Emersione dal lavoro irregolare di stranieri dei lavoratori stranieri extracomunitari. Attestazione della presenza dello straniero in Italia: la documentazione necessaria (Circolare Min. Int. 4/10/2012, n. 6121)

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Sommario: 1. La dichiarazione di emersione. –  2. Lavoratori “interessati”. – 3. Il contributo forfetario. – 4. L’attestazione della presenza dello straniero e la documentazione necessaria: specificazioni Cir. Min. n. 6121/2012

 

1. La dichiarazione di emersione 

 

Secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale del 29 agosto 2012 (1); non è necessario inviare la domanda con urgenza, poiché non vi è limite massimo di domande accoglibili.

Le domande dovranno essere presentate solo ed esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dell’Interno (2).

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (3) occupano irregolarmente da almeno tre mesi (4), lavoratori stranieri.

Possono, in particolar modo, presentare domanda:

–         datori di lavoro italiani;

–         datori di lavoro comunitari;

–         datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Nel novero dei datori di lavoro legittimati a presentare la dichiarazione di emersione sono ricompresi anche:

–         i cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario;

–         i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario. 

  

Vi è specificare che non potranno accedere alla procedura di emersione quei datori di lavoro che siano condannati (5)  negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (6), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (7), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La procedura è, ancora, preclusa a tutti quei datori che in passato abbiano avviato procedure di emersione oppure abbiano fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza poi procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno oppure alla successiva assunzione del prestatore di lavoro straniero (8).

Lo Sportello unico per l’immigrazione deve verificare l’ammissibilità della dichiarazione ed acquisire il parere della Questura circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno.

Deve, inoltre, acquisire anche il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ed alla sussistenza dei requisiti previsti per datori di lavoro persone giuridiche.

Verificata la “positività” di ciò lo Sportello convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

 

2. Lavoratori “interessati” 

 

Come già evidenziato, la domanda di emersione, come sopra descritta, potrà essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.

Il prestatore di lavoro dovrà esibire, nel momento in cui sarà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione, tutta la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

La procedura non potrà avviarsi per quei lavoratori stranieri che:

–         risultano segnalati come non ammissibili in Italia;

–         risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (art. 13, comma 1 e 2 lett. c) del D.lgs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 decreto legge 144/2005);

–         a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.

L’emersione è preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (9), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.

 

3. Il contributo forfetario 

 

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale (10)

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

 

Il versamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda utilizzando il modello F24 con elementi identificativi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sui siti del ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della cooperazione internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e dell’Inps (11).

Gli estremi del pagamento dovranno essere indicati nella domanda.

 

 

Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi.

La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha, poi, specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno.

Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989. 

 

 

4. L’attestazione della presenza dello straniero e la documentazione necessaria: specificazioni Cir. Min. n. 6121/2012

 

Con la circolare del 4 ottobre 2012 n. 6121 il Ministero dell’Interno ha fornito “chiarimenti” circa la documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del prestatore di lavoro straniero nel nostro territorio (almeno alla data del 31 dicembre 2011).

Nella circolare citata si legge che la ratio sottesa all’adozione del più ampio termine “organismi pubblici” è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Nella documentazione utile a tale attestazione, si fa rientrare:

–         le tessere nominative dei mezzi pubblici;

–         la titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (1);

–         il certificato di iscrizione scolastica dei figli del dipendente;

–         la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica;

–         la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche oppure consolari in Italia (2);

–         certificazioni provenienti dalle forze pubbliche (3);

–         centri di accoglienza oppure di ricovero autorizzati o anche religiosi. 

 

 

Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 


_________
(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale ‐ n. 209 del 7 settembre 2012.

(2) www.interno.gov.it

(3) Ossia dal 9 agosto 2012.

(4) Almeno dal 9 maggio 2012.

(5) Anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.

(6) Articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998.

(7) Articolo 603 bis codice penale.

(8) Salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

(9) Anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.

(10) La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione.

(11) Insieme al modello F 24 sono stati pubblicati le istruzioni per la compilazione e i numeri dei codici tributo che dovranno essere utilizzati, uno per il lavoro domestico (REDO) ed uno per il lavoro subordinato (RESU).

(12) Ovvero, ad esempio,  TIM, Vodafone, Wind, Tre.

(13) Sempre in data anteriore al 31 dicembre 2011.

(14) Quali ad esempio sanzioni amministrative, stradali, oppure ogni genere di multa.

Rinaldi Manuela

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