E’ legittimo che un’Amministrazione ammetta a partecipare ad un appalto di servizi solo quelle imprese il cui fatturato ottenuto nell’arco di un triennio, sia pari al valore dell’appalto da aggiudicare, peraltro biennale

Lazzini Sonia 29/03/07
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il Consiglio di Stato con la decisione numero 292 del 26 gennaio 2007 ci offre alcuni importanti insegnamenti:
 
  • solo la riammissione al procedimento consente di riconoscere l’interesse a contestare l’impostazione della gara, in vista dell’individuazione del miglior contraente
  • l’omesso richiamo della norma non può inficiare il provvedimento che ne costituisce corretta attuazione
  • è legittimo ammettere la partecipazione alla gara sulla base di un’esperienza professionale, da accertare in base al fatturato globale ed a quello relativo ai servizi di portierato svolti nell’arco di un triennio, il cui importo complessivo deve essere almeno pari a quello dell’appalto;
  • l’importo richiesto dall’Università intimata non può essere ritenuto irragionevole, alla luce del fatto che il fatturato dei precedenti servizi di portierato, pari all’importo globale dell’appalto, può essere raggiunto in un intero triennio, ed appare quindi proporzionato alla fattispecie;
  • il requisito richiesto dall’amministrazione consente la partecipazione alla gara anche ad imprese che non hanno ancora raggiunto la dimensione propria dell’appalto in questione
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 9470/2002, proposto da **, **, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. *************** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 6;
 
contro
 
l’Università degli Studi di Bari in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
 
    per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 4133/2002 in data 1 ottobre 2002;
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università di Bari;
 
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     Visti gli atti tutti della causa;
 
     Designato relatore, per la pubblica udienza del 1 dicembre 2006, il Consigliere *************** ed uditi, altresì, i legali di parte, come da separato verbale;
 
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
     Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, **, **, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante impugnava il il bando della gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di portierato presso alcune sedi dell’Università di Bari, nonché il capitolato speciale d’appalto, se illegittimamente interpretato, ed ogni atto connesso, chiedendo inoltre l’accertamento del suo diritto a partecipare alla gara ed il risarcimento dei danni subiti.
 
     Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile il ricorso.
 
     Avverso la predetta sentenza interpone appello **, **, società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante, deducendo nove motivi di gravame e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della sentenza appellata.
 
     Con ordinanza n. 5280 in data 3 dicembre 2002 è stata respinta l’istanza cautelare.
 
     Si è costituita in giudizio l’Università di Bari chiedendo il rigetto dell’appello.
 
     All’udienza del 1 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
     In data 4 dicembre 2006 è stato depositato il dispositivo di rigetto dell’appello (n. 590/06).
 
DIRITTO
 
     L’odierna appellante con il ricorso di primo grado ha impugnato il bando della gara di cui in narrativa e, con motivi aggiunti, la sua esclusione dalla medesima.
 
     Il collegio ritiene corretta l’impostazione dei primi giudici i quali hanno preliminarmente esaminato le argomentazioni dedotte dall’odierna appellante avverso la propria esclusione, essendo evidente che solo la riammissione al procedimento consente di riconoscere l’interesse a contestare l’impostazione della gara, in vista dell’individuazione del miglior contraente.
 
     I primi giudici hanno giudicato legittima l’esclusione dell’appellante ritenendo che l’amministrazione abbia fatto corretta applicazione dell’art. 13, lett. c), del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e dell’art. 13 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, individuati quali presupposti normativi del punto 9.F del bando di gara, il quale limita la partecipazione alle imprese che vantino un fatturato globale, nel triennio 1999 – 2000 – 2001 pari all’imposto complessivo dell’appalto.
 
     L’appellante sostiene che erroneamente i primi giudici hanno richiamato le disposizioni appena citate, le quali non risultano affatto richiamate dai provvedimenti impugnati quali presupposti normativi del loro contenuto.
 
     L’osservazione non ha pregio in quanto l’omesso richiamo della norma non può inficiare il provvedimento che ne costituisce corretta attuazione.
 
     Nemmeno può essere condivisa l’ulteriore argomentazione, con la quale l’appellante sostiene il carattere discriminatorio della clausola.
 
     L’art. 13 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, (invero l’unico applicabile in relazione all’appalto di servizi di cui ora si tratta) ammette le stazioni appaltanti a selezionare le imprese fra le quali scegliere l’appaltatore del servizio da affidare al suo esterno accertando preliminarmente il possesso della necessaria capacità economica e finanziaria da dimostrare, fra l’altro, con la dichiarazione del fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
 
     La clausola di cui si discute costituisce stretta applicazione della norma appena citata, per cui l’argomentazione dell’appellante non può essere condivisa.
 
     Nemmeno può essere condivisa l’ulteriore doglianza con la quale si denuncia la sproporzione fra l’importo del contratto da affidare e le esperienze richieste.
 
     La stazione appaltante, infatti, ha ammesso la partecipazione alla gara sulla base di un’esperienza professionale, da accertare in base al fatturato globale ed a quello relativo ai servizi di portierato svolti nell’arco di un triennio, il cui importo complessivo deve essere almeno pari a quello dell’appalto.
 
     La ricorrente sostiene, in sostanza, che tale requisito discrimina in maniera irragionevole le imprese di recente costituzione, mentre il fatturato richiesto poteva essere individuato in una somma pari ad una quota, anziché all’intero ammontare dell’appalto.
 
     La tesi non può essere condivisa.
 
     L’enunciato del più volte richiamato art. 13 espressamente ammette le stazioni appaltanti a selezionare le imprese che aspirano alla sottoscrizione di appalti di servizi in base al fatturato dell’ultimo triennio; le censure avverso l’operato dell’appellata non possono giungere a porre in discussione tale punto fermo.
 
     L’importo richiesto dall’Università intimata non può essere ritenuto irragionevole, alla luce del fatto che il fatturato dei precedenti servizi di portierato, pari all’importo globale dell’appalto, può essere raggiunto in un intero triennio, ed appare quindi proporzionato alla fattispecie.
 
     Infatti, il servizio di cui si tratta ha durata biennale (1/6/2002 – 31/5/2004), mentre il fatturato corrispondente al suo importo globale può essere raggiunto nell’arco di un triennio (1999 – 2000 – 2001).
 
     In realtà, l’appellante invoca l’applicazione di un principio volto a favorire le imprese di nuova costituzione, ma l’argomentazione da una parte intacca scelte discrezionali dell’amministrazione, e dall’altra si scontra con il principio dettato dall’art. 13, che ammette le stazioni appaltanti a preselezionare gli appaltatori in base alle esperienze precedenti.
 
     Inoltre, il requisito richiesto dall’amministrazione consente la partecipazione alla gara anche ad imprese che non hanno ancora raggiunto la dimensione propria dell’appalto in questione
 
     Peraltro, tale apertura non è indiscriminata in quanto l’amministrazione ha contemperato ragionevolmente l’esigenza della massima partecipazione con quella dello svolgimento del servizio da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza.
 
     Non sussiste, quindi, la denunciata irragionevolezza.
 
     L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
 
     Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti.
 
P.Q.M.
      il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
 
      Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
 
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
      Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il………………26/01/2007……………….

Lazzini Sonia

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