013, n. 5484).
L’ordinanza di assegnazione risulta essere un provvedimento avente natura decisoria (dell’esistenza del credito e del suo ammontare nonché della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine ad acquistare una stabilità assimilabile al giudicato. L’ordinanza di assegnazione, nel momento in cui non è più soggetta all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.a., acquisisce effetti stabili ed è proprio questa caratteristica di intangibilità che consente la sua equiparazione alla sentenza passata in giudicato, permettendo l’esperibilità del giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale  ha quindi equiparato le ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario alla sentenza passata in giudicato in base al profilo alla valenza decisoria e, soprattutto, alla definitività del provvedimento giurisdizionale più che alla vera e propria valenza di giudicato formale e sostanziale, ai sensi rispettivamente dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in linea di principio riguardanti le sentenze (entrambi gli articoli si riferiscono formalmente ai provvedimenti aventi forma di sentenza).
In sostanza, affinché possa azionarsi il giudizio di ottemperanza, il comando giudiziale da eseguire deve essere contenuto in un provvedimento che non sia più suscettibile di impugnazioni o opposizioni, ma anche che esprima un accertamento definitivo e stabile del diritto fatto valere e della condanna della pubblica amministrazione alla sua attuazione (Tar Napoli, sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 997).
In uguale misura è stata riconosciuta valenza di provvedimento equiparato alle sentenze passate in giudicato ai decreti ingiuntivi (come anzidetto), una volta divenuti definitivamente esecutivi, ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (per mancata opposizione o per definitivo rigetto della stessa); alle ordinanze adottate all’esito del procedimento sommario di cognizione, ai sensi deli artt. 702 bis, ter e quater c.p.a. (Tar Napoli, sez. VII, 21 novembre 2016, n. 5373); ai decreti decisori della Corte d’Appello Civile che condannano lo Stato italiano, ex art. 3, l. 24 marzo 2001, n. 89 (la cosiddetta “Legge Pinto”), a corrispondere un indennizzo titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cons. St., sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5182; id. 16 marzo 2012, n. 1484).

Le misure cautelari

Diverso discorso deve essere fatto per le misure cautelari del giudice ordinario ex art. 700 c.p.c., non solo qualora sia in corso il giudizio di merito, in cui è palese la provvisorietà, ma anche qualora le stesse abbiano conseguito una certa “stabilità” a seguito della mancata instaurazione del giudizio di merito o della sua estinzione (contro l’esperibilità del giudizio di ottemperanza milita l’orientamento maggioritario, v. Cons. St., Sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4894); le denunce di nuova opera ex art. 1171 c.c. e di danno temuto di cui all’art. 1172 c.c. (contro la possibilità di agire in ottemperanza v. Tar Lazio, sez. II, 13 dicembre 2016, n. 12419); le ordinanze possessorie, qualora, una volta terminata la fase interdittale le stesse abbiano acquisito stabilità per non essere stata iniziata l’azione di merito (per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza v. Tar Salerno, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1224); i verbale di conciliazione formati in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro rilasciati in forma esecutiva (in senso favorevole, v. Tar Lazio, sez. I ter, 23 luglio 2014, n. 8067).
Ciò che accomuna i casi in cui viene riconosciuta l’equiparazione alla sentenza passata in giudicato e concessa la proponibilità del giudizio di ottemperanza sono, oltre la natura giudiziale del provvedimento, la definitività e stabilità della pronuncia del giudice ordinario.

In conclusione il Tribunale regionale ha stabilito che il giudizio di ottemperanza possa azionarsi nei confronti di un provvedimento definitivo e stabile del diritto, così da non poter essere messo in discussione da ulteriori pronunce del giudice.

L’ordinanza di assegnazione delle somme

L’ordinanza di assegnazione di somme ha quale connotato di essere una pronuncia che, seppure con aspetti di merito cognitorio, si presenta come l’esito finale di un procedimento di esecuzione.
Ad avviso del Tar, l’equiparazione al giudicato per i provvedimenti adottati in una procedura esecutiva non può identificarsi nel mero aspetto, tipico del giudicato formale ex art. 324 c.p.c., di non essere il provvedimento più soggetto a rimedi di impugnazione ordinari, ma deve basarsi anche sulla stabilità sostanziale della pronuncia, intesa come stabilità della posizione giuridica incisa.
Pertanto, non è possibile esperire il rimedio dell’ottemperanza per un provvedimento del giudice ordinario emesso all’esito di un processo di esecuzione, quale il pignoramento presso terzi, che per quanto non opposto con i rimedi esperibili nel giudizio esecutivo, non sia basato su una sentenza conclusiva di un processo di cognizione passata in giudicato o su un provvedimento ad essa equiparato. L’ordinanza adottata in sede di esecuzione non basata su una sentenza o altro provvedimento passato in giudicato presenta di per sé il carattere dell’instabilità, in quanto è soggetta alla possibilità di rimare travolta a seguito del giudizio di impugnativa del titolo giudiziario sottostante, con la necessità della restituzione (sebbene nei confronti del debitore principale nel caso di ordinanza di assegnazione) di quanto conseguito.
Gli atti del processo esecutivo, infatti, perdono efficacia nel caso in cui venga annullato o riformato in sede di impugnativa il titolo di merito sulla base del quale la procedura esecutiva è basata, e comunque in caso di suo annullamento o riforma si impone la reintegrazione della posizione precedente; sicché l’atto del processo esecutivo, sia pure quello finale, non può dirsi aver acquisito una stabilità e definitività sostanziale tale da poter essere equiparato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

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