E’ noto che nel sistema di selezione del contraente denominato “appalto concorso” l’Amministrazione predispone un progetto di massima recante l’ indicazione dei tratti essenziali delle prestazioni di cui intende avvalersi: proprio alla qualificazione del

Lazzini Sonia 18/10/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 4043 del 19 luglio 2007 ci offre alcuni importanti insegnamenti in tema di “appalto concorso”
 
Vediamo i fatti:
 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero – bandiva gara per l’affidamento in appalto della progettazione e fornitura in locazione delle strutture di allestimento ed arredamento per la partecipazione italiana alla Fiera Mebel di Mosca per le edizione 2003 e 2004, specificando che la superficie da allestire era di circa 14.000 mq., di cui 9.500 mq. destinati all’area espositiva e 4500 mq. riservati a corsie di passaggio o ad aree di sosta.
 
Nella particolare fattispecie sottoposta al Supremo giudice amministrativo:
 
< Non può, quindi, accedersi alla tesi della ******à appellante che – rinnovando i motivi dedotti in primo grado ed in quella sede reietti – eleva a ragioni idonee a determinare l’ esclusione dal concorso della controinteressata l’aver previsto in mq. 9332,00 la superficie dell’area allestita a stand ed in 279 il numero degli stand, in contrario alle indicazioni contenute nel “Riepilogo indicativo dei dati di committenza” che individuano in mq. 9500 la superficie dell’area espositiva, onde “ospitare almeno 280 stand senza distinzione per tipologie”.
 
Quanto alla prima delle denunziate difformità nel menzionato “Riepilogo indicativo dei dati di committenza” al dato numerico della superficie dell’ area espositiva (mq. 9500) segue l’avverbio “circa”; ciò sta a significare che lievi scostamenti in eccesso, o in difetto come nel caso di specie, non si traducono in causa di inammissibilità dell’ offerta.>
 
In concreto quindi:
 
<L’indicazione non riveste, infatti, carattere tassativo, così che deve ritenersi consentito all’impresa concorrente la possibilità di poter dimensionare in concreto la superficie in questione entro ragionevoli limiti di variazione rispetto al parametro indicato nel capitolato tecnico>
 
ma vi è di più, in tema di regole dell’appalto concorso quale sistema di scelta del contraente, l’adito giudice ci insegna che:
 
