E’ molto ridotta l’ampiezza del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia poichè trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur sussistendo controindicazioni antimafia, i

Lazzini Sonia 19/04/07
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Il Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 1279 dell’ 1 marzo 2007 in tema di perdita da parte di un’impresa della propria capacità giuridica a sottoscrivere i contratti con la pa ì, ci insegna che:
 
< è sufficiente l’accertamento di meri elementi di sospetto per far scattare il meccanismo di salvaguardia del sistema attraverso l’inibizione dell’accesso al rapporto contrattuale o alla gara per l’impresa sospettata di contiguità mafiosa; a fungere da contraltare a tale rigido meccanismo inibitorio – anche in ragione della minore pregnanza delle informazioni – v’è la facoltà – posta anche a tutela dell’impresa, ma comunque pur sempre nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse – di non inibire il vincolo esistente, e ciò a presidio di interessi contingenti che inducono a ritenere la prevalenza di questo sulle esigenze di tutela antimafia; è in tal senso che s’impone all’Amministrazione di giustificare una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale, richiedendo all’uopo una puntuale motivazione, laddove,invece, nella logica di un suo ordinario sviluppo, l’azione amministrativa imporrebbe l’adozione della misura inibitoria.>
 
nella particolare fattispecie sottoposta ai giudici:
 
< Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che il richiamo operato agli esiti contenuti nell’informativa prefettizia, i quali non si limitano all’indicazione di meri rapporti parentali o comunque di carattere esclusivamente personali, integra gli estremi di un provvedimento adeguatamente motivato in termini di misura interdittiva atipica ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n.629/82>
 
l’emarginata sentenza merita inoltre di essere segnalata nella parte in cui evidenzia:
 
< In diritto occorre premettere, ribadendo ulteriormente gli arresti giurisprudenziali di questo Tar e dello stesso giudice di appello, i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informazione prefettizia di cui all’articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994:
 
 – trattasi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso;
 
 – non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;
 
 – è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;
 
 – tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;
 
 – la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;
 
 – l’ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti >
 
 
a cura di *************
 
n. 1279/07 Reg. Sent.
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
S E N T E N Z A
 
 
 
Sul ricorso 1094/2006 proposto da:
 
 
*** S.R.L., *** COSTRUZIONI S.R.L. e *** S.P.A. , rappresentate e difese dagli avv. ***************, ************* e *****************, con domicilio eletto in NAPOLI, via F. GIORDANI, n. 23;
 
contro
 
 
SOCIETA’ AUTOSTRADE MERIDIONALI , rappresentata e difesa dall’avv. ******************, con domicilio eletto in NAPOLI, viale GRAMSCI, 16;
 
e
 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di Napoli, rappresentato e difeso ex lege dall’Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. **** n. 11;
 
e nei confronti di
 
S.P.A. *** INTERNAZIONALE, rappresentata e difesa dall’avv. **************, con domicilio eletto in Napoli, via S. Aspreno 13;
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
 
– della determinazione con la quale Autostrade Meridionale s.p.a. ha escluso la costituenda a.t.i. *** s.r.l./*** s.p.a/*** COSTRUZIONI s.r.l. dalla gara per l’ampliamento alla III corsia del tratto tra la prog. Km 12 + 900 e la prog. 17 + 085 dell’autostrada Napoli-Pompei-Salerno; verbale di gara 21.2.2006, relativo al bando indetto dal Comune di Napoli per l’appalto dei lavori di “realizzazione di riqualificazione ed arredo urbano di via Piave – Nostra Signora di ******”;
 
nonché per l’eventuale risarcimento dei danni;
 
e con I motivi aggiunti
 
– della nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli n. 2571706 prot. 548PL, con la quale si sono rese informazioni positive, a carico della società ricorrente ex art. 4 del D.lgs. 8.8.1994 n. 490 e 10 del D.P.R. n. 252/98;
 
e con II motivi aggiunti
 
– del provvedimento del 4.4.2006 del c.d.a della s.p.a Autostrade Meridionali con il quale ha dato mandato all’amministratore delegato di aggiudicare provvisoriamente la gara in favore di *** Internazionale s.p.a. e del relativo provvedimento di aggiudicazioni provvisoria:
 
e con III motivi aggiunti
 
– della determinazione con la quale Autostrade Meridionali ha definitivamente aggiudicato alla *** Internazionale la gara in oggetto;
 
– della decisione di ritenere congrua l’offerta di ribasso del 19,100% presentata dalla *** Internazionale, in relazione al giudizio di non congruità del ribasso del 19,357% offerto dalla parte ricorrente.
 
e con III motivi aggiunti
 
– del giudizio di congruità dell’offerta presentata dalla *** Internazionale e del conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva alla stessa della gara, nonché del provvedimento 4 aprile 2006 con il quale il Consiglio di Amministrazione della Autostrade Meridionali ha deliberato di dare mandata all’amministratore delegato di procedere alla aggiudicazione provvisoria;
 
nonché per il risarcimento dei danni.
 
