Emergenza Coronavirus: nuovi DPGM in Gazzetta Ufficiale

Redazione 06/03/20
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Nuovo Dpcm firmato e pubblicato in GU il 8 marzo (qui allegato), per contrastare il diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale

Il testo del Dpcm, firmato dal Presidente del Consiglio Ministri, e pubblicato in GU del 08.03.2020 n. 55, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Oltre alla sospensione delle attività didattiche da oggi 5 al 03 aprile in tutta Italia, il decreto prevede misure restrittive che vanno dallo sport alle carceri agli ambienti di lavoro, concorsi pubblici, dettando le norme igieniche a cui attenersi e le regole della quarantena.

Queste le misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 del presente Dpcm:

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
  3. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  4. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
  6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

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Attività sospese

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita’ di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
d) e’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attivita’ di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
f) e’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita’ per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e
dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la
riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8
gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita’;
n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle
medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria
funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle
attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle
Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con
modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’
ai fini delle relative valutazioni;
p) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in
ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la liberta’ vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da
evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la
possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
z) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus.

Ulteriori interventi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.


 

Allegato

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