È attualmente all’esame del Senato della Repubblica un disegno di legge con cui si introducono diverse misure, di ordine penale, in materia di divieto di occultamento del volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, vale a dire il progetto di legge AS n. 1823.
In particolare, codesto disegno di legge “nasce dall’esigenza di intervenire in una materia particolarmente delicata, nella quale si intrecciano profili di ordine e sicurezza pubblica, principi costituzionali, tutela della dignità della persona e processi di integrazione sociale” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 1). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Occultamento del volto: perché nasce il nuovo disegno di legge
- 2. Stop ai “giustificati motivi”: cosa cambia nel divieto di coprire il volto
- 3. Costrizione a coprirsi il volto: il nuovo reato e le pene previste
- 4. Cittadinanza e reato di occultamento: quando scatta il divieto
- Ti interessano questi contenuti?
1. Occultamento del volto: perché nasce il nuovo disegno di legge
Più nel dettaglio, le motivazioni, che hanno indotto taluni parlamentari a presentare il progetto di legge in questione, sono di triplice natura.
La prima riguarda “la necessità di garantire certezza applicativa alla normativa vigente in materia di divieto di occultamento del volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, attualmente disciplinata dall’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 1).
“La seconda motivazione risiede nel contesto europeo” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 1), dal momento che l’“adozione, da parte del Parlamento italiano, di una disciplina analoga a quella già vigente in altri Stati membri dell’Unione europea–in Francia dal 2010–rafforzerebbe la posizione dell’Italia nel dialogo istituzionale europeo, consolidando un orientamento comune volto alla tutela dei principi fondamentali condivisi” (ibidem, p. 1).
“La terza e più rilevante motivazione attiene alla tutela della dignità e della libertà delle donne” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 1), dato che la proposta normativa in questione “si fonda sul principio, sancito dalla Costituzione italiana e dai valori comuni dell’Unione europea, secondo cui non è accettabile che una donna sia indotta o costretta a comportamenti o forme di abbigliamento che la pongano in una condizione di sottomissione o discriminazione” (ibidem, 1), e ciò in considerazione del fatto che, visto che il “rispetto della libertà personale e dell’eguaglianza sostanziale tra uomo e donna costituisce un cardine dell’ordinamento repubblicano” (ibidem, 1), in “tale prospettiva, la costrizione all’occultamento del volto viene considerata non già come una libera espressione individuale, bensì–ove imposta–come manifestazione di una condizione di subordinazione incompatibile con i valori costituzionali e con i princìpi di integrazione sociale” (ibidem, 1).
Individuate, per sommi capi, le ragioni che hanno indotto alcuni senatori a ideare un siffatto progetto normativo, non resta che esaminare le norme ivi prevedute, una per una. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Stop ai “giustificati motivi”: cosa cambia nel divieto di coprire il volto
L’art. 1, co. 1, disegno di legge AS n. 1823 modifica l’art. 5 della legge n. 152 del 1975 nei seguenti termini: “All’articolo 5 della legge 22 maggio1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, le parole: «senza giustificato motivo» sono sostituite dalle seguenti: «compresi gli indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto, infine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del primo comma per le manifestazioni a carattere sportivo, il divieto di cui al presente articolo non si applica nei luoghi di culto, nei casi in cui l’occultamento del viso è necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l’uso del casco è previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento»”.
Dunque, per effetto di siffatte modificazioni, da un lato, si “espunge il riferimento ai giustificati motivi che possano consentire di celare il proprio volto, vietando espressamente anche gli indumenti o gli accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa, e indicando in modo chiaro e inequivocabile i casi di esclusione del divieto, in modo da evitare che sul punto possano esservi interpretazioni difformi” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 1 e p. 2), visto che, se la “formulazione attuale, che consente l’occultamento del volto in presenza di «giustificati motivi», ha nel tempo generato incertezze interpretative, rimettendo alla valutazione caso per caso dell’autorità giudiziaria e delle Forze dell’ordine l’individuazione delle situazioni legittimanti”(ibidem, 1) e, per firmatari del presente progetto di legge, tale “margine interpretativo rischia di determinare applicazioni disomogenee sul territorio nazionale”, con “il presente intervento normativo si intende pertanto eliminare queste ambiguità, chiarendo in modo espresso e inequivocabile l’ambito del divieto e le relative eccezioni, al fine di assicurare uniformità applicativa e maggiore efficacia nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” (ibidem, 1).
“In particolare, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 5 per le manifestazioni a carattere sportivo, si stabilisce che il divieto non si applichi nei luoghi di culto, nei casi in cui l’occultamento del viso sia necessario per proteggere la salute propria o di terzi, nei casi in cui l’uso del casco sia previsto dalle norme in materia di sicurezza stradale nonché nello svolgimento di attività artistiche o di intrattenimento” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 3).
3. Costrizione a coprirsi il volto: il nuovo reato e le pene previste
L’art. 2 del disegno di legge AS n. 1823 introduce una nuova norma incriminatrice, vale a dire l’art. 612-ter.1 cod. pen., rubricato “Costrizione all’occultamento del volto”, il quale prevede quanto sussegue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna o di una persona con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Se il reato è commesso a danno di un minore o da uno dei genitori di un minore a danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile”.
Dunque, per effetto di siffatta disposizione codicistica, si sanziona, “con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 3), sempreché il fatto non costituisca un reato più grave (da qui la natura sussidiaria dell’illecito penale qui in esame), chiunque (e, dunque, si tratta di un reato comune), costringa taluno all’occultamento del volto mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, o in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Ciò posto, sempre “con riguardo alle finalità già sopra espresse, viene previsto l’aumento della pena della metà (e, quindi, si tratta di un aggravante speciale ad effetto speciale ndr.) se il fatto è commesso a danno di un adonna, di un minore o di persona disabile” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 3).
“Infine, come già previsto nel nostro ordinamento per altri reati, quale ad esempio quello di violenza sessuale, si prevede che se il reato è commesso in danno di un minore o da uno dei genitori in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblicane dà notizia al tribunale per i minorenni minorennianche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 3).
Ebbene, tali “articoli disciplinano i provvedimenti che il giudice, valutati gli elementi del singolo caso e sempre nell’interesse del minore, può adottare nei casi di condotta pregiudizievole dei genitori nei confronti dei figli: rispettivamente, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento dalla residenza familiare” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 3), dal momento che si ritiene come “tale costrizione sia indice di un ambiente familiare non consono aduna serena crescita psico-fisica del minore e rappresenti un comportamento genitoriale non adeguato e funzionale ad una sua integrazione nella comunità” (ibidem, p. 3).
4. Cittadinanza e reato di occultamento: quando scatta il divieto
L’art. 3, co. 1, disegno di legge AS n. 1823 interviene sulla legge n. 91 del 1992 nei seguenti termini: “Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: b) all’articolo 9.1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «a-bis) la condanna per il delitto di cui all’articolo 612-ter.1 del codice penale»; «1–bis. L’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 9 è precluso in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 612-ter.1 del codice penale».”.
Tal che, alla luce di siffatte modificazioni, si “prevede quale causa ostativa per l’ottenimento della cittadinanza italianala condanna per il reato di costrizione all’occultamento del volto introdotto dall’articolo 2 del presente disegno di legge, considerato quale palese atteggiamento in contrasto con il percorso di integrazione nella nostra comunità” (Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge AS n. 1823, p. 3).
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento