DOSSIER_ANAC DISCIPLINARE TIPO PER SERVIZI E FORNITURE

Lazzini Sonia 17/10/14
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SOMMARIO:

il dossier prevede una prima parte relativa alla premessa di carattere generale ed una seconda che contiene le singole clausole proposte dell’autorita’

Autorità Nazionale Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

BANDO-TIPO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

invio osservazioni entro il 20 novembre 2014

Con il presente atto s’intende  sottoporre a consultazione un modello di disciplinare che possa essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per la predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento di servizi e forniture in generale, ad esclusione dei servizi di pulizia per i quali si deve far riferimento al citato bando-tipo n. 1/2014.

Il sistema di affidamento considerato è quello di cui agli artt. 53 e 83 del Codice, ovvero la procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il modello è corredato dalla presente nota che fornisce istruzioni circa le modalità di compilazione e ne illustra le caratteristiche, con particolare riguardo alle parti vincolanti e all’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis, del Codice.

Lo schema di bando-tipo tiene conto delle modifiche al Codice contenute nell’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in materia regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara. In merito, si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 38, è necessario stabilire nel bando di gara la sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziale, per un importo compreso tra l’1 per mille e l’1 percento del valore della gara.

L’Autorità procederà attraverso apposita determinazione a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità applicative delle nuove disposizioni normative

anac disciplianare tipo servizi e forniture premessa generale

Il modello si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le clausole relative alle cause tassative di esclusione, e di un contenuto prescrittivo discrezionale, riferito ad aspetti della procedura che devono necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara, ma per i quali residua – in capo alle stazioni appaltanti – un margine di discrezionalità nella definizione della relativa disciplina (ad esempio, in relazione alle modalità di effettuazione del sopralluogo ove sia previsto come obbligatorio)

Le parti a contenuto discrezionale devono essere compilate dalle stazioni appaltanti secondo le proprie specifiche esigenze, seguendo le istruzioni di compilazione riportate nel modello. In alcuni casi, nel bando-tipo, è già prevista una ipotesi di formulazione, ma la soluzione proposta, corrispondente ad una delle possibili soluzioni legittimamente adottabili, non è vincolante e pertanto potrà essere disciplinata diversamente dalle amministrazioni aggiudicatrici senza necessità di motivazione.

anac il bandotipo per i contratti di servizi e forniture  aspetti generali

Conformemente al principio espresso nell’atto di determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, nel modello di disciplinare di gara è previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38, comma 1, del Codice.

In tal senso si ribadisce l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5023) secondo cui, nelle procedure ad evidenza pubblica, l’omissione delle singole dichiarazioni previste dall’art. 38 del Codice rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l’esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito.

è stata prevista una specifica attestazione in relazione a ciascuna delle condizioni soggettive indicate dalla norma

In particolare, con riferimento al requisito di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, nel modello di disciplinare si richiede di dichiarare tutte le condanne penali riportate, anche quelle per le quali il reo abbia beneficiato della non menzione

Tra le condizioni che consentono al concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale di partecipare è prevista, tra le altre, l’indicazione, in sede di offerta, di una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara che assuma in solido la responsabilità dell’esecuzione del contratto

anac contenuto della Busta A  documentazione amministrativa

ATTENZIONE:QUESTA E’ LA PARTE PIU’ IMPORTANTE DI TUTTO IL DISCIPLINARE

PERCHE’ NON VIENE MENZIONATO IL FATTO CHE PER OGNUNO DEGLI EVENTUALI INADEMPIMENTI, LA STAZIONE APPALTANE PUO’ RICHIEDERE LA SANZIONE PECUNIARIA ED ESCUTERE LA CAUZIONE PROVVISORIA??

EPPOI C’E’ QUESTO:

Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

MA NON VI E’ OBBLIGO DI UTILIZZARE IL SISTEMA AVCPASS??? (TANTO PIU’ CHE TRA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E’ PRESENTE ANCHE IL PASSOE!!!!!!!!!!)

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura

a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura

(…)

a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1 d) del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;

c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

anac disciplinare contenuto della Busta A  documentazione amministrativa

L’AUTORITA’ IGNORA LA DISPOSIZIONE DI CUI LEGGE 11 agosto 2014, n. 114

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari

(G.U. n. 190 del 18 agosto 2014)

<< Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.>>

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono

a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, di almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;

a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

anac disciplinare verifica della documentazione amministrativa  contenuto della busta A

BRILLA PER LA SUA ASSENZA  QUALSIASI OSSERVAZIONE IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI ESCUTERE LA POLIZZA PROVVISORIA PER SANZIONE PECUNIARIA

ED INOLTRE, PUR CONFERMANDO L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DI LEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA DELL’AUTENTICA DI FIRMA, NON SI DICE SE LA SUA MANCANZA POSSA ESSERE CONSIDERATA “IRREGOLARITA’ ESSENZIALE” E COME TALE, FONTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Il paragrafo 11, “Cauzioni e garanzie richieste”, riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria

Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l’art. 75 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento

anac Cauzioni e garanzie

ANCHE NEL DISCIPLINARE NON VI E’ ALCUN CENNO ALLA POSSIBILITA’ DI ESCUTERE LA CAUZIONE PER SANZIONE PECUNIARIA

INOLTRE, PER L’AUTORITA’

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E’ FONTE DI ESCLUSIONE!

