DURC: chiarimenti dal Ministero del lavoro sulla semplificazione operata in materia dal Decreto del Fare

Redazione 10/09/13
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Biancamaria Consales

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 36 del 6 settembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi della disciplina in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), definita in sede di conversione dalla L. 98/2013.

In particolare, l’art. 31 del D.L. 69/2013, conv. da L. 98/2013 (Decreto del Fare) ha apportato alcune modifiche in materia di DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.

Nella circolare viene evidenziato che la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Fare prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

La circolare offre chiarimenti anche sulla validità temporale del DURC, stabilendo che il documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Si tratta di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. 69/2013, dalla L. 98/2013, in vigore dal 21 agosto scorso. Pertanto, la validità di 120 giorni si applica esclusivamente ai DURC rilasciati dopo la data del 21 agosto 2013, mentre per quelli rilasciati prima del 21 agosto resta la vecchia validità di 90 giorni.

La validità di 120 giorni del DURC si applica anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della L. 266/2005, vale a dire i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti da parte di Pubbliche Amministrazioni. Anche per tali erogazioni si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.

Il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.

La circolare del Ministero del Lavoro ricorda, poi, che fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni di validità del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Infine, nella circolare viene ribadito il principio, peraltro già contenuto nel D.P.R. 445/2000, di acquisizione d’ufficio del DURC, precisando che:

  1. ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  2. e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

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