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Indice
- 1. La questione: violazione di legge in relazione agli art. 175 e 629-bis cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la dichiarazione di domicilio esclude l’incolpevole mancata conoscenza del processo ai fini della rescissione del giudicato
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1. La questione: violazione di legge in relazione agli art. 175 e 629-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Milano rigettava un’istanza di remissione in termini e di rescissione del giudicato proposta in relazione ad una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile, in ordine a taluni casi di evasione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’istante, deducendo violazione di legge in relazione agli art. 175 e 629-bis cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato- deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l’imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della “vocatio in iudicium” presso l’originario domicilio indicato.
3. Conclusioni: la dichiarazione di domicilio esclude l’incolpevole mancata conoscenza del processo ai fini della rescissione del giudicato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la dichiarazione di domicilio esclude l’incolpevole mancata conoscenza del processo ai fini della rescissione del giudicato.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito, e ciò sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di rescissione del giudicato, va esclusa l’incolpevole mancata conoscenza del processo quando l’imputato ha dichiarato domicilio nelle indagini preliminari, poiché ciò comporta una presunzione di conoscenza del procedimento e legittima il giudice a procedere in sua assenza dopo regolare notifica.
Alla luce di quanto statuito in tale approdo ermeneutico, pertanto, è sconsigliabile sostenere tale incolpevole conoscenza in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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