SE SI USANO I TESTI (VECCHIO) TIPO VANNO CANCELLATI I RIFERIMENTI ALLA MERLONI

E’ FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE RICHIEDERE L’AUTENTICA DEI POTERI DI FIRMA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari a …[2% o altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 75 del Codice] … dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € ..…[in cifre]……, … (euro……[in lettere]…….) e costituita, a scelta del concorrente

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione

LA FIDEIUSSIONE:

essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).

2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito

anac disciplinare Cauzioni e garanzie

la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il doppio dell’importo a base della gara, debba ritenersi non proporzionata e lesiva della concorrenza

le stazioni appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto di cui trattasi

Rientra, infatti, nella discrezionalità dell’amministrazione procedente la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr. ex multis: C. Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8914; IV, 15 settembre 2006, n. 5377; V, 23 dicembre 2008, n. 6534; VI, 4 giugno 2009, n. 3448).

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il modello riporta alcuni esempi ripresi dagli art. 41 e 42 del Codice. E’ facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l’esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria

Si evidenzia, inoltre, la necessità che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e accessorio in cui i servizi si suddividono

anac requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

PRIMA DEBOLE INDICAZIONE SULL’AVVALIMENTO…

fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € …[in cifre]…, … (euro…[in lettere]…) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività

fatturato specifico per servizi/forniture di …[specificare la tipologia dei servizi/forniture]… riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € ..…[in cifre]……, … (euro……[in lettere]…….) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività

almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice

anac disciplinare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Per la verifica del possesso dei requisiti si fa riferimento all’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Avcp con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, in applicazione dell’art. 6-bis, comma 3, del Codice. Si evidenzia che l’utilizzo del sistema è obbligatorio a far data dal 1° luglio 2014

ATTENZIONE: IL NUOVO RISCHIO DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E’ IL MANCATO INSERIMENTO, DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO, DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REALE POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NEL SISTEMA AVCPASS

INFATTI: La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.

anac verifica dei requisiti di partecipazione

la stipulazione del contratto dovrà effettuarsi solo all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del. possesso dei requisiti prescritti

ATTENZIONE:GIOVA RICORDARE CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COMPORTA L’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Nel bandi-tipo sono riportate alcune clausole utili ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure ed alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici. Si evidenziano, in particolare, quelle previste dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) relative al rispetto dei protocolli di legalità tra stazione appaltante e prefetture e del codice di comportamento della stazione appaltante (cfr. par. 15.10.3-4 dello schema di disciplinare), ove presenti.

anac prescrizioni per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione

In tema di importo ed oggetto dell’appalto, si richiama il dovere delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Un altro aspetto disciplinato nel primo paragrafo attiene alla flessibilità del contratto. A tale riguardo, tra le parti facoltative, è prevista, per i servizi, la possibilità di ricorrere alla c.d. “ripetizione di servizi analoghi”

Un ulteriore aspetto relativo alla flessibilità del contratto riguarda l’inserimento di eventuali condizioni particolari di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 69 del Codice, che prevede, al riguardo, la richiesta di parere facoltativo all’Autorità (comma 3).

viene riportato l’importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d’appalto per la durata contrattuale, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante potrà, in caso di appalto di servizi, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni

anac oggetto ed importo dell’appalto

occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale

Tra i soggetti elencati è prevista anche la figura dell’aggregazione di imprese di rete

Nel paragrafo sono riportate le tipologie di soggetti individuate dall’art. 34 del Codice. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva

anac soggetti ammessi alle gare

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara

anac discliplinare soggetti ammessi alla gara

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato “Condizioni di partecipazione” richiamano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché le fattispecie di partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).

anac condizioni di partecipazione e divieto a contrarre con la pubblica amministrazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano

le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

anac disciplinare  condizioni di partecipazione e divieto a contrarre con la pubblica amministrazione

Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente.

Come già chiarito dall’Avcp nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può prescrivere che la mancata effettuazione del sopralluogo sia a pena di esclusione qualora l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie

anac visione documenti chiarimenti e comunicazioni e modalità presentazione documentazione

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere

Il sopralluogo su …[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture…] è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

anac discliplinare presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro … [cifre (…),. lettere (….)] ….

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.

anac discliplinare modalità di presentazione della documentazione

Il concorrente deve indicare nell’offerta le parti dei servizi o della fornitura che intende eventualmente subappaltare, comunque di importo non superiore al 30% del totale.

Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara

Conformemente a quanto già affermato dall’Avcp nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, infatti, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto.

anac subappalto

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale

anac disciplinare subappalto

Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una/due sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

[o in alternativa]

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

anac disciplinare ulteriori disposizioni

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore [……. del giorno ……, esclusivamente all’indirizzo …. ]. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

1) “A – Documentazione amministrativa”;

2) “ B – Offerta tecnica”;

3) “ C – Offerta economica”

anac disciplinare modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il paragrafo 16 contiene indicazioni generali circa il contenuto della busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, che dovranno essere specificati e articolati dalla stazione appaltante in relazione al caso specifico, fornendo degli esempi quali una relazione tecnica dei prodotti/servizi offerti.

Il paragrafo 17 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta “C-offerta economica”. Nella busta deve essere contenuta l’offerta economica, predisposta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, nella quale devono essere riportati il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerti, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice, che l’impresa ritiene di dover sostenere.

Viene specificando che, in ogni caso, la proposta tecnico-organizzativa del concorrente deve essere formulata con riferimento ai criteri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante.

Si evidenzia, infine, la facoltà per stazione appaltante di prevedere che la relazione tecnica sia sviluppata entro un certo numero di pagine; tuttavia, tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara (cfr. parere di precontenzioso dell’Avcp del 16 giugno 2010, n. 119).

anac contenuto della busta B  offerta tecnico-organizzativa  e busta C  offerta economica

La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione, [specificare il contenuto della busta .. es. una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale., che l’impresa ritiene di dover sostenere.

