In cosa l’errore materiale si distingue dall’errore di fatto

Scarica PDF Stampa

L’errore materiale è integrato da un mero lapsus espressivo, l’errore di fatto, invece, consiste in una svista o in un equivoco.
Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 1397 del 29-11-2022

Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Lecce, quale Giudice del rinvio a seguito di annullamento della prima sezione penale, segnalava, con una nota con cui disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, che – nell’ordinanza con la quale la predetta Corte territoriale, quale Giudice dell’esecuzione, aveva delibato in ordine alla richiesta di revoca per abolitio criminis,a seguito della decisione della Consulta n. 25 del 2019, di due sentenze emesse a carico di un condannato, anche per il reato di cui all’art. 9 l. 1423 del 1956 – una di queste decisioni, vale a dire una sentenza del Tribunale di Taranto, non era, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima sezione penale nella sentenza rescindente, una pronunzia di patteggiamento, sicché si chiedeva che venisse corretto l’errore contenuto nella sentenza emessa, che presupponeva, appunto, che la sentenza cui si riferiva la richiesta difensiva fosse stata emessa ex art. 444 cod. proc. pen. ed implicava un vincolo di rinvio conformato, appunto, su tale presupposto.

Potrebbero interessarti anche

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La richiesta summenzionata era ritenuta inammissibile.
In particolare, gli Ermellini facevano presente in via pregiudiziale come la richiesta de qua fosse stata inizialmente valutata dall’ufficio esame preliminare dei ricorsi della prima sezione penale che, a sua volta, aveva disposto la formazione di fascicolo per la correzione di errore materiale, con assegnazione alla medesima prima sezione, fermo restando che, successivamente, tale decisione era stata rivista dal medesimo ufficio “spoglio” della prima sezione penale che aveva ritenuto trattarsi di un errore di fatto e, in conseguenza di ciò, aveva trasmesso gli atti a questa sezione, competente, secondo le vigenti tabelle di organizzazione dell’ufficio, per la correzione degli errori di fatto presenti nelle sentenze della prima sezione penale.
Premesso ciò, i giudici di piazza Cavour ritenevano che, come effettivamente stimato, melius re perpensa, dall’ufficio “spoglio” della prima sezione penale, l’anomalia verificatasi non potesse essere ricondotta ad un mero errore materiale, ma che essa andasse piuttosto qualificata come errore di fatto, sub specie di errore percettivo, che la Corte di Cassazione aveva commesso nella lettura della sentenza del Tribunale di Brindisi da cui era conseguita la decisione che individuava, per il Giudice del rinvio, uno specifico mandato proprio degli annullamenti delle sentenze di patteggiamento in caso di parziale abolitio criminis.
Nel dettaglio, la Suprema Corte addiveniva a siffatta conclusione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, come ritenuto da Sez. 3, n. 10 del 15/05/2018, l’errore materiale è quello definito dall’art. 130 cod. proc. pen. ed è integrato da un mero lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra la volontà del giudice — formatasi correttamente — e la sua materiale rappresentazione grafica, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione, mentre, al contrario, l’errore di fatto, sub specie di errore percettivo, consiste in una svista o in un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015).
Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, era proprio rinvenibile nel caso di specie un’errata percezione della natura della sentenza posta al vaglio del Giudice dell’esecuzione e, poi, della Corte di Cassazione, che aveva condotto ad emettere una decisione diversa da quella che sarebbe stata pronunziata in assenza della svista, fermo restando che di tale errore si era resa conto per prima la Corte di Appello di Lecce che, tuttavia, non aveva titolo per attivare la procedura ex art. 625-bis cod. proc. pen., non essendo il Giudice di rinvio un soggetto processuale legittimato a chiedere la correzione di errore di fatto, sicché la sua richiesta doveva essere reputata inammissibile.
Del resto, sempre secondo la Corte di legittimità, a conseguenze non dissimili si sarebbe dovuto giungere anche laddove si volesse ritenere lo scritto della Corte leccese come una mera sollecitazione tesa a porre all’attenzione della Corte di Cassazione l’errore commesso per determinare un rilievo di ufficio (come peraltro pare evincersi dal riferimento all’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. che si legge nel provvedimento della Corte di merito) posto che, già al momento della trasmissione degli atti da parte della prima sezione penale alla quinta sezione, era spirato il termine per procedere giacché l’art. 625-bis, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen. prevede, quale termine per il rilievo officioso dell’errore, quello di novanta giorni dalla deliberazione, termine ampiamente decorso dal momento che la decisione della Corte di cassazione era stata emessa in epoca antecedente.
La richiesta in questione, pertanto, era dichiarata inammissibile.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa l’errore materiale si differenzia dall’errore di fatto.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, se l’errore materiale è quello definito dall’art. 130 cod. proc. pen. ed è integrato da un mero lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra la volontà del giudice — formatasi correttamente — e la sua materiale rappresentazione grafica, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione, l’errore di fatto, sub specie di errore percettivo, invece, consiste in una svista o in un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Tale pronuncia, pertanto, può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare se ricorra un errore materiale o un errore di fatto.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Compendio di Procedura penale

Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

Marco Zincani, Giorgio Spangher | Maggioli Editore 2021

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento