Errore dell’elettore e obblighi da rispettare

sentenza 27/05/10
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Secondo quanto disposto dall’art. 64, comma 2, n. 2), d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, sono nulli i voti contenuti in schede, “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.

Orbene, nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto, e la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale appena indicato.

N. 03210/2010 REG.DEC.

N. 09724/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9724 del 2009, proposto da:
******************, rappresentato e difeso dagli **************************, *****************, ****************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, ******************, 3;

contro

Comune di Cerchiara di Calabria, rappresentato e difeso dall’Avv. *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, via Arno N.6; Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castrovillari;

nei confronti di

******************, **************, ******************, ***************, *******************, ******************, ****************, ***************, ******************;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 01188/2009, resa tra le parti, concernente OPERAZIONI ELETTORALI COMUNALI.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerchiara di Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il Cons. **************** e uditi per le parti gli Avv.ti Silvestro e **********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Il T.A.R. per la Calabria, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso proposto da ******************, nella sua qualità di candidato sindaco della lista n. 3 uscito sconfitto dal turno di ballottaggio, avverso le operazioni di scrutinio e la delibera di convalida degli eletti del consiglio comunale di Cerchiara di Calabria n. 13 del 4 luglio 2009, relative alle elezioni per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale di Cerchiara di Calabria – comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti – svoltesi il 6 e 7 giugno 2009, al fine di ottenere la proclamazione di esso ricorrente a sindaco in luogo del candidato sindaco della lista n. 4, ******************, eletto al turno di ballottaggio, nonché quella dei candidati della lista n. 3 in luogo dei consiglieri proclamati eletti o, in subordine, per conseguire l’integrale annullamento delle operazioni elettorali.

2. In stretta linea di fatto, occorre precisare:

– che la lista n. 3 (“Rinnovamento per *********”), con candidato sindaco l’odierno appellante ******************, e la lista n. 4 (“Cerchiara nel cuore”), con candidato sindaco ******************, all’esito del primo turno elettorale avevano ottenuto un risultato paritario, 593 voti ciascuna (mentre le liste nn. 1 e 2 avevano raccolto rispettivamente 417 e 281 suffragi);

– che di conseguenza (ex art. 71, comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nei giorni 21 e 22 giugno 2009, si svolgeva il turno di ballottaggio, al cui esito veniva proclamato sindaco ******************, avendo la lista dallo stesso capeggiata ottenuto 1.045 voti, contro i 787 voti riportati dalla lista capeggiata dall’odierno appellante.

3. Quest’ultimo, nel ricorso di primo grado, assumeva che nel primo turno sarebbero intervenute alcune irregolarità, in difetto delle quali la lista n. 3 avrebbe conseguito il maggior numero di voti senza necessità di ricorrere al turno di ballottaggio. Affidava il ricorso ai seguenti motivi: a) violazione degli artt. 64 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, e 71, comma 6, d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto nella sezione elettorale n. 1 era stata illegittimamente annullata una scheda, in cui l’elettore aveva indicato nel riquadro della lista n. 2 il nominativo di *******************, candidato consigliere comunale nella lista n. 3, cancellando successivamente la preferenza e indicando correttamente il nominativo del candidato nella lista di appartenenza, di cui aveva barrato il simbolo, con la conseguenza che si trattava di mera svista, senza che – contrariamente a quanto ritenuto dall’ufficio elettorale – emergesse l’intenzione di far riconoscere il voto; b) violazione degli artt. 71, comma 5, 18 agosto 2000, n. 267, 5, comma 4, l. 25 marzo 1993, n. 81, e 5 d.p.r. 28 aprile 1998, n. 132, in quanto nella sezione elettorale 3 erano state assegnate alla lista avversaria n. 4 tre schede, in cui gli elettori avevano barrato il simbolo della lista n. 4, esprimendo invece, nel riquadro della lista n. 3, la preferenza per il candidato consigliere ************** di tale ultima lista, mentre le tre schede sarebbero dovute essere annullate, poiché contenenti voti disgiunti in contrasto con i citati articoli di legge.

4. Si costituiva in giudizio il Comune di Cerchiara di Calabria, in persona del sindaco neoeletto, eccependo l’inammissibilità del ricorso (i) per intervenuta acquiescenza, avendo il ricorrente partecipato al turno di ballottaggio senza chiedere la sospensione del procedimento elettorale e senza impugnare il provvedimento d’indizione del turno di ballottaggio, (ii) per nullità della notifica del ricorso introduttivo alla sottocommissione elettorale circondariale, in quanto eseguita presso la sede del consesso anziché presso l’Avvocatura dello Stato, (iii) per genericità e indeterminatezza delle doglianze prospettate. Contestava, altresì, la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Proponeva, infine, ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta una serie di illegittimità delle operazioni di scrutinio relative al primo turno, che avrebbero determinato l’attribuzione illegittima di 4 voti alla lista avversaria n. 3, sebbene le relative schede dovessero essere annullate in quanto contenenti manifestazioni di voto implicanti segni di riconoscimento, nonché lamentando l’illegittima esclusione di un’elettrice dal voto, rispettivamente il relativo annullamento per asserita mancata corretta chiusura della scheda (riportante il voto per la lista n. 4), che invece sarebbe stata facilmente rimediabile con l’invito a chiudere la scheda correttamente e senza necessità di annullamento. Ne conseguirebbe l’illegittima mancata proclamazione della vittoria della lista n. 4 e del relativo candidato sindaco già al primo turno.