Inserire riferimenti a criteri di valutazione tecnica, es: la relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara, ….]…… . Tutti i […prodotti/servizi…..] proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato prestazione e descrittivo, pena l’esclusione dalla procedura di gara..

anac disciplinare contenuto della busta B  offerta tecnico-organizzativa

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il modello… [riportare i riferimenti del modello/schema/allegato] … al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

b) ► il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

c) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;

[Facoltativo: 17.1 lett. d)]

d) ► ….[eventuali ulteriori specifiche della formulazione dell’offerta]

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1

anac disciplinare contenuto della busta C  offerta economica

Il paragrafo 18 rubricato “Procedura e criterio di aggiudicazione” disciplina la procedura con cui si determina l’aggiudicazione del contratto. In esso è inserito il sotto-paragrafo denominato “Operazioni di gara”, nel quale è riportata la sequenza delle operazioni di gara.

Tali operazioni hanno inizio con la prima seduta pubblica, dedicata alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all’apertura della documentazione amministrativa, proseguono con il sorteggio ai sensi dell’art. 48 del Codice, con l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, con la lettura dei punteggi attribuiti in seguito alla valutazione delle stesse e, infine, con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Le ultime operazioni di gara riguardano la verifica di anomalia dell’offerta, la formazione della graduatoria di gara e l’individuazione dell’offerta migliore. I dettagli di tali ultime operazioni sono riportati nel disciplinare ai sotto-paragrafi 18.6.

Il criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare è l’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo. Si noti che tale criterio appare centrale per il legislatore comunitario (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24), il quale suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte non solo sulla base del prezzo ma anche tenendo conto di uno o più fattori qualitativi6. A seconda del servizio o del prodotto da acquisire, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita, per esempio l’offerta di servizi di consulenza/formazione ovvero di sostituzione, riparazione o manutenzione, o, ancora ad elementi di natura ambientale o sociale (cfr. considerando 93 della direttiva). Anche nel caso in cui l’offerta sia individuata sulla base del prezzo o del costo la direttiva suggerisce di seguire un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’art. 68. E’ auspicabile che le stazioni appaltanti tengano presente tale approccio al fine di minimizzare non solo i costi (immediati) di acquisizione del bene/servizio ma anche i costi (futuri) di utilizzazione, quali i costi connessi ai consumi di energia e di altre risorse, alla manutenzione, alla raccolta e riciclo delle materie utilizzate e, più in generale, ai costi imputati alle c.d. “esternalità ambientali”, come l’inquinamento, legate all’utilizzo dei prodotti/servizi.

anac procedura e criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui…[inserire estremi del paragrafo o allegato in cui sono riportati i criteri di valutazione tecnica…]… mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso … [indicare l’indirizzo] … il giorno …….., alle ore ……… e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi

anac disciplinare criterio di aggiudicazione e Operazioni di gara

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, procederà alla assegnazione coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di cui … [indicare riferimenti dell’allegato/documento in cui sono indicati i parametri; es: vedi esempio di allegato 2] … .

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata:

mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;[o in alternativa]mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica e della matrice triangolare di cui all’allegato P al Regolamento [punto II), a), 2].[o in alternativa]mediante il metodo …[…inserire descrizione del metodo…]… di cui al punto II dell’allegato P al Regolamento.[Se prevista l’attribuzione discrezionale dei coefficienti: 18.4.3

anac disciplinare valutazione dell’offerta tecnica  ed economica

In merito alla verifica di congruità delle offerte, il disciplinare richiama, in primo luogo, l’art. 86, comma 2, del Codice, in base al quale “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”

Quanto al procedimento da seguire, nel disciplinare viene riportata la disciplina dettata dall’art. 88 del Codice nonché quella dell’art. 121 del Regolamento. Infatti, l’art. 284 del Regolamento stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture si applica quanto previsto per i lavori pubblici dall’art. 121. Tale disposizione stabilisce che “nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.”

anac verifica di anomalia delle offerte

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili

anac disciplinare verifica di anomalia delle offerte

 

il dossier prevede una prima parte relativa alla premessa di carattere generale ed una seconda che contiene le singole clausole proposte dell’autorita’

Autorità Nazionale Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

BANDO-TIPO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

invio osservazioni entro il 20 novembre 2014

 

Con il presente atto s’intende  sottoporre a consultazione un modello di disciplinare che possa essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per la predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento di servizi e forniture in generale, ad esclusione dei servizi di pulizia per i quali si deve far riferimento al citato bando-tipo n. 1/2014.

Il sistema di affidamento considerato è quello di cui agli artt. 53 e 83 del Codice, ovvero la procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il modello è corredato dalla presente nota che fornisce istruzioni circa le modalità di compilazione e ne illustra le caratteristiche, con particolare riguardo alle parti vincolanti e all’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis, del Codice.

Lo schema di bando-tipo tiene conto delle modifiche al Codice contenute nell’art. 39 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, in materia regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni da rendere in sede di gara. In merito, si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 38, è necessario stabilire nel bando di gara la sanzione pecuniaria in caso di irregolarità essenziale, per un importo compreso tra l’1 per mille e l’1 percento del valore della gara.

L’Autorità procederà attraverso apposita determinazione a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità applicative delle nuove disposizioni normative

 

 

 

 

comunicato

A.N.A.C. – Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture – Consultazione on line – invio osservazioni entro il 20 novembre 2014

L’articolo 64, comma 4-bis, del Codice stabilisce che bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità.

Al fine di adempiere al disposto normativo, l’Autorità ha elaborato un modello per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari. Tale bando-tipo riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture ad eccezione dei servizi di pulizia per i quali occorre fare riferimento al bando-tipo n.1/2014.

Lo scopo del bando-tipo è quello di regolare gli aspetti comuni alle molteplici e diversificate tipologie di appalto presenti nel settore, così da omogenizzare i comportamenti delle stazioni appaltanti e semplificare l’attività di predisposizione della documentazione di gara, con benefici attesi in termini di maggiore partecipazione alle gare e riduzione del contenzioso.

Il bando-tipo potrà costituire il punto di riferimento per elaborare, anche sulla base delle osservazioni provenienti dagli operatori del mercato, modelli per ulteriori procedure o sistemi di affidamento, ovvero modelli specifici di settore su materie o ambiti che l’Autorità riterrà particolarmente rilevanti o critici.

Il modello assume la forma di uno schema disciplinare di gara nel quale, oltre a ad essere riprodotte le cause tassative di esclusione già indicate nella determinazione n. 4/2012, sono contenute le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara.

In particolare, il modello prevede l’aggiudicazione dei contratti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed evidenzia gli aspetti fondamentali delle procedure di affidamento, quali la necessità di effettuare un’attenta progettazione e programmazione dei servizi/forniture e di utilizzare strumenti volti a promuovere la concorrenza in gara e a favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 20 novembre 2014, ore 18.00, mediante la compilazione dell’apposito modulo formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 20.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

 

 

 

 

 

anac disciplianare tipo servizi e forniture premessa generale

 

Il modello si compone di un contenuto prescrittivo vincolante, in cui sono ricomprese le clausole relative alle cause tassative di esclusione, e di un contenuto prescrittivo discrezionale, riferito ad aspetti della procedura che devono necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara, ma per i quali residua – in capo alle stazioni appaltanti – un margine di discrezionalità nella definizione della relativa disciplina (ad esempio, in relazione alle modalità di effettuazione del sopralluogo ove sia previsto come obbligatorio)

 

Le parti a contenuto discrezionale devono essere compilate dalle stazioni appaltanti secondo le proprie specifiche esigenze, seguendo le istruzioni di compilazione riportate nel modello. In alcuni casi, nel bando-tipo, è già prevista una ipotesi di formulazione, ma la soluzione proposta, corrispondente ad una delle possibili soluzioni legittimamente adottabili, non è vincolante e pertanto potrà essere disciplinata diversamente dalle amministrazioni aggiudicatrici senza necessità di motivazione.

 

 

 

 

Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante, invece, sono riprodotte le informazioni che – secondo la normativa vigente – devono essere riportate nella documentazione di gara, tra cui, in primis, le cause di esclusione, nonché le ulteriori informazioni utili che, ai sensi dell’art. 64 del Codice, integrano il contenuto del bando di gara. Tali parti costituiscono il contenuto necessario del bando-tipo e sono derogabili dalle stazioni appaltanti previa specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di tassatività. Si chiarisce, pertanto, che le eventuali deroghe al bando-tipo, ancorché motivate, non potranno mai consistere nell’introduzione di clausole di esclusione contrastanti con il disposto del citato art. 46, comma 1-bis, atteso che le stesse sarebbero affette da nullità

 

 

 

 

 

anac il bandotipo per i contratti di servizi e forniture  aspetti generali

Conformemente al principio espresso nell’atto di determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, nel modello di disciplinare di gara è previsto, a pena di esclusione, l’obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38, comma 1, del Codice.

In tal senso si ribadisce l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5023) secondo cui, nelle procedure ad evidenza pubblica, l’omissione delle singole dichiarazioni previste dall’art. 38 del Codice rappresenta una autonoma violazione di legge sanzionabile, come tale, con l’esclusione dalla gara, senza che possano effettuarsi valutazioni circa la sussistenza in concreto del requisito.

                  è stata prevista una specifica attestazione in relazione a ciascuna delle condizioni soggettive indicate dalla norma

 

In particolare, con riferimento al requisito di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, nel modello di disciplinare si richiede di dichiarare tutte le condanne penali riportate, anche quelle per le quali il reo abbia beneficiato della non menzione

 

Tra le condizioni che consentono al concorrente in concordato preventivo con continuità aziendale di partecipare è prevista, tra le altre, l’indicazione, in sede di offerta, di una impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla gara che assuma in solido la responsabilità dell’esecuzione del contratto

 

 

In merito all’individuazione dell’ambito soggettivo degli obblighi dichiarativi, in conformità all’orientamento espresso dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si precisa che l’obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) del comma 1, dell’art. 38, sussiste anche per gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (cfr. C.d.S. ad. plen. 4 maggio 2012, n. 10 e 7 giugno 2012, n. 21), mentre, in relazione ai requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter), si precisa che nel caso di società di capitali in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci (C.d.S ad. plen. 6 novembre 2013, n. 24).

Riguardo, infine, ai procuratori speciali – in aderenza a quanto affermato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 16 ottobre 2013, n. 23, viene prevista la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere le relative dichiarazioni, fermo restando che il concorrente dovrà indicare, tra i soggetti nei cui confronti deve essere verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, anche gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, così come è previsto al paragrafo 15.3, lett. b), del modello di disciplinare.