< E’ noto che in detto sistema – esaurita la prima fase procedimentale che si conclude con la scelta del progetto fra i molti presentati – può darsi luogo ad una seconda fase in cui, onde assicurare la migliore rispondenza del progetto stesso alle esigenze dell’ Amministrazione, possono introdursi correttivi e varianti non essenziali al progetto ritenuto più valido, senza che ciò determini una violazione del principio di “par condicio” fra i concorrenti>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4043/2007
Reg.Dec.
N. 9147 Reg.Ric.
ANNO   2004
Disp.vo n. 214/2007
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla Soc. Studio 80 S.r.l., in proprio e quale impresa capogruppo dell’A.T.I. con le imprese: Firmamenta S.r.l., Euroexpo ltd., Messe Service 000, rappresentate e difese dall’avv.to ******************, con domicilio eletto in Roma, p.za Crati, n. 20, presso lo studio degli avv.ti ************** e **************;
contro
l’ Istituto Nazionale per il Commercio Estero (******), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
della Commissione Aggiudicatrice della Gara e della F.B. International di *********, New Jersey (U.S.A.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III^ bis, n. 7293/04 del 23.07.2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ ******;
Vista la memoria prodotta dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 4 maggio 2007 il Consigliere ********************;
Uditi per le parti l’avv.to ******** per delega dell’avv.to Palermo e l’avvocato dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
            1). Con atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 05.07.2003 l’ ****** – Istituto Nazionale per il Commercio Estero – bandiva gara per l’affidamento in appalto della progettazione e fornitura in locazione delle strutture di allestimento ed arredamento per la partecipazione italiana alla Fiera Mebel di Mosca per le edizione 2003 e 2004, specificando che la superficie da allestire era di circa 14.000 mq., di cui 9.500 mq. destinati all’area espositiva e 4500 mq. riservati a corsie di passaggio o ad aree di sosta.
            Per detta gara veniva adottata la procedura accelerata con la formula dell’appalto concorso a norma dell’art. 9, comma 1, lettera c) del D. L.vo 358/1992.
            La Studio 80 s.a.s., odierna appellante, partecipava al concorso in associazione temporanea con le imprese Firmamenta s.r.l., ************* e Messe Service 000, assumendo la qualità di capogruppo dell’A.T.I.
            Nella lettera d’invito erano indicati i termini e le modalità di partecipazione, specificando il criterio di aggiudicazione, con elencazione degli elementi e parametri di valutazione e del loro peso percentuale afferenti al prezzo (55%); alla funzionalità del progetto (22%); all’esaltazione dell’ “italian design”, dello stile e della produzione italiana quanto ai materiali, arredi, accessori e grafica (15%); qualità estetica (8%).
            Con verbale del 3 settembre 2003 la Commissione giudicatrice stabiliva e meglio specificava i criteri di carattere generale per l’esame e la conseguente assegnazione dei punteggi ai tre elementi di valutazione dell’offerta tecnica. In relazione a tanto veniva stabilito di prendere in considerazione i seguenti aspetti: funzionalità del progetto, esaltazione dell’“italian design” e qualità estetica.
            Esaminate nella seduta del 04.09.2003 le offerte tecniche delle 6 imprese ammesse ne venivano escluse quattro, per non aver raggiunto il prestabilito punteggio minimo.
            Risultavano ammesse alla fase finale le ******à FB International e Studio 80.
            Nella seduta del 9 settembre 2003 la commissione esaminatrice, tenuto conto dei parametri tecnici nella valenza percentuale di ciascuno e del valore dell’ offerta economica al ribasso dichiarava l’offerta della Soc. F.B. International la più vantaggiosa.
            Avverso Il provvedimento conclusivo della gara e gli atti presupposti la Studio 80 s.a.s. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio, deducendo motivi di violazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. 24.7.1992 n. 358; art. 97 Cost.); violazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche e del principio di “par condicio”; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità.
            Con la sentenza di estremi indicatiti in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
            Contro la decisione di rigetto la Soc. Studio 80 ha proposto atto di appello ed a confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado ha dedotto:
            – che l’ offerta presentata dalla Soc. F.B. International non doveva essere ammessa a valutazione, perché non conforme alla prescrizioni di gara per numero degli stand e per copertura della superficie espositiva, ciò in relazione a puntuale e non derogabile previsione contenuta nella lettera di invito;
            – che nel numero degli stand (280) non può essere incluso il centro servizi;
            – che un’ ulteriore ragione per l’esclusione della F.B. International dalla gara andava ricondotta alla presentazione da parte della concorrente di una duplice offerta, di cui una articolata su 263 stand e l’altra su 279 stand.
            Si è costituito in giudizio l’ ****** che ha contraddetto ai motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza gravata.
