E’ reato di diffamazione il medico che urla ad un infermiere violentatore? (Cass. pen., n. 39768/2011)

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Massima

In tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

 

 

1. Premessa

La presente pronuncia mette in evidenza che ricorrono gli estremi della ingiusta offesa integrante il reato di diffamazione – art. 595 c.p. – anche quando vi è aggressione alla sfera del decoro professionale e anche quando l’addebito sia espresso in forma tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi; nella specie, la condotta diffamatoria veniva compiuta a mezzo volantino stampato e, quindi, l’elemento della comunicazione con più persone, che è elemento costitutivo del reato de quo, è da ritenersi in re ipsa per il fatto stesso della diffusione con un mezzo di pubblicità; tuttavia, pur essendosi concretati gli estremi del reato di diffamazione, non sussiste responsabilità penale, qualora non sia stato sufficientemente provato il rapporto, sul piano puramente materiale, tra l’attività dell’imputata e l’evento dannoso, non potendosi, per il principio del ragionevole dubbio, ritenere penalmente responsabile l’imputata per il solo fatto che in calce al volantino vi era apposto un timbro, quello della ditta della prevenuta, con una firma illeggibile, disconosciuta dalla stessa, non suffragata da altri elementi probatori chiari, precisi e concordanti.

 

2. Reato di diffamazione e comunicazione

Nella materia della diffamazione, invero, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza che il requisito della comunicazione con più persone può ritenersi integrato anche “non simultaneamente”, ossia parlando in tempi diverse con due persone e comunque anche solo parlando con una persona affinchè questa ripeta la notizia diffamatoria ad altri che poi effettivamente la ricevano  oppure parlando ad alta voce affinchè altri, non direttamente partecipi alla conversazione tuttavia ascoltino.

Il nucleo comune di tutte le fattispecie appena richiamate è dunque nel fatto che in tanto si realizza il connotato tipico della diffamazione, ossia la diffusività della notizia denigratoria, in quanto questa raggiunga in concreto un numero di persone superiore alla unità, posto che diversamente, il colloquio fra due soggetti privati a proposito di terzi rimane, di regola, oggetto del prevalente interesse alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito. In tale quadro, è di fondamentale importanza sottolineare anche i contorni che deve assumere l’elemento psicologico del reato di diffamazione.

Questo, si è rilevato, consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. E necessario quindi che l’autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri, ed egli si rappresenti e voglia tale evento. Nel caso di specie, in conclusione, la parte civile lamenta la mancata considerazione della detta circostanza di fatto (presenza della infermiera nell’ambulatorio ove avvenne il colloquio del primario con la paziente), senza però indicare se tale circostanza presentasse anche tutti i requisiti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, che l’avrebbero resa rilevante ed anzi decisiva ai fini della adozione di una soluzione processuale opposta a quella censurata: se cioè la prova in questione avesse fatto emergere anche che l’infermiera aveva percepito le frasi lesive della reputazione del chirurgo o se comunque le modalità del colloquio erano state tali da far ritenere verosimile che un simile risultato si fosse in concreto raggiunto.

Sul punto, la giurisprudenza ha dato vita ai seguenti orientamenti:

Sussiste il requisito della “comunicazione con più persone” necessario ad integrare il delitto di diffamazione nel caso in cui le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in un telegramma. (Cass. pen., Sez. V, 13/04/2007, n. 19559).

Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti. (Cass. pen., Sez. V, 18/09/2007, n. 35543).

In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, qualora le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata. (Cass. pen., Sez. I, 30/05/2007, n. 27624).

requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l’elemento dell’offesa indiretta (cioè perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento del danno allorquando l’individuo venga leso dall’attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto illecito inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza della diffamazione in danno di un magistrato, ben noto nell’ambiente giudiziario romano, benché il fatto addebitato fosse riferito a un ufficio giudiziario del quale aveva fatto parte un magistrato avente il medesimo cognome del danneggiato, ma non quest’ultimo). (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2006, n. 14774).

Integra l’elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l’invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell’altrui reputazione, poichè le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone. (Fattispecie relativa alla spedizione via fax di una missiva, da parte di un componente della giunta provinciale, al segretariato generale della Provincia interessata, in esito alla quale numerosi soggetti avevano di fatto preso cognizione del relativo contenuto: Cass. pen., Sez. V, 24/04/2003, n. 30819).

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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