 

 

anac contenuto della Busta A  documentazione amministrativa

 

ATTENZIONE:QUESTA E’ LA PARTE PIU’ IMPORTANTE DI TUTTO IL DISCIPLINARE

PERCHE’ NON VIENE MENZIONATO IL FATTO CHE PER OGNUNO DEGLI EVENTUALI INADEMPIMENTI, LA STAZIONE APPALTANE PUO’ RICHIEDERE LA SANZIONE PECUNIARIA ED ESCUTERE LA CAUZIONE PROVVISORIA??

 

EPPOI C’E’ QUESTO:

 

Il concorrente può inserire all’interno della busta “A”, in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

MA NON VI E’ OBBLIGO DI UTILIZZARE IL SISTEMA AVCPASS??? (TANTO PIU’ CHE TRA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E’ PRESENTE ANCHE IL PASSOE!!!!!!!!!!)

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura

(…)

a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

                  Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura

(…)

a pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1 d) del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 

in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;

c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

 

 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP

 

a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

 

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del Codice: 15.13]

a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

 

 

[Se è previsto il sopralluogo obbligatorio: 15.14]

 

a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi ovvero certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

 

anac disciplinare contenuto della Busta A  documentazione amministrativa

 

L’AUTORITA’ IGNORA LA DISPOSIZIONE DI CUI LEGGE 11 agosto 2014, n. 114

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari

(G.U. n. 190 del 18 agosto 2014)

<< Art. 39. (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

 

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

 

2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.>>

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono

a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, di almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;

a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

 

 

 

I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1 mediante copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo;

[Se tra i requisiti di capacità economica è previsto il fatturato globale/specifico: 2)]

2) quanto al requisito relativo al fatturato […globale/specifico…] di cui al precedente paragrafo 13.1.2) e/o 13.1.3), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;

[Se tra i requisiti di capacita tecnica è richiesta l’esecuzione di servizi/forniture analoghi: 3)]

3) quanto al requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.5), attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture:

i. se trattasi di servizi/forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;

ii. se trattasi di servizi/forniture prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

[Se tra i requisiti di capacita tecnica sono previste certificazioni: 4)]

4) quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6) e/o 13.1.7) mediante certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante l’adozione di misure equivalenti;

 

 

 

 

 

anac disciplinare verifica della documentazione amministrativa  contenuto della busta A

BRILLA PER LA SUA ASSENZA  QUALSIASI OSSERVAZIONE IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI ESCUTERE LA POLIZZA PROVVISORIA PER SANZIONE PECUNIARIA

ED INOLTRE, PUR CONFERMANDO L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DI LEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA DELL’AUTENTICA DI FIRMA, NON SI DICE SE LA SUA MANCANZA POSSA ESSERE CONSIDERATA “IRREGOLARITA’ ESSENZIALE” E COME TALE, FONTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Il paragrafo 11, “Cauzioni e garanzie richieste”, riporta le modalità di presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con particolare riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria

 

Con riferimento alla cauzione provvisoria prestata in forma di fideiussione, l’art. 75 del Codice prevede che la garanzia debba avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La medesima norma lascia poi alla stazione appaltante la possibilità di richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento

 

 

 

 

Nel modello di disciplinare è contemplata, altresì, la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere la cauzione con autentica della sottoscrizione. Nell’evidenziare la necessità di porre attenzione all’idoneità dei soggetti che rilasciano le suddette cauzioni, si segnala che l’esercizio di tale facoltà può fornire maggiori garanzie circa l’affidabilità dei soggetti che rilasciano le fideiussioni e che poi sono chiamati in sede di eventuale escussione della cauzione

 

Il modello riporta, infine, le condizioni per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva previste dagli artt. 75 e 113 del Codice

 

 

 

 

 

anac Cauzioni e garanzie

ANCHE NEL DISCIPLINARE NON VI E’ ALCUN CENNO ALLA POSSIBILITA’ DI ESCUTERE LA CAUZIONE PER SANZIONE PECUNIARIA

INOLTRE, PER L’AUTORITA’

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E’ FONTE DI ESCLUSIONE!

SE SI USANO I TESTI (VECCHIO) TIPO VANNO CANCELLATI I RIFERIMENTI ALLA MERLONI

E’ FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE RICHIEDERE L’AUTENTICA DEI POTERI DI FIRMA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari a …[2% o altra percentuale fino al 2% nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 75 del Codice] … dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € ..…[in cifre]……, … (euro……[in lettere]…….) e costituita, a scelta del concorrente

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione

LA FIDEIUSSIONE:

 

essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).

2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito

 

 

 

[Facoltativo: 3-4-5]

3) riportare l’autentica della sottoscrizione;

4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

 

 

 

 

 

anac disciplinare Cauzioni e garanzie

la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso, qualora superi il doppio dell’importo a base della gara, debba ritenersi non proporzionata e lesiva della concorrenza

le stazioni appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto di cui trattasi

 

Rientra, infatti, nella discrezionalità dell’amministrazione procedente la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza degli stessi e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (cfr. ex multis: C. Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8914; IV, 15 settembre 2006, n. 5377; V, 23 dicembre 2008, n. 6534; VI, 4 giugno 2009, n. 3448).

                  Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il modello riporta alcuni esempi ripresi dagli art. 41 e 42 del Codice. E’ facoltà della stazione appaltante inserire uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l’esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

 

il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria

 

Si evidenzia, inoltre, la necessità che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e accessorio in cui i servizi si suddividono

 

 

 

il disciplinare prevede il requisito relativo allo svolgimento di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di gara, con indicazione, a scelta della stazione appaltante, del numero, della tipologia e dell’importo minimo necessari per la partecipazione alla gara

 

Per il settore dei servizi in merito ai c.d. “servizi analoghi”, è opportuno che la stazione appaltante qualifichi nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati “equivalenti” a quelli oggetto di gara

 

Il modello di disciplinare prevede, altresì, ai sensi dall’art. 43 del Codice, la possibilità di inserire tra i requisiti di partecipazione eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizio o della fornitura.