            All’udienza del 4 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è infondato.
Come accennato nell’ esposizione del fatto nella lettera di invito inoltrata alle ditte selezionate per la partecipazione al concorso e nello stesso disciplinare di gara era specificato che la scelta del contraente sarebbe avvenuta in base a “procedura ristretta accelerata, con la formula dell’appalto concorso, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. c), del d.lgs. 358/92 e s.m.”.
E’ noto che in detto sistema di selezione del contraente l’Amministrazione predispone un progetto di massima recante l’ indicazione dei tratti essenziali delle prestazioni di cui intende avvalersi. Proprio alla qualificazione del progetto come recante specifiche di massima segue che lievi scostamenti in sede di offerta tecnica dalle indicazioni predisposte dalla stazione appaltante non possono risolversi in causa di inammissibilità dell’offerta medesima per contrasto con la “lex specialis” del concorso.
Non può, quindi, accedersi alla tesi della ******à appellante che – rinnovando i motivi dedotti in primo grado ed in quella sede reietti – eleva a ragioni idonee a determinare l’ esclusione dal concorso della controinteressata Soc. Studio 80 l’aver previsto in mq. 9332,00 la superficie dell’area allestita a stand ed in 279 il numero degli stand, in contrario alle indicazioni contenute nel “Riepilogo indicativo dei dati di committenza” che individuano in mq. 9500 la superficie dell’area espositiva, onde “ospitare almeno 280 stand senza distinzione per tipologie”.
Quanto alla prima delle denunziate difformità nel menzionato “Riepilogo indicativo dei dati di committenza” al dato numerico della superficie dell’ area espositiva (mq. 9500) segue l’avverbio “circa”; ciò sta a significare che lievi scostamenti in eccesso, o in difetto come nel caso di specie, non si traducono in causa di inammissibilità dell’ offerta. L’indicazione non riveste, infatti, carattere tassativo, così che deve ritenersi consentito all’impresa concorrente la possibilità di poter dimensionare in concreto la superficie in questione entro ragionevoli limiti di variazione rispetto al parametro indicato nel capitolato tecnico.
Quanto al numero degli stand (280) esso risulta correlato alla superficie dell’area espositiva. Stabilisce, invero, i riepilogo dei dati di committenza che “le tre sale del padiglione 2 . . . dovranno essere organizzate per ospitare almeno 280 stand senza distinzione per tipologie”. Non è posto in discussione che la redazione del progetto, in relazione alla configurazione della superficie destinata ad esposizione, si configuri incompatibile per soluzioni organizzative idonee a soddisfare il numero minimale di stand indicati nelle specifiche tecniche.
3). Sotto ulteriore profilo – come in precedenza accennato – sia la lettera di invito che il disciplinare di gara recavano il richiamo alle regole dell’appalto concorso quale sistema di scelta del contraente.
E’ noto che in detto sistema – esaurita la prima fase procedimentale che si conclude con la scelta del progetto fra i molti presentati – può darsi luogo ad una seconda fase in cui, onde assicurare la migliore rispondenza del progetto stesso alle esigenze dell’ Amministrazione, possono introdursi correttivi e varianti non essenziali al progetto ritenuto più valido, senza che ciò determini una violazione del principio di “par condicio” fra i concorrenti (Cons. St., Sez. V^, n. 3566 del 28.06.2002; Sez. IV^, n. 1159 del 28.10.1996).
Ciò avvalora la tesi recepita dal giudice di primo grado volta ad escludere che scostamenti solo nominali e di lieve entità dai parametri di massima stabiliti nel disciplinare di gara possano condurre con carattere di automatismo ad una determinazione di esclusione per inammissibilità dell’offerta tecnica.
4). Va, infine, esclusa la violazione della disciplina di gara per la presentazione da parte della Soc. F.B. International di una duplice offerta poiché, come posto in rilievo dal T.A.R., fermo restando il “quantum” dell’ offerta economica, sono state prospettate soluzioni in pianta del medesimo progetto, che si caratterizza come flessibile quanto al numero ed alla dislocazione degli stand nei limiti dei parametri di massima indicati nel disciplinare di gara (280 stand da organizzare entro una superficie espositiva di circa 9500 mq).
L’appello va, quindi, respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI^ – nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2007, con l’intervento dei Signori:
**************                                  Presidente
**************                                 Consigliere
***************                                Consigliere
**********                                          Consigliere
********************                          Consigliere relatore ed estensore
 
Presidente
**************
Consigliere                                                                             Segretario
BRUNO ROSARIO POLITO                                             ****************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il…19/07/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                       Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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