La regolamentazione delle spese di lite nei giudizi di divisione endoesecutiva ha sollevato, negli anni, questioni delicate, specie per la posizione del creditore procedente. La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 12500 del 2025, è tornata sul tema ribadendo principi rilevanti in materia di soccombenza, compensazione e tutela dell’interesse del ceto creditorio. La pronuncia rappresenta un importante chiarimento operativo, con ricadute concrete per la prassi forense. Per un supporto al professionista abbiamo pubblicato il Formulario commentato dell’esecuzione forzata – Tutti i modelli di atti del processo esecutivo aggiornati a Riforma Cartabia e correttivo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La natura della divisione endoesecutiva
Il procedimento trae origine da una tipica esecuzione immobiliare, nella quale il bene pignorato risultava in comunione tra più soggetti. Per poter proseguire con la vendita forzata, il Tribunale ha rilevato la necessità di procedere preliminarmente alla divisione del bene. Si è quindi formato un autonomo giudizio divisorio, strettamente strumentale all’esecuzione sospesa.
È questa la peculiarità della cosiddetta “divisione endoesecutiva”: un giudizio che nasce dall’esigenza di rendere possibile l’espropriazione forzata e che non coincide con le comuni azioni di divisione tra condividenti, ma si colloca come fase incidentale dell’esecuzione. In tale contesto, il creditore procedente assume una posizione distinta, che non può essere equiparata a quella dei comproprietari del bene. Per un supporto al professionista abbiamo pubblicato il Formulario commentato dell’esecuzione forzata – Tutti i modelli di atti del processo esecutivo aggiornati a Riforma Cartabia e correttivo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Le vicende processuali e la decisione della Corte d’Appello
La vicenda ha attraversato passaggi complessi: integrazione del contraddittorio nei confronti di comproprietari e creditori ipotecari, interruzione per decesso di una parte, difficoltà nella riassunzione, fino alla dichiarazione di estinzione del giudizio. Dopo un primo ricorso in Cassazione e il rinvio, la Corte d’Appello di Roma, preso atto di un accordo transattivo tra il creditore e uno dei debitori, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione integrale tra il creditore e gli altri condividenti, giustificandola con l’“esito complessivo del giudizio” e con la “natura necessitata del procedimento divisorio”. Una motivazione che ha generato il successivo ricorso per cassazione.
3. Il principio affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, richiamando il precedente orientamento (ord. n. 2787/2023) e ribadendo che, nei giudizi di divisione endoesecutiva, il regime delle spese non segue la logica ordinaria delle azioni divisorie.
Il principio espresso è chiaro: le spese devono essere regolate dal criterio della soccombenza, poiché il creditore procedente non è un condividente, ma agisce per assicurare il buon esito dell’esecuzione e, indirettamente, per la tutela dell’interesse di tutti i creditori. Le spese da lui sostenute – comprese quelle processuali – devono quindi essergli rimborsate.
La Cassazione ha censurato la Corte d’Appello per aver disposto la compensazione in assenza dei presupposti, avendo trascurato la natura strumentale del giudizio e il ruolo peculiare del creditore.
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4. Il profilo sanzionatorio e gli altri motivi
Un ulteriore aspetto trattato riguarda l’applicazione dell’art. 89 c.p.c. La Cassazione ha ordinato la cancellazione di espressioni offensive contenute nel ricorso, confermando che tale sanzione, di natura preventiva e disciplinare, può operare anche nei giudizi di legittimità. Tuttavia, la richiesta di risarcimento per danno morale è stata respinta per genericità e mancanza di prova.
Quanto agli altri motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto corretta la compensazione tra creditore e debitore legata all’accordo transattivo, e ha dichiarato in parte inammissibili le ulteriori censure.
5. Indicazioni operative per avvocati e professionisti
- Spese a carico dei condividenti: nelle divisioni endoesecutive, le spese sostenute dal creditore procedente devono essere rimborsate secondo il criterio della soccombenza. È opportuno che gli avvocati lo evidenzino nelle proprie difese per evitare indebite compensazioni.
- Differenza rispetto alle divisioni ordinarie: occorre sottolineare la distinzione strutturale del procedimento. L’applicazione analogica del regime delle divisioni tra condividenti sarebbe erronea.
- Transazioni e compensazioni: la compensazione delle spese può trovare giustificazione solo in presenza di accordi transattivi tra creditore e debitore.
- Art. 89 c.p.c. nei giudizi di legittimità: la Cassazione conferma che le espressioni sconvenienti negli atti difensivi possono essere sanzionate anche in sede di legittimità. Gli avvocati devono dunque mantenere un linguaggio rispettoso e misurato, pena la cancellazione e la possibile responsabilità disciplinare.
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