 

E’ infine prevista, per le forniture, la possibilità che la stazione appaltante richieda ai concorrenti dei campioni di prodotto, descrizioni o fotografie dei beni da fornire di cui all’art. 42, comma 1, lett. l), del Codice.

 

 

 

 

 

anac requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

PRIMA DEBOLE INDICAZIONE SULL’AVVALIMENTO…

fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € …[in cifre]…, … (euro…[in lettere]…) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività

                  fatturato specifico per servizi/forniture di …[specificare la tipologia dei servizi/forniture]… riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € ..…[in cifre]……, … (euro……[in lettere]…….) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività

almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

 

 

 

 

 

anac disciplinare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Per la verifica del possesso dei requisiti si fa riferimento all’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Avcp con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, in applicazione dell’art. 6-bis, comma 3, del Codice. Si evidenzia che l’utilizzo del sistema è obbligatorio a far data dal 1° luglio 2014

ATTENZIONE: IL NUOVO RISCHIO DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA E’ IL MANCATO INSERIMENTO, DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO, DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REALE POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE NEL SISTEMA AVCPASS

INFATTI: La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.

 

 

 

 

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

 

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute

 

 

 

 

 

anac verifica dei requisiti di partecipazione

 

 

la stipulazione del contratto dovrà effettuarsi solo all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del. possesso dei requisiti prescritti

ATTENZIONE:GIOVA RICORDARE CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COMPORTA L’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Nel bandi-tipo sono riportate alcune clausole utili ad aumentare il livello di trasparenza delle procedure ed alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e corruzione negli appalti pubblici. Si evidenziano, in particolare, quelle previste dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) relative al rispetto dei protocolli di legalità tra stazione appaltante e prefetture e del codice di comportamento della stazione appaltante (cfr. par. 15.10.3-4 dello schema di disciplinare), ove presenti.

 

 

 

 

In relazione ai protocolli di legalità, si evidenzia la possibilità, per quelli di “nuova generazione” di introdurre la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c., connessa ad alcune tipologie di reati, secondo lo schema-tipo di cui all’allegato C delle “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” (cfr. protocollo A.N.AC. – Ministero dell’interno del 15 luglio 2014).

 

 

 

 

 

anac prescrizioni per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione

 

In tema di importo ed oggetto dell’appalto, si richiama il dovere delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali.

 

Un altro aspetto disciplinato nel primo paragrafo attiene alla flessibilità del contratto. A tale riguardo, tra le parti facoltative, è prevista, per i servizi, la possibilità di ricorrere alla c.d. “ripetizione di servizi analoghi”

 

Un ulteriore aspetto relativo alla flessibilità del contratto riguarda l’inserimento di eventuali condizioni particolari di esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 69 del Codice, che prevede, al riguardo, la richiesta di parere facoltativo all’Autorità (comma 3).

viene riportato l’importo posto a base di gara per i servizi/forniture oggetto d’appalto per la durata contrattuale, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

 

Nei documenti contrattuali, la stazione appaltante potrà, in caso di appalto di servizi, specificare la periodicità dei pagamenti/canoni

 

 

 

 

Il modello richiama l’attenzione sulla necessità di specificare le prestazioni oggetto dell’appalto con l’indicazione del CPV, nonché, in caso di servizi, le eventuali prestazioni a carattere principale e accessorio. Tale scomposizione rileva, come noto, ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti temporanei di tipo verticale.

 

Attenzione, inoltre, è posta sul tema della programmazione e progettazione del servizio/fornitura

 

 

 

 

 

anac oggetto ed importo dell’appalto

 

 

occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale

Tra i soggetti elencati è prevista anche la figura dell’aggregazione di imprese di rete

Nel paragrafo sono riportate le tipologie di soggetti individuate dall’art. 34 del Codice. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva

 

 

 

 

6. Soggetti ammessi alle gare

Nel paragrafo sono riportate le tipologie di soggetti individuate dall’art. 34 del Codice. Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione dell’Avcp del 21 ottobre 2010, n. 7)4

Tra i soggetti elencati è prevista anche la figura dell’aggregazione di imprese di rete. Nel paragrafo “Contenuto della busta A-documentazione amministrativa” sono disciplinate le modalità di partecipazione e di presentazione dei documenti che gli operatori economici aderenti al contratto di rete devono esibire ai fini dell’ammissione alla gara, secondo le indicazioni già fornite dall’Avcp nella determinazione del 23 aprile 2013, n. 3

 

 

 

 

 

anac soggetti ammessi alle gare

 

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara

 

 

 

 

operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

 

 

 

 

 

anac discliplinare soggetti ammessi alla gara

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato “Condizioni di partecipazione” richiamano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché le fattispecie di partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice

 

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).

 

 

 

 

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione). Secondo la norma citata “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

 

 

anac condizioni di partecipazione e divieto a contrarre con la pubblica amministrazione

 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano

 

le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

 

 

 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

 

 

 

anac disciplinare  condizioni di partecipazione e divieto a contrarre con la pubblica amministrazione

 

Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione degli operatori economici sul profilo del committente.

 

Come già chiarito dall’Avcp nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per gli appalti di servizi e forniture la stazione appaltante può prescrivere che la mancata effettuazione del sopralluogo sia a pena di esclusione qualora l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie

 

 

 

il paragrafo “chiarimenti” fornisce gli elementi di base che le stazioni appaltanti devono considerare per disciplinare eventuali richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici, con particolare riguardo alle modalità e ai termini per la presentazione degli stessi.

 

Il paragrafo 7 regolamenta le modalità di presentazione della documentazione da parte del concorrente mediante il richiamo alla disciplina prevista dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

 

 

 

 

 

anac visione documenti chiarimenti e comunicazioni e modalità presentazione documentazione

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere

 

Il sopralluogo su …[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture…] è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

 

 

 

 

osservazione

la mancata effettuazione del sopralluogo potrebbe comportare la sanzione pecuniaria e quindi essere  fonte di escussione della cauzione provvisoria?

 

 

 

 

 

anac discliplinare presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro … [cifre (…),. lettere (….)] ….

 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.

 

 

 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;

 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza

 

 

 

 

 

anac discliplinare modalità di presentazione della documentazione

Il concorrente deve indicare nell’offerta le parti dei servizi o della fornitura che intende eventualmente subappaltare, comunque di importo non superiore al 30% del totale.

Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara

 

Conformemente a quanto già affermato dall’Avcp nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, infatti, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto.

 

 

 

Il superamento, in sede di offerta, delle percentuali di ammissibilità del subappalto o comunque dei limiti entro cui lo stesso è riconosciuto, non comporta l’esclusione del concorrente, potendo al più comportare l’esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione

 

 

 

 

 

anac subappalto

 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato

 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale

 

 

 

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

[o in alternativa]

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore

 

 

 

 

 

anac disciplinare subappalto

 

Non si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di una/due sola/e offerta/e valida/e, che non verrà/verranno aperta/e.

[o in alternativa]

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.

 

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

 

 

 

L’offerta vincolerà il concorrente per …[indicare il numero dei giorni; (almeno 180 giorni)]… dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta ossia …………………., salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito alla pagina ……………………………….

 

 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di …[indicare il numero dei giorni; (almeno 35 giorni)]… giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

 

 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti

 

 

 

 

 

anac disciplinare ulteriori disposizioni

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore [……. del giorno ……, esclusivamente all’indirizzo …. ]. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste

                  Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

1) “A – Documentazione amministrativa”;

2) “ B – Offerta tecnica”;

3) “ C – Offerta economica”

 

 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara

 

 

 

 

 

anac disciplinare modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

 

Il paragrafo 16 contiene indicazioni generali circa il contenuto della busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, che dovranno essere specificati e articolati dalla stazione appaltante in relazione al caso specifico, fornendo degli esempi quali una relazione tecnica dei prodotti/servizi offerti.

 

Il paragrafo 17 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta “C-offerta economica”. Nella busta deve essere contenuta l’offerta economica, predisposta secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, nella quale devono essere riportati il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerti, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi, e gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice, che l’impresa ritiene di dover sostenere.

                  Viene specificando che, in ogni caso, la proposta tecnico-organizzativa del concorrente deve essere formulata con riferimento ai criteri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante.

Si evidenzia, infine, la facoltà per stazione appaltante di prevedere che la relazione tecnica sia sviluppata entro un certo numero di pagine; tuttavia, tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara (cfr. parere di precontenzioso dell’Avcp del 16 giugno 2010, n. 119).

 

 

 

Un esempio di modalità di presentazione dell’offerta economica è illustrato nell’allegato 1 al disciplinare. In esso il concorrente riporta, oltre alle generalità del soggetto/soggetti che sottoscrive/sottoscrivono l’offerta, il prezzo complessivo ed il ribasso offerti ed una serie di dati, potenzialmente utili per gli appalti di servizi, relativi alla composizione del prezzo, ed in particolare il numero del personale impiegato, la qualifica, il livello, la retribuzione per ciascun livello, il costo complessivo della manodopera, i costi per i prodotti, macchinari e attrezzature e i costi della sicurezza di cui al suddetto art. 87

 

anac contenuto della busta B  offerta tecnico-organizzativa  e busta C  offerta economica

 

La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione, [specificare il contenuto della busta .. es. una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale., che l’impresa ritiene di dover sostenere.

                  Inserire riferimenti a criteri di valutazione tecnica, es: la relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara, ….]…… . Tutti i […prodotti/servizi…..] proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato prestazione e descrittivo, pena l’esclusione dalla procedura di gara..

 

 

 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore

 

anac disciplinare contenuto della busta B  offerta tecnico-organizzativa 

 

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta secondo il modello… [riportare i riferimenti del modello/schema/allegato] … al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

b) ► il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

c) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;

[Facoltativo: 17.1 lett. d)]

d) ► ….[eventuali ulteriori specifiche della formulazione dell’offerta]

                  L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1

 

 

 

L’allegato al presente disciplinare … [fornire estremi dell’allegato o eventuale altro documento o paragrafo del Capitolato descrittivo prestazionale o del progetto]… riporta i dati tecnici relativi … [indicare gli elementi cui l’allegato si riferisce; es. all’edificio/edifici oggetto dell’appalto] … utili per la determinazione dell’offerta, tra i quali …[ es. i dati relativi al personale addetto attualmente operante nel servizio oggetto dell’appalto] …

 

[Facoltativo: 17.4]

17.4. All’interno della busta “C–offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura … [inserire dicitura : es. “gara per …. – Giustificazioni”]…

anac disciplinare contenuto della busta C  offerta economica 

Il paragrafo 18 rubricato “Procedura e criterio di aggiudicazione” disciplina la procedura con cui si determina l’aggiudicazione del contratto. In esso è inserito il sotto-paragrafo denominato “Operazioni di gara”, nel quale è riportata la sequenza delle operazioni di gara.