Visto il ricorso principale, i motivi aggiunti, le memorie difensive ed i relativi allegati;
 
Letti tutti gli atti di causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007, il ref. ****************;
 
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
 
 F A T T O
 
 Con il ricorso principale, le società ricorrenti (*** s.r.l., *** s.p.a. e *** Costruzioni s.r.l.) impugnano gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell’informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli n. 548/gab//PL del 21.10.2005, del 7 12.2005 e del 25.01.20069.2.2006 in cui si rappresentava che a carico delle stesse sussisteva il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, l’amministrazione appaltante provvedeva all’esclusione del raggruppamento da loro rappresentato aggiudicando, poi, la procedura concorsuale alla controinteressata *** Internazionale s.p.a..
 
 Parte ricorrente dispiega il ricorso ed i primi motivi aggiunti anche avverso l’informativa prefettizia alla base della determinazione di estromissione della stessa dall’esecuzione dell’appalto aggiudicato, nonché avverso gli atti endoprocedimentali ad essa funzionali.
 
 La ricorrente deduce le censure di violazione delle norme sul procedimento amministrativo, procedimento amministrativo, di violazione di legge (art. 4 d.lgs. 490/94 e 10, commi 7 e 8, d.P.R. 252/98 ), di eccesso di potere e di carenza di motivazione degli atti impugnati, poichè gli elementi di fatto sono inconsistenti e comunque manca il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa. In particolare non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
 
 A seguito di ammissione con riserva ad opera del provvedimento cautelare emesso dal Collegio (ord. 1642/2006), la commissione di gara, avendo parte ricorrente presentato l’offerta migliore, sottoponeva la stessa a valutazione di anomalia, conclusasi in modo sfavorevole.
 
 Parimenti veniva scrutinata l’offerta della seconda classificata (*** Internazionale), la quale invece era dichiarata congrua.
 
 Avverso il giudizio sfavorevole reso all’esito della valutazione dell’anomalia della propria offerta, i ricorrenti hanno proposto ricorso autonomo (r.g. 6606/06), pendente presso l’ottava sezione di questo Tribunale; con motivi aggiunti al presente ricorso hanno poi censurato l’operato della commissione di gara nella parte in cui ha giudicato congrua l’offerta presentata dalla *** Internazionale.
 
 Si è costituita in giudizio la società Autostrade Meridionali, che conclude per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli che conclude per il rigetto del ricorso.
 
 In particolare, a seguito di ordinanza istruttoria (r.g. 644/06), la stazione appaltante provvedeva a depositare gli atti di gara e la Prefettura spediva una nota riepilogativa del 27 ottobre 2006, con allegati gli atti di p.g. alla base delle informative gravate, ad eccezione di quella del 21 ottobre 2005, la quale non concerneva le società odierne ricorrenti.
 
 All’udienza di discussione del 17 gennaio 2007 la causa veniva trattenuta per la decisione.
 
 M O T I V I   D E L L A   D E C I S I O N E
 
Parte ricorrente ha impugnato la determinazione con la quale Autostrade Meridionali hanno escluso la costiuienda a.t.i. *** – *** – ***, ai sensi del punto 1.10 della lettera di invito, dalla procedura per l’appalto dei lavori di ampliamento della III corsia dell’autostrada Napoli – Pompei – Salerno, fra la progressiva Km 12 + 900 e la progressiva Km 17 + 085.
 
 In realtà la decisione si fonda sugli esiti sfavorevoli della nota n. 548/gab//PL del 7 12.2005 e del 25.01.2006, acquisita in ossequio al cd. Protocollo di legalità, con la quale la Prefettura di Napoli ha ritenuto esistenti, ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 629/82, elementi di significanza delinquenziale, consistenti in una serie di notizie di reato a carico degli amministratore e di altri soggetti appartenenti alle società della costituenda a.t.i. concorrente all’appalto.
 
 Con primi motivi aggiunti impugna gli atti di indagine a fondamento della conclusione sfavorevole della valutazione di pericolosità mafiosa; mentre con i successivi tre ulteriori motivi aggiunti, essendo stata ammessa con riserva, insorge avverso la valutazione di anomalia della propria offerta, risultata quella con il maggiore ribasso.
 
 L’oggetto del presente ricorso è costituito, per un verso, dalla esclusione della società ricorrente dal raggruppamento che ha partecipato alla gara di appalto menzionata; dall’altro, dalle comunicazioni della Prefettura di Napoli, aventi ad oggetto: "Protocollo di legalità – richiesta informazioni”; ed infine dai verbali della commissione che hanno giudicato non anomala l’offerta presentata dalla seconda in graduatoria (*** Internazionale) ed alla conseguente aggiudicazione a quest’ultima della gara. Resta estraneo al giudizio (sebbene in uno dei motivi aggiunti vi sia un accenno del tutto generico) la decisione della commissione di gara che ha valutato anomala l’offerta poziore presentata dalla costituenda a.t.i. *** – *** – ***.
 
 In una corretta scansione processuale, occorre soffermarsi sulla legittimità del provvedimento di esclusione di parte ricorrente e della informativa prefettizia che ne è alla basa.
 
 Solo all’esito di tale scrutinio, possono affrontarsi le ulteriori doglianza proposte con i secondi, terzi e quarti motivi aggiunti.
 
 Non sono meritevoli di accoglimento le censure che si appuntano sulla decisione presa dalla stazione appaltante di escludere la costituenda a.t.i. ricorrente dalla gara.
 
 Ed invero, al di là di alcune imprecisioni, è evidente che la decisione dell’amministrazione appaltante costituisce una ragionevole determinazione presa sulla base delle risultanze emerse dall’istruttoria, con particolare riferimento alle acquisizione sugli accertamenti antimafia disposti dalla Prefettura ed oggetto di apposita convenzione (cd. Protocollo di legalità), la quale restringe significativamente gli spazio di determinazione discrezionale della ammissione o meno alla gara pubblica di soggetti rispetto ai quali sussistono pericoli di contiguità con la delinquenza organizzata.
 
 Al riguardo, premesso che l’informativa prefettizia (le cui esigenze di celerità sono in re ipsa), non deve essere preceduta dall’avviso di inizio del procedimento trattandosi di un accertamento fondato su provvedimenti giudiziari o sull’esito di indagini di polizia sottratte, per ragioni di segretezza, alla disciplina della l. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724), è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli I Sezione 28.2.2005 n. 1319; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 28.2.2005 n. 1320) che sul tema dell’ampiezza del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia – con particolare riguardo alle fattispecie tipiche di natura successiva ed a quelle supplementari atipiche – ha evidenziato come questo sia estremamente ridotto, trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur sussistendo controindicazioni antimafia, inducano comunque ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o concessorio; le ragioni di tale orientamento muovono proprio dalla natura dell’accertamento antimafia e dall’esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l’operatività di meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l’immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della criminalità organizzata.
 
 In tal senso, è logico dedurre che sia sufficiente l’accertamento di meri elementi di sospetto per far scattare il meccanismo di salvaguardia del sistema attraverso l’inibizione dell’accesso al rapporto contrattuale o alla gara per l’impresa sospettata di contiguità mafiosa; a fungere da contraltare a tale rigido meccanismo inibitorio – anche in ragione della minore pregnanza delle informazioni – v’è la facoltà – posta anche a tutela dell’impresa, ma comunque pur sempre nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse – di non inibire il vincolo esistente, e ciò a presidio di interessi contingenti che inducono a ritenere la prevalenza di questo sulle esigenze di tutela antimafia; è in tal senso che s’impone all’Amministrazione di giustificare una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale, richiedendo all’uopo una puntuale motivazione, laddove,invece, nella logica di un suo ordinario sviluppo, l’azione amministrativa imporrebbe l’adozione della misura inibitoria.
 
 Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che il richiamo operato agli esiti contenuti nell’informativa prefettizia, i quali non si limitano all’indicazione di meri rapporti parentali o comunque di carattere esclusivamente personali, integra gli estremi di un provvedimento adeguatamente motivato in termini di misura interdittiva atipica ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n.629/82.
 
 Con questa precisazione, può passarsi all’analisi delle doglianze evidenziate nel ricorso e nei primi motivi aggiunti che si concentrano sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedimenti prefettizi impugnati con riguardo alla insufficienza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società.
 
 Quanto alla legittimità dell’operato della Prefettura, esso va valutato alla stregua del contenuto dell’informativa, resa all’esito degli accertamenti compiuti.
 
 Sull’adeguatezza di tali elementi si appuntano le censure di parte, le quali evidentemente possono essere prese in considerazione nei limiti in cui non originano il sindacato di merito, ma solo la verifica di logicità e coerenza con le finalità della legge.
 
 Tali censure, a giudizio del Collegio, non sono degne di accoglimento, nella misura in cui sono volte ad evidenziare un’asserita illegittimità degli atti impugnati in quanto non sorretti dall’individuazione di attuali elementi di fatto obiettivamente sin***ici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni delinquenziali.
 
 Il Collegio, dopo attento esame della documentazione acquisita agli atti, perviene alla conclusione che il provvedimento interdittivo debba giudicarsi immune dalle censure di illegittimità sollevate nel ricorso e nei pedissequi motivi aggiunti.
 
 In diritto occorre premettere, ribadendo ulteriormente gli arresti giurisprudenziali di questo Tar e dello stesso giudice di appello, i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informazione prefettizia di cui all’articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994:
 
 – trattasi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso;
 
 – non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;
 
 – è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;
 
 – tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;
 
 – la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;
 
 – l’ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, come immediata conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, dec. 1979/2003).
 
 In punto di fatto, alla luce dell’iter istruttorio seguito dall’Ufficio territoriale di Governo e degli elementi fattuali posti a fondamento del formulato giudizio sfavorevole a carico dell’associazione ricorrente, emerge che la circostanza centrale posta a base di tale conclusione viene ravvisata nella complessiva inaffidabilità delle imprese partecipanti all’a.t.i. costituenda, in relazione alla numerose segnalazioni di polizia e ai procedimenti penali che hanno interessato gli amministratori e consiglieri della *** s.r.l. ed il direttore tecnico della *** s.p.a..
 
 Occorre dunque evidenziare il corretto richiamo, contenuto nell’informativa, agli accertamenti antimafia compiuti ed alle relazioni delle Forze dell’Ordine; in tali atti sono richiamati gli elementi di fatto che supportano l’ipotesi di una sospetta contiguità mafiosa.
 
 Sul punto, benchè non emerga in concreto quale sia l’organizzazione delinquenziale di riferimento, ciò non di meno non può disconoscersi un potere di valutazione discrezionale in capo al Prefetto a presidio della tutela avanzata avverso fenomeni di interferenze mafiose.
 
 Premesso che le singole risultanze istruttorie sulla cui scorta si forma il giudizio prefettizio non possono essere esaminate atomisticamente (Tar Campania, sezione prima, 16 settembre 2002, n. 5002), il Collegio, con uno scrutinio approfondito, è chiamato a verificare se il complesso degli elementi indicati sia idoneo a giustificare una severa restrizione imprenditoriale delle società ricorrenti.
 
   Procedendo nel dettaglio, a carico degli amministratori e consiglieri della *** s.r.l. sono evidenziate segnalazioni di polizia in relazione ai reati di associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, ed inosservanza delle disposizioni in materia di misure di prevenzione.
 
 Nei confronti della *** s.r.l. emergono segnalazioni in capo al direttore tecnico ed all’amministratore unico per i reati di associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti, nonchè per inosservanza delle disposizioni in materia di misure di prevenzione.
 
 Sul punto i ricorrenti hanno depositato una precisa documentazione da cui si evincono gli esiti penali dei procedimenti insorti a seguito delle predette segnalazioni. In particolare in relazione alla violazione delle disposizione in materia di misure di prevenzione a carico dell’amministratore della *** s.r.l. vi è stato un provvedimento di archiviazione da parte del g.i.p. presso il Tribunale di Verbania; parimenti archiviato è il procedimento innanzi al g.i.p. presso il Tribunale di Bergamo per associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti. In relazione alla società *** s.p.a. la segnalazione per violazione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ha condotto ad un processo in cui il reato, diversamente riqualificato, è stato dichiarato estinto; in relazione all’arresto del direttore tecnico per concussione, millantato credito e turbata libertà degli incanti, risulta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti limitatamente al reato di cui all’art. 346 del codice penale. 
 
