E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici nel caso in cui l’elenco posto a base di gara riporti dei prezzi palesemente incongrui e non attualizzati, di molto inferiori rispetto ai valori di mercato e alla tariffa r

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Con la sentenza in epigrafe indicata, il T.A.R. Veneto ha dichiarato l’illegittimità – per violazione dell’art. 133, 8° comma, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – di un bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto l’elenco prezzi posto a base della gara stessa riportava dei prezzi palesemente incongrui e non attualizzati, di molto inferiori rispetto ai valori di mercato ed alla tariffa regionale vigente.
La summenzionata disposizione di legge, infatti, impone alle stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni legate a particolari condizioni di mercato
Tale decisione riveste particolare importanza in quanto ribadisce e rafforza un principio già fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa (cfr T.A.R. Puglia – sez. Lecce, 11 ottobre 2007, n. 3468; T.A.R. Sicilia – sez. Catania, ********************* n. 673/07 e ordinanza cautelare n. 768/07) e ribadito dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr Parere, 9 ottobre 2007, n. 41) secondo cui l’utilizzazione di un computo metrico fatto con listini vecchi e non aggiornati penalizza la partecipazione alla gara – in quanto non mette le imprese in condizione di presentare una offerta “seria” (cfr, in questo senso, ***********, “La gara a prezzi non aggiornati viola la libera concorrenza”, in Edilizia e Territorio – Il sole 24 ore, n. 48/2007, pag. 19 e ss) – e, quindi, limita la concorrenza.
 
   
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
 
*************** – Presidente f.f.
 
************ – Consigliere
 
***************** – Consigliere, relatore
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 426/2008, proposto da Legacoop Veneto, in persona del Presidente pro tempore e Associazione Industriali della Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. ******************, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. ****************** in Mestre-Venezia, via Cavallotti n. 22;
 
contro
 
l’******** – Azienda per l’edilizia residenziale della Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
del bando di gara del 27 dicembre 2007 della parte intimata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di complessivi n. 7 alloggi sfitti siti in Comune di Rovigo, via Tasso, Via Bramante, via Gallilei; dell’avviso di rettifica dd. 22 gennaio 2008 con il quale sono stati modificati alcune voci di prezzo allegate ai documenti progettuali di gara; del disciplinale di gara, del capitolato speciale, dell’elenco prezzi unitari, del computo metrico estimativo, del progetto posto a base di gara, del prezziario applicato alla gara e di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
 
Visto il ricorso, notificato il 25.2.2008 e depositato presso la Segreteria il 5.3.2008, con i relativi allegati;
 
visti gli atti tutti di causa;
 
udito all’udienza camerale del 12 febbraio 2008 (relatore il Consigliere *****************), l’avvocato ****** per la parte ricorrente;
 
considerato
 
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
 
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
 
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
 
considerato
 
che con il ricorso in esame viene impugnato il bando di gara del 27.12.2007 con cui l’**** di Rovigo ha indetto un appalto a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di alcuni alloggi dell’ente;
 
che gli odierni istanti lamentano l’illegittimità del bando con riguardo ai termini di presentazione dell’offerta economica, con specifico riguardo al ribasso sull’elenco prezzi posto a base della gara, in quanto tale elenco riporta prezzi palesemente incongrui e non attualizzati, di molto inferiori rispetto ai valori di mercato ed alla tariffa regionale vigente;
 
ciò in palese violazione del disposto di cui all’art. 133, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, il quale impone alle stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezziari, in particolare per le voci relative ai prodotti destinati alle costruzioni, i quali siano stati soggetti a significative variazioni legate a particolari condizioni di mercato;
 
preso atto che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
 
ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato proprio con riguardo alla denunciata violazione del disposto di cui all’8° comma dell’art. 133 D.lgs. n. 163/2006.
 
Pur rilevando che la stessa amministrazione ha convenuto parzialmente sulle contestazioni sollevate al riguardo dalla ricorrente, provvedendo ad adeguare i prezzi per quanto riguarda la manodopera, il Collegio ritiene che, per la parte non adeguata spontaneamente, il bando sia illegittimo, trattandosi di prezzi oggettivamente inferiori a quelli di mercato, debitamente attualizzati e rilevabili dal tariffario regionale 2007.
 
Concordando, quindi, con quanto osservato dall’Autorità di ********* (puntualmente citata da parte ricorrente) circa l’impossibilità per le stazioni appaltanti di prescindere dall’utilizzazione dei prezziari, visto il chiaro disposto normativo di cui all’art. 133, 8° co. D.lgs. n. 163/06, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
 
Spese compensate.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
 
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2008.
 
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il 17 marzo 2008.
 

Domanico Albino

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