Tali operazioni hanno inizio con la prima seduta pubblica, dedicata alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all’apertura della documentazione amministrativa, proseguono con il sorteggio ai sensi dell’art. 48 del Codice, con l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, con la lettura dei punteggi attribuiti in seguito alla valutazione delle stesse e, infine, con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Le ultime operazioni di gara riguardano la verifica di anomalia dell’offerta, la formazione della graduatoria di gara e l’individuazione dell’offerta migliore. I dettagli di tali ultime operazioni sono riportati nel disciplinare ai sotto-paragrafi 18.6.

Il criterio di aggiudicazione individuato nel disciplinare è l’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo. Si noti che tale criterio appare centrale per il legislatore comunitario (cfr. artt. 67 e 68 della direttiva 2014/24), il quale suggerisce alle stazioni appaltanti di valutare le offerte non solo sulla base del prezzo ma anche tenendo conto di uno o più fattori qualitativi6. A seconda del servizio o del prodotto da acquisire, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita, per esempio l’offerta di servizi di consulenza/formazione ovvero di sostituzione, riparazione o manutenzione, o, ancora ad elementi di natura ambientale o sociale (cfr. considerando 93 della direttiva). Anche nel caso in cui l’offerta sia individuata sulla base del prezzo o del costo la direttiva suggerisce di seguire un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’art. 68. E’ auspicabile che le stazioni appaltanti tengano presente tale approccio al fine di minimizzare non solo i costi (immediati) di acquisizione del bene/servizio ma anche i costi (futuri) di utilizzazione, quali i costi connessi ai consumi di energia e di altre risorse, alla manutenzione, alla raccolta e riciclo delle materie utilizzate e, più in generale, ai costi imputati alle c.d. “esternalità ambientali”, come l’inquinamento, legate all’utilizzo dei prodotti/servizi.

 

 

 

Si sottolinea che la stazione appaltante è del tutto libera di utilizzare uno degli altri metodi di cui al punto I) del medesimo Allegato P, quali i metodi AHP, TOPSIS, o altri metodi multicriteri/multi-obiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica

 

Si evidenzia, inoltre, l’opportunità di procedere alla c.d. “riparametrazione” qualora nessun concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico previsto nel bando di gara

 

 

 

 

 

anac procedura e criterio di aggiudicazione

 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui…[inserire estremi del paragrafo o allegato in cui sono riportati i criteri di valutazione tecnica…]… mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso … [indicare l’indirizzo] … il giorno …….., alle ore ……… e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi

 

 

 

La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

 

La Commissione procederà, poi, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ad effettuare, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.

 

La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.

 

 

 

 

 

anac disciplinare criterio di aggiudicazione e Operazioni di gara

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnico-organizzativa”, procederà alla assegnazione coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di cui … [indicare riferimenti dell’allegato/documento in cui sono indicati i parametri; es: vedi esempio di allegato 2] … .

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata:

mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;[o in alternativa]mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica e della matrice triangolare di cui all’allegato P al Regolamento [punto II), a), 2].[o in alternativa]mediante il metodo …[…inserire descrizione del metodo…]… di cui al punto II dell’allegato P al Regolamento.[Se prevista l’attribuzione discrezionale dei coefficienti: 18.4.3

 

 

 

Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste “C-Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

 

 La Commissione provvede poi, in seduta riservata, ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula ….[scegliere una tra la formula di cui alla tabella 6 e di cui alla tabella 7].

 

La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.

 

 

 

 

 

anac disciplinare valutazione dell’offerta tecnica  ed economica

In merito alla verifica di congruità delle offerte, il disciplinare richiama, in primo luogo, l’art. 86, comma 2, del Codice, in base al quale “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”

Quanto al procedimento da seguire, nel disciplinare viene riportata la disciplina dettata dall’art. 88 del Codice nonché quella dell’art. 121 del Regolamento. Infatti, l’art. 284 del Regolamento stabilisce che per gli appalti di servizi e forniture si applica quanto previsto per i lavori pubblici dall’art. 121. Tale disposizione stabilisce che “nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.”

 

 

 

In base alla norma in esame, il soggetto deputato allo svolgimento della verifica di anomalia è individuato nella figura del responsabile del procedimento, il quale potrà avvalersi della commissione di gara, qualora costituita, o degli uffici e degli organismi tecnici della stazione appaltante (cfr. anche C.d.S., adunanza plenaria del 29 novembre 2012, n. 36).

 

le giustificazioni alle offerte presentate possono riguardare vari elementi, quali, a titolo esemplificativo, quelli indicati nell’art. 87, comma 2, del Codice, relativi al metodo di prestazione del servizio, alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi.

 

le tabelle relative al costo del lavoro hanno un valore meramente ricognitivo del costo formatosi in un certo settore merceologico

 

il mancato rispetto dei minimi previsti non determina l’automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell’offerta che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di redditività della prestazione

 

 

 

 

 

anac verifica di anomalia delle offerte

 

 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili

 

 

 

d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di …[indicare il numero di gg., minimo 15 (quindici)]… giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di …[indicare il numero di gg – minimo 5 (cinque)]… giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

h) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

i) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;

j) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile

  

 

anac disciplinare verifica di anomalia delle offerte

Lazzini Sonia

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