E’ ammessa la confisca anche per i profitti che la società abbia conseguito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 231/2001.

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In che modo si intreccia il rispetto dei principi di legalità ed irretroattività ex art. 2 (Principio di legalità) del D.Lgs 231/2001 (In materia di responsabilità amministrativa degli enti) con le condotte illecite poste in essere da una società che abbia percepito notevoli profitti, in parte già prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto? Una risposta al quesito ora esposto è arrivata, da ultimo, dalla Suprema Corte di Cassazione.

La sentenza n. 14564 del 12 aprile 2011 ha, infatti, non soltanto nuovamente ribadito che è applicabile la confisca nel caso in cui l’amministratore di società venga accusato di corruzione, bensì anche che tale misura è ammessa quando le prime somme ed utilità provenienti da reato siano state ricavate in un momento antecedente a quello dell’entrata in vigore del D.Lgs 231/2001.

Con queste motivazioni, pertanto, i giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso di una S.r.l. che aveva subito un sequestro preventivo pari a 4 milioni di euro circa a seguito dell’accusa, nei confronti di un suo amministratore, di corruzione in atti giudiziari nell’ambito di un’inchiesta su un concordato preventivo. Nella specie, in particolare, il profitto della corruzione era stato percepito sia prima dell’entrata in vigore delle norme sulla responsabilità amministrativa, sia per la restante parte in un momento successivo; la difesa, di conseguenza, aveva sostenuto che in ossequio al principio di legalità, sancito espressamente dal citato art. 2, le norme contenute nel decreto 231 non potevano considerarsi retroattive e pertanto non applicabili alla società, proprio considerando i proventi illeciti percepiti prima del 2001.

I giudici di piazza Cavour, intervenuti sulla questione, hanno precisato come l’art. 2 del suddetto decreto prevede che l’applicazione delle misure sanzionatorie presupponga una previsione legislativa espressa, riferita tanto all’illecito quanto al tipo di sanzione applicata, proprio considerando che le sue norme devono essere entrate in vigore in un momento antecedente alla commissione del fatto costituente l’illecito. Se ne deduce, quindi, che è il fatto in sé a dover essere preso in considerazione ai fini dell’applicabilità della sanzione; fatto, ad avviso dei giudici, è il momento in cui il reato in questione viene consumato, non potendo la disciplina sulla responsabilità degli enti applicarsi ad illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. Pertanto, secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, il momento di realizzazione del profitto è irrilevante costituendo unicamente “l’oggetto della sanzione – confisca” che trova invece il suo presupposto nell’esistenza del reato accertato mediante sentenza, a condizione, quindi, che l’illecito venga commesso in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs 231/2001.

Nel caso di specie, l’errore della tesi difensiva è stato rinvenuto nella volontà di far coincidere la possibilità di confiscare il profitto con il momento in cui lo stesso è stato percepito essendo, al contrario, sempre l’accertata consumazione a determinare la possibilità di acquisizione coattiva del profitto conseguito in modo illecito.

Nel caso esaminato, in particolare, la corruzione posta in essere risultava consumata durante la vigenza del D.Lgs 231/2001, avvenuta nel momento in cui i compensi erano stati corrisposti ovvero con l’effettiva dazione dell’utile oggetto dell’accordo corruttivo (consistente nell’assicurare l’aggiudicazione di un immobile ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di mercato in cambio del conferimento, da parte dell’amministratore della società interessata, di incarichi di consulenza professionale).

Sul punto, inoltre, i giudici hanno precisato che costituisce principio consolidato ritenere che la consumazione del reato di corruzione avviene unicamente quando alla promessa corruttiva faccia seguito la ricezione dell’utilità; tale reato è un illecito a consumazione progressiva in quanto rileva solo con l’accettazione della promessa ed il successivo ricevimento dell’utilità essendo, pertanto quest’ultima, solo un momento della fattispecie principale.

 

Russomanto Antonella

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