 Orbene, tenuto conto che non vale a scalfire l’impianto motivazionale alla base dell’informativa negativa l’esito dei procedimenti penale, a meno che dagli stessi non sia evincibile con chiarezza la totale assenza di elementi, anche meramente indiziari, che possano corroborare l’ipotesi di contiguità con organizzazioni criminali, occorre porre l’accento sulla relazionabilità fra in reati oggetto di segnalazione e la potenziale influenza (ovvero il condizionamento latente) che le associazioni criminali possono esercitare sullo svolgimento di attività economiche formalmente lecite, in ragione della autonoma e distinta valutazione operata dalla Prefettura in ordine alla notevole rilevanza anche ai fini amministrativi antimafia della vicenda posta a fondamento della condanna penale, di tal che priva di riscontro si presenta la doglianza di parte ricorrente che tenta genericamente di dimostrarne il carattere indeterminato, incerto ed inesistente.
 
 A tal fine assume portata essenziale la valutazione relativa alle ipotesi di reato in contestazione. Nel caso di specie esse, lungi dal costituire paradigmi neutrali di fatti genericamente delittuosi, attengono in concreto ad interferenze o devianze mafiose, per cui non possono non assumere rilevanza nel contesto di un’informativa resa ai sensi dell’art. 1 septies, d.l. n. 629 del 1982. Sul punto vale osservare che, a parte le segnalazioni di violazione in materia di misure di prevenzione (che evidentemente sottendono una vicinanza a soggetti colpiti da provvedimenti che ne presuppongono la rilevante pericolosità sociale), le ipotesi di turbata libertà degli incanti da un lato hanno ad oggetto proprio gare della medesima tipologia di quella in cui la costituenda a.t.i. ricorrente ha partecipato, e dall’altro risultano collegate ad una fattispecie criminosa (associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p.) in relazione alla quale non sembra irragionevole desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la presenza di una organizzazione criminosa strutturata che mina in radice l’affidabilità morale delle imprese interessate.
 
 Ed, invero, in base alla documentazione acquisita in giudizio, deve ribadirsi che, al momento dell’adozione dell’informativa oggetto di impugnazione, l’Amministrazione era in possesso di elementi idonei a comprovare che il coacervo delle notizie della polizia giudiziaria rappresenta un elemento valutativo, serio, adeguato e convergente, che va ad descrivere un quadro indiziario relazionale caratterizzato da una situazione di condizionamento ovvero di ragionevole potenzialità di infiltrazione mafiosa relativamente alla conduzione delle società ricorrenti.
 
 Alcuna valenza dirimente, poi, ha il richiamo al verbale del G.I.A., il quale si limita ad evidenziare l’assenza di precedenti penali ostativi; tale attestazione non può certamente ritenersi in contraddizione con l’atto prefettizio impugnato, il quale, per la sua natura atipica, trova applicazione nelle ipotesi in cui gli indizi non assumono caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da giustificare un effetto interdittivo au***ico e può essere legittimamente emesso in base ad elementi aspecifici, mancando una rigida e tassativa previsione normativa delle fattispecie costitutive (la maggiore elasticità del potere riconosciuto in sede di informativa atipica trova quale contrappeso un potere valutativo dell’Amministrazione circa l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l’impresa pregiudicata).
 
 Per tutti gli esposti motivi il ricorso ed i primi motivi aggiunti devono giudicarsi infondati e andranno come tale rigettati.
 
 L’accertamento della legittimità dell’informativa atipica rilasciata dal Prefetto di Napoli in relazione alle imprese ricorrenti e la conseguente legittimità del provvedimento di esclusione delle stessa dalla gara in oggetto adottato dalla società Autostrade Meridionali, rendono inammissibili le successive doglianze sviluppate con gli ulteriori motivi aggiunti per mancanza di interesse alla decisione delle stesse.
 
 La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di causa.
 
 P.Q.M.
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, respinge il ricorso emarginato ed i primi motivi aggiunti.
 
 Dichiara inammissibili gli ulteriori motivi aggiunti per difetto di interesse alla decisione.
 
 Compensa fra le parti le spese di giudizio.
 
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
     Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007.
 
     *************                       Presidente
 
     **************** Estensore
 

Lazzini Sonia

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