Durc: novità legislativa

Lazzini Sonia 19/02/09
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Dal 29 gennaio 2009, in attuazione dei princıpi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita` contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dal-la legge.così viene disposto dall’articolo 16 bis, comma 10 del Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale – n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 , recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridi-segnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».  
 
Dovranno essere pertanto riviste le norme di cui alla terza bozza del regolamento di attuazione del codice dei contratti che invece imponevano agli operatori economici la presentazione del Durc alla Stazione appaltante
 
Da segnalare che il Durc è tra i documenti da richiedere per verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ALLEGATO XVII – Idoneità tecnico professionale di cui all’articolo Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  del decreto legislativo 81/2008)
 
Si dovrà adire il giudice amministrativo per l’eventuale esclusione e/o mancata aggiudicazione, e il giudice ordinario per contestare il contenuto del Durc!
 
Circolare Inail del 5 febbraio 2008 avente ad oggetto < Documento Unico di Rego-larità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007>
In tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell’appalto che del subappalto. _ Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, anche i lavoratori au-tonomi devono essere in possesso del DURC;_ Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correntezza contributiva, ma anche all’adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti;_ Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più as-sociazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;_ per tutti gli appalti pubblici, la validità del Durc è le-gata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 
Dossier sul Durc: le ultime sentenze più significative
 
L’articolo 38 , comma 3; del decreto legislativo 163/2006 smi prevede a carico dell’affidatario l’obbligo di acquisire una certificazione rilasciata dagli enti previdenziali, i quali debbono stipulare un’apposita convenzione per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (c.d.. DURC )
 
Il legislatore è convinto dell’ estrema gravità del mancato rispetto obblighi contributivi , sia per quanto concerne i diritti dei lavoratori , sia per quel che riguarda la finanza pubblica ( costretta ad impegnare ingenti risorse per porre rimedio ai notevoli deficit degli enti previdenziali), sia con riferimento alla corretta concorrenza tra le imprese del settore ( potendo essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte ,anche sotto il profilo del non tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali ) : l’art. 86, comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, con l’aggiungere la lett. b-bis all’art. 3, comma 8 del D.Lgs 14 agosto 1996 n.494 ha previsto, con specifico riferimento alla materia dei lavori (pubblici e privati ), un documento unico di regolarità contributiva comprensivo anche dei contributi dovuti alle casse edili: la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti ( le quali peraltro dovevano a tal fine far riferimento ai soli dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici ) , ma è demandata agli enti previdenziali
(Consiglio di Stato con la decisione numero 4273 dell’ 1 agosto 2007) lo trovi nel file C.St. 01.08.2007 n. 4273..doc
 
Qual è il ruolo, nell’ambito dei procedimenti preordinati alla stipula dei contratti di appalto di lavori pubblici, del certificato di regolarità contributiva previsto dall’art.2 del D.L. 25 settembre n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3 , comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276? l’articolo 38 del codice dei contratti presuppone che le conseguenze negative a carico del partecipante si abbiano solo in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate, con conseguente necessità di definire quando una violazione possa in tal modo qualificarsi?.
 
Il legislatore vuole invero escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette ( regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che quest’ultime ipotesi sono anch’esse gravi (indipendentemente dall’importo del contributo dovuto ), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi._A questi principi si è d’altronde ispirata la circolare predisposta in materia dalle amministrazioni interessate (depositata anche nel presente giudizio), ove è stato definito il concetto di regolarità contributiva (definita come la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali , assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale) e sono state dettate le condizioni per il suo rilascio, anche in presenza di eventuali richieste di rateizzazione o di contestazioni amministrative o giudiziali._ il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario
(Consiglio di Stato con la decisione numero 5575 del 23 ottobre 2007) .
Quali sono gli ambiti di discrezionalità di una Stazione Appaltante rispetto alle dichiarazioni contenute nel certificato di regolarità contributiva?è corretto affermare che negli appalti di lavori, la certificazione di qualità è già dimostrata attraverso il possesso dell’attestazione SOA?
 
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali: la stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni
(Consiglio di Stato con la decisione numero 147 23 gennaio 2008) .
 
In assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, l’Inps non può provvedere all’iscrizione al ruolo dei propri crediti e pertanto l’irregolarità assistenziale non può considerarsi “definitivamente accertata”_Fattispecie di corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 38, c.1, lett. i) che richiede, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti_la Stazione appaltante ha l’obbligo di accertare la regolarità contributiva ed assistenziale delle partecipanti ad una gara?
 
Poiché ai sensi dell’art. 24, c.3, d.lgs. n. 46/1999 – norma che regola l’iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali – “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, nel caso in cui l’Inps iscriva al ruolo una somma di cui si ritiene creditrice nei confronti di un’impresa partecipante ad un appalto, il Durc di quest’ultima deve risultare regolare se non risulta essere stato adottato, da parte dell’autorità giudiziaria, alcun provvedimento esecutivo che consentisse l’iscrizione al ruolo delle suddette somme: non potendo, quindi, tenersi in considerazione tale iscrizione al ruolo, la norma che trova applicazione nel caso di specie è l’art. 8 c.2, del d.m. 24 ottobre 2007, ai sensi del quale, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; _la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali (d.l. n. 210/2002, art. 2);_“la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni )” _né, per tale ragione, il provvedimento di aggiudicazione definitiva può ritenersi affetto da vizio di motivazione, in quanto, correttamente, prende atto della regolarità contributiva dell’aggiudicataria, attestata dall’Inps con il secondo Durc; 
(Tar Puglia, Lecce con la sentenza numero 2549 del 19 settembre 2008) .

Lazzini Sonia

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