E’ illegittimo è va pertanto sospeso il provvedimento di revisione della patente di guida se questo non è preceduto dalla comunicazione della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione

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E’ questo il principio con cui la I sezione del TAR Lecce con Ordinanza n. 269 del 28.4.2010 ha sospeso il  provvedimento del Ministero dei Trasporti di revisione della patente del ricorrente entro 30 giorni, dovuta alla perdita totale di tutti e venti i punti.

Il TAR Lecce, in particolare, ha accolto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a quello di revisione della patente impugnato, con cui il Ministero avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di punteggio.

Per il TAR Lecce, infatti, la mancanza in atti della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato.

Il ricorrente nel ricorso aveva argomentato, in particolare, che non avendo in tal modo la PA concesso allo stesso la possibilità di frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti e quindi recuperare i punti persi, ciò ha comportato l’illegittimità del provvedimento gravato.

La I sezione del TAR Lecce ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato e fissato una nuova Camera di consiglio, dando termine trenta giorni al Ministero per documentare l’eventuale avvenuta comunicazione del provvedimento con cui si informava il ricorrente dell’avvenuta decurtazione di punteggio.

 

 

Matranga ******* 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 558 del 2010, proposto da:
*******************, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Lecce, via Imbriani 24;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura Distr.le Lecce, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23; Motorizzazione Civile di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota n. 18 del 18.3.2010 dell’Ufficio Provinciale della Direzione Generale per la Motorizzazione Civile, notificata al ricorrente in data 01.4.2010 e degli atti tramite questa conosciuti ed alla stessa presupposti,collegati, connessi e/o consequenziali e, n particolare, della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di data 13.3.2010 “dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuiti alla S.V.”, quaest’ultima mai notificata al ricorrente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Motorizzazione Civile di Lecce;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori avv. ********* e avv. ******* ;

 

Considerata la necessità di acquisire copia della comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida datata 13 marzo 2010 , con la quale si è data comunicazione al ricorrente circa il totale esaurimento del punteggio a sua disposizione e la conseguente doverosa sottoposizione a nuove esame di idoneità alla guida ;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, dispone l’acquisizione di copia della Comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 13 marzo 2010, ponendo a carico della amministrazione resistente l’adempimento di versare in atti il documento entro il termine di giorni 30 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza .

Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla definitiva decisione dell’istanza cautelare.

Rinvia alla camera di consiglio del 21 luglio 2010 per il seguito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Viola, Presidente FF

*************, Primo Referendario, Estensore

****************, Referendario

 

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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