5. Omettevano di costituirsi la sottocommissione elettorale e i controinteressati proclamati eletti quali candidati, sindaco e consiglieri, della lista n. 4.

6. Il T.A.R. respingeva il ricorso principale, ritenendo corrette le operazioni di scrutinio. Dichiarava di conseguenza l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal Comune, compensando le spese tra le parti.

7. Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea applicazione della normativa in materia di interpretazione della volontà dell’elettore, in violazione del principio del favor voti, e la conseguente erronea reiezione del primo motivo del ricorso in primo grado; b) l’erronea esclusione dell’invalidità del voto espresso con l’indicazione del nominativo di un candidato consigliere comunale di una lista diversa e nel riquadro diverso da quella contrassegnata dell’elettore, attesa l’incertezza obiettiva del voto che ne deriverebbe, e la conseguente erronea reiezione anche del secondo mezzo di gravame. Riproponeva le eccezioni di carenza di legittimazione alla proposizione del ricorso incidentale in capo all’amministrazione comunale e d’inammissibilità, sotto vari profili, del proposto ricorso incidentale, già sollevate in primo grado, contestandone comunque la fondatezza nel merito.

8. Costituendosi, l’appellato Comune riproponeva le eccezioni d’inammissibilità del ricorso avversario, sollevate in primo grado, contestandone comunque la fondatezza nel merito e riproponendo il ricorso incidentale condizionato proposto in prime cure.

9. Gli altri appellati indicati in epigrafe omettevano di costituirsi nel presente grado.

10. All’odierna pubblica udienza la causa veniva discussa e trattenuta in decisione previa lettura della parte dispositiva della sentenza.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va disatteso.

2. Premesso che a norma dell’art. 64, comma 2 n. 2) d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, sono nulli i voti contenuti in schede, “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”, si osserva che il T.A.R., facendo corretta applicazione della norma citata, a ragione ha confermato l’annullamento, nella sezione elettorale n. 1, della scheda, in cui l’elettore aveva indicato nel riquadro della lista n. 2 il nominativo di *******************, candidato consigliere comunale della lista n. 3, cancellando successivamente la preferenza ed indi indicando il nominativo del candidato nella lista di appartenenza, di cui barrava il simbolo. Questo Collegio condivide, in particolare, l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal T.A.R. (C.d.S., Sez. V, 27 novembre 2001, n. 3/2002; C.d.S., Sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149), secondo cui, nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto, e la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato.

Se, poi, si considera che nel caso di specie il numero dei votanti al primo turno era costituito da appena 1.929 elettori (di cui 559 presso la prima, 550 presso la seconda e 820 presso la terza sezione elettorale), e che quindi si tratta di corpo elettorale assai ristretto con correlativo aumento del rischio oggettivo di riconoscibilità del voto, la valutazione della validità, o meno, del voto sotto il profilo del citato art. 64, comma 2 n. 2) d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, deve essere particolarmente rigorosa.

3. Merita conferma anche la reiezione del secondo mezzo, col quale il ricorrente ed odierno appellante si duole “che illegittimamente nella Sezione n. 3 erano state assegnate alla lista n. 4 tre schede in cui gli elettori avevano barrato il simbolo della lista n. 4, esprimendo peraltro, nel riquadro della lista n. 3, la preferenza per il candidato ************************** (della lista n. 3)” (v., così testualmente, a p. 5 del ricorso in appello).

A fronte della sanzione d’inefficacia delle preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, prevista dall’art. 57, comma 7, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 (che testualmente statuisce: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”), il T.A.R. correttamente ha confermato l’assegnazione dei voti in contestazione alla lista n. 4, attesa la prevalenza del voto espresso in favore di una lista su quello espresso in favore di candidato di altra lista, sancita dalla citata disposizione legislativa. Tale norma appare, peraltro, perfettamente compatibile con l’art. 71, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, implicando invero il voto di lista automaticamente il voto per il candidato sindaco, al quale la lista è collegata, senza possibilità di esprimere un voto disgiunto, ed uscendone in tal modo addirittura rafforzata la sopra enunciata regola della prevalenza del voto di lista su quello espresso in favore di candidato di altra lista.

Né al caso di specie appare applicabile la fattispecie normativa prevista dall’art. 5, comma 1, d.p.r. 28 aprile 1993, n 132 (che testualmente dispone: “Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per una carica di consigliere comunale, s’intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l’elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come previsto dall’art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”), invocata dall’odierno appellante, presupponendo tale fattispecie l’omessa espressione di un voto di lista, nel caso sub iudice invece espresso in favore della lista n. 4, alla quale (ed al correlativo candidato sindaco) dunque correttamente sono rimasti assegnati i tre voti in contestazione.

4. Resta assorbita ogni altra questione.

5. Considerata la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese del grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando,

respinge l’appello, confermando l’impugnata sentenza;

dichiara le spese del grado interamente compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

Filoreto **********, Consigliere

********************, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Bernhard Lageder, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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