Disegno di legge caregiver familiari: riconoscimento, tutele e primi strumenti economici

Approvato il ddl caregiver, che prevede un quadro normativo per chi assiste, ogni giorno, un familiare con disabilità o non autosufficiente.

Redazione 14/01/26
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari”. L’obiettivo dichiarato è costruire un quadro giuridico organico che riconosca, anche sul piano normativo, il valore sociale ed economico dell’assistenza prestata in ambito domestico e a titolo gratuito a favore di congiunti con disabilità o non autosufficienti (caregiver). In materia, il Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti, curato dall’avv. Rocchina Staiano, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come una guida completa e aggiornata sulla disciplina delle prestazioni assistenziali e previdenziali in favore di soggetti invalidi, inabili e disabili.

Indice

1. Un sostegno economico nazionale, mirato alle situazioni più critiche


Tra gli elementi più rilevanti è prevista l’istituzione di un contributo economico nazionale erogato dall’INPS, fino a un massimo di 400 euro mensili. La misura ha un’impostazione selettiva: il beneficio è destinato prioritariamente a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima, e in presenza di una condizione reddituale particolarmente bassa, indicata nel testo in un reddito inferiore a 3.000 euro annui.
La scelta di un intervento “mirato” esprime una logica di tutela graduata, che concentra le risorse sui caregiver che affrontano carichi assistenziali più impegnativi e, al contempo, dispongono di minori strumenti economici. In questa cornice, l’INPS non è soltanto l’ente erogatore, ma anche il perno amministrativo del sistema, chiamato a garantire gestione uniforme e controllo della spesa. In materia, il Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti, curato dall’avv. Rocchina Staiano, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come una guida completa e aggiornata sulla disciplina delle prestazioni assistenziali e previdenziali in favore di soggetti invalidi, inabili e disabili.

VOLUME

Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti

Con formulario e schemi, aggiornato al nuovo accertamento della disabilità/invalidità civile introdotto dal D.Lgs. 62/2024, come modificato dalla Legge 207/2024, e a tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali 2025 dell’inabile al lavoro, della persona non autosufficiente, dell’invalido, del sordo e del cieco civile. Il volume analizza soggetti, procedimenti e prestazioni per offrire supporto al professionista che deve definire le opzioni disponibili per ottenere le provvidenze economiche o difendersi in un processo previdenziale.Numerose sono le novità della presente edizione:• le prestazioni assistenziali e previdenziali degli invalidi civili e dei disabili aggiornate al 2025• i limiti di reddito per le prestazioni previdenziali agli invalidi, inabili e alle persone non autosufficienti• gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di assegno sociale e soggetti beneficiari• le novità in materia di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere, e malattia professionale• le prestazioni previdenziali degli invalidi di guerra aggiornate al 2025. Rocchina StaianoAvvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

 

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2. Raccordo con le tutele territoriali: verso un sistema più coerente


Il disegno di legge prevede inoltre disposizioni di raccordo tra tutele statali e tutele territoriali. Il punto è rilevante perché, in un ambito come quello dell’assistenza familiare e della non autosufficienza, la protezione effettiva del caregiver spesso dipende dall’interazione fra misure nazionali e strumenti locali.
Il raccordo annunciato va letto come una clausola di coerenza del sistema: non si tratta solo di “aggiungere” una tutela, ma di renderla compatibile con quanto già previsto a livello territoriale, evitando sovrapposizioni, vuoti di protezione o disparità di trattamento. È un passaggio cruciale per trasformare il riconoscimento del caregiver in un diritto concretamente fruibile.

3. Riconoscimento formale e iscrizione: uniformità di trattamento e certezza del diritto


Per assicurare uniformità di trattamento e certezza del diritto, il testo prevede la definizione delle modalità operative per il riconoscimento della figura del caregiver, e per la sua eventuale revoca o sostituzione. L’INPS gestirà le procedure di accettazione del soggetto individuato, assicurando un monitoraggio costante del limite di spesa.
Questo impianto introduce un elemento di particolare rilievo: la tutela non è concepita come generica “presa d’atto” della cura, ma come un rapporto formalizzato, con regole di accesso e di aggiornamento. In prospettiva, la procedura di riconoscimento diventa il presupposto tecnico per legare il caregiver a misure economiche e, soprattutto, a possibili ulteriori tutele, anche in ambito previdenziale e lavorativo.

4. Il caregiver nel “progetto di vita” e nel PAI: la certificazione come chiave di accesso alle future tutele


Il disegno di legge interviene sui decreti legislativi 15 marzo 2024, n. 29 e 3 maggio 2024, n. 62, rendendo obbligatorio l’inserimento nel “progetto di vita” e nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI):

  • del nominativo di chi presta assistenza;
  • del relativo carico assistenziale orario.

Questa “certificazione” non è un dettaglio amministrativo: nel modello delineato, la formalizzazione nel progetto di vita e nel PAI è indicata come presupposto necessario per l’accesso a future tutele previdenziali e agevolazioni lavorative. In altri termini, l’ordinamento inizia a “misurare” e rendere tracciabile la cura familiare, trasformandola in un dato riconosciuto e spendibile, almeno come condizione di base per interventi successivi.

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5. Chi può essere riconosciuto caregiver: perimetro familiare e rete di protezione certa


Il provvedimento definisce l’ambito soggettivo entro cui può essere individuata la figura del caregiver, includendo:

  • coniuge;
  • parti dell’unione civile;
  • conviventi di fatto;
  • parenti entro il secondo grado;
  • affini entro il terzo grado in casi specifici.

La delimitazione serve a consolidare una rete di protezione “certa e legalmente riconosciuta” attorno alla persona con disabilità, con l’obiettivo di evitare ambiguità e conflitti (soprattutto quando l’assistenza è condivisa o si modifica nel tempo), e di collegare la tutela a una relazione familiare o parafamiliare qualificata.

6. Manovra 2026 e fondo caregiver: risorse confermate, piena operatività dal 2027


Nel quadro complessivo si colloca anche quanto previsto dalla manovra 2026, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale. In particolare, al comma 227 è stata confermata l’istituzione di un fondo dedicato al finanziamento di iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ma con una scansione temporale che incide direttamente sull’effettività della misura.
Il testo, per come riportato, prevede:
“È istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.”
Il dato centrale è che il fondo, pur istituito e finanziato, sarà effettivamente “cospicuo” e disponibile a regime solo dal 2027, mentre per il 2026 la dotazione indicata è più contenuta. Questo elemento temporale è decisivo: la riforma e le misure di sistema si muovono verso un riconoscimento più pieno, ma la sostenibilità finanziaria e l’ampiezza delle iniziative risultano legate alla piena operatività delle risorse dal 2027.

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