Risoluzione del contratto: è ammissibile nell’ipotesi del Coronavirus?

Redazione 05/03/20
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La validità del contratto è legata alla sua conclusione. Un contratto concluso può non produrre più effetti o per circostanze coeve alla nascita o per circostanze sopravvenute. La risolubilità del contratto riguarda quest’ultima circostanza. Essa si verifica quando non è più attuabile il programma contrattuale che è quello di soddisfare gli interessi dei contraenti posti nel regolamento. Tale sopravvenuta inidoneità può essere attribuita ad un comportamento di una delle parti, ovvero dipendere da un evento non imputabile e non prevedibile.

Il sinallagma contrattuale

Ciò che in questa ipotesi viene turbato è il sinallagma contrattuale, dove le prestazioni sono l’una in funzione dell’altra. Il vizio del sinallagma può colpire solamente quei contratti a prestazioni corrispettive, laddove le prestazioni sono a carico delle parti e legate da un nesso di interdipendenza funzionale, così come previsto all’art. 1460 c.c.
Il contratto è sinallagmatico, pertanto sorretto dal principio di reciprocità in cui vi rientrano reciproche attribuzioni.
Ricorrono due ipotesi di rimedi in caso di mancato adempimento. Difatti, si può richiedere alternativamente: l’esatto adempimento o la risoluzione del contratto, ex art 1453 c.c.
La risoluzione, mira dunque a riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti con effetto liberatorio ex nunc ed effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni già eseguite, eliminando non tanto il contratto quanto i suoi effetti. Tale istituto, pertanto, incide non sull’atto, ma sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.

Le ipotesi in cui ricorre la risoluzione contrattuale

La risoluzione avviene solo ope legis con sentenza costitutiva del giudice ed impone a colui che propone la domanda di risoluzione di non poter poi richiedere l’adempimento.
Il diritto potestativo a richiedere la risoluzione sorge già quando vi sia un grave inadempimento, così come previsto all’art. 1455 c.c.
Il diritto vivente, però, riconosce al creditore l’eccezione di risoluzione, in forza della quale è ammissibile domandare la risoluzione prima dell’eventuale domanda giudiziale ex art 1453 co 3 c.c.

Inadempimento della parte e risoluzione del contratto: l’unico interesse che rileva ai fini dell’articolo 1455 c.c. è quello relativo alla prestazione ineseguita, mentre spetta alla parte scegliere se promuovere la domanda di risoluzione contrattuale o quella di condanna all’adempimento.

È quanto disposto dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 4022/18, pubblicata il 20 febbraio scorso.

Risoluzione del contratto per via del Cornavirus

Il decreto legge emanato dal Governo, su questo specifico punto, non dice nulla. Per tutelare le ragioni di quanti avrebbero dovuto spostarsi (per necessità, per lavoro, per vacanza, ecc.) e consentire di disdire le prenotazioni già effettuate, bisognerà allora fare riferimento alle comuni normi del codice civile.

Nello specifico, c’è una norma di legge che afferma che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Si parla in questi casi di risoluzione del contratto per impossibilità totale della prestazione.

In pratica, la legge dice questo: la controparte non può pretendere che tu rispetti un contratto quando ciò non è più possibile a causa di un motivo a te non imputabile. Ma non solo: se la controparte ha già ricevuto un corrispettivo, è tenuto a restituirlo.

Scarica l’ebook gratuito:”COVID-19 – Misure di sostegno per imprese e famiglie”

Decreto Legge sul“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Il Governo ha varato un Decreto Legge (DL n. 9 del 2 marzo 2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che, tra le altre cose, si occupa delle disdette di viaggi e vacanze prevedendo deroghe rispetto a quanto stabilito a tutela dei consumatori dal Codice del turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79) riducendo sensibilmente le garanzie di turisti e passeggeri.

Il testo deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento.

Sul punto, nulla vieta al consumatore di accettare un voucher (cioè un buono spendibile in altre occasioni) a titolo di rimborso per viaggio che non può essere effettuato, ma si restava liberi di pretendere (entro quattordici giorni) il rimborso “in denaro” dei pagamenti effettuati. Ora la scelta di cosa fare passa al tour operator.

L’art. 28 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici.

Per prima cosa stabilisce che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del c.c. nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre stipulati:
• a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
• b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
• c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
• d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
• e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
• f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Ebbene, tutti questi soggetti se desiderano ottenere il rimborso del biglietto devono comunicare al vettore che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il titolo di viaggio o, nel caso delle lettera e), anche la documentazione attestante, la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.
Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni, che decorrono:
• per i casi dalla lettera a) alla d), dalla cessazione delle situazioni descritte;
• per il caso della lettera e), ossia concorsi e manifestazioni, i 30 giorni scattano dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione;
• per il caso della lettera f), dalla data prevista per la partenza.
Suggeriamo, quindi, ai consumatori (anche se hanno già presentato al vettore la richiesta di rimborso), di presentarla nuovamente, così da fare riferimento al decreto n.9 del 2 Marzo 2020, specificando in quale situazione rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarvi!
Il vettore, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Pacchetti turistici

I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) ad f), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (ossia le zone rosse).
In caso di recesso, l’organizzatore può:
• offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
• procedere al rimborso entro 14 giorni dal recesso;
• emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

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È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. 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