Diritto internazionale privato: caso pratico in tema di ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della

Marra Alfonso 12/04/12
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Il provvedimento della Corte di Appello di riconoscimento in Italia di provvedimento giurisdizionale straniero (sentenza, ordinanza, decreto) è ricorribile in Cassazione e non dinanzi alla medesima Corte di Appello.

Pertanto, è priva di qualunque fondamento giuridico la tesi secondo la quale, avverso il provvedimento della Corte di Appello di riconoscimento di provvedimento giurisdizionale straniero, l’impugnazione debba essere proposta dinanzi alla stessa suddetta Corte di Appello.

Quindi l’eccezione di controparte Caia relativa all’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal sig. Tizio è palesemente dilatoria, priva di alcun pregio e destituita di ogni fondamento giuridico, per le seguenti ragioni.

A) Il Regolamento CE n. 44/2001, al Capo III Sezioni 1 e 2, opera una ben chiara differenza tra il concetto di riconoscimento ed il concetto di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, per i quali sono previste due procedure ben diverse tra loro.

Si parla di esecuzione, quando non vi è contestazione del provvedimento giurisdizionale straniero oppure quando non si ha interesse a procedere ad esecuzione forzata (ad esempio, quando si tratta di un provvedimento relativo allo status di una persona, semplicemente da far annotare presso l’Ufficio di stato civile).

In questo caso, la parte interessata presenta un’istanza dinanzi al Giudice competente ex allegato II del Regolamento CE n. 44/2001 (per l’Italia la Corte di Appello), affinchè la decisione straniera venga dichiarata esecutiva.

A seguito di questa istanza, la decisione relativa all’istanza, intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività, è immediatamente comunicata al richiedente e notificata o comunicata all’altra parte contro la quale è richiesta l’esecuzione.

Avverso tale decisione, può essere proposto ricorso entro il termine di un mese dalla notificazione della stessa, dinanzi al Giudice competente ex allegato III del suddetto Regolamento (per l’Italia la Corte di Appello) e, successivamente, dinanzi al Giudice competente ex allegato IV del suddetto Regolamento (per l’Italia la Suprema Corte di Cassazione).

Invece, si parla di riconoscimento, quando vi è contestazione del provvedimento giurisdizionale straniero oppure quando si ha interesse a procedere ad esecuzione forzata.

In questo caso, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento può far constatare che la decisione deve essere riconosciuta e il ricorso, presentato dinanzi al Giudice competente ex allegato III del Regolamento CE n. 44/2001 (per l’Italia la Corte di Appello), deve essere notificato all’altra parte contro la quale è richiesta l’esecuzione, la quale può opporsi dinanzi allo stesso Giudice (appunto, per l’Italia la Corte di Appello) e, successivamente, dinanzi al Giudice competente ex allegato IV (appunto, per l’Italia la Suprema Corte di Cassazione).

B) Ebbene, quindi, controparte **** cade in un palese errore di interpretazione giuridica:

1) la sig.ra **** ha presentato dinanzi alla Corte di Appello un ricorso teso ad ottenere non una dichiarazione di esecutività, bensì il riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale inglese (sempre contestato dal sig. Tizio), tanto è vero che ella ha notificato al sig. Tizio (suo ex marito) non il ricorso con pedissequa dichiarazione di esecutività, bensì il ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza, che ha dato quindi inizio al vero e proprio processo celebratosi dinanzi alla Corte di Appello;

2) è manifestamente evidente che trattasi di riconoscimento e non di semplice dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero, atteso che la sig.ra **** ha presentato dinanzi al Tribunale civile (peraltro incompetente ex art. 669 ter c.p.c.), ricorso per sequestro conservativo dell’abitazione del sig. Tizio, proprio al fine di procedere, successivamente, all’esecuzione forzata sulla stessa;

3) il carattere di riconoscimento e non di semplice dichiarazione di esecutività del provvedimento straniero si riscontra, altresì, in maniera assolutamente chiara ed inequivocabile dallo stesso provvedimento della Corte di Appello, laddove a pag. 6, nel P.Q.M., testualmente è scritto: << dichiara che deve essere riconosciuta ed è esecutiva nell’ordinamento giuridico e nel territorio italiano l’ordinanza pronunciata dalla … (Corte del Regno Unito) il …, nel procedimento iscritto al n. … tra **** e

Tizio >>;

4) il termine di impugnazione di un mese è previsto nel caso in cui trattasi di dichiarazione di esecutività, in cui il contraddittorio è differito ed eventuale (l’art. 41 del Regolamento CE n. 44/2001 infatti recita: << La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni >>) non certo nel caso del riconoscimento, in cui, invece, il contraddittorio è immediato e la cui decisione va impugnata nei modi e nei termini ordinari.

Diversamente opinando, proprio non si comprende che senso abbia avuto il vero e proprio giudizio celebratosi dinanzi alla Corte di Appello: ragionando per assurdo, tale organo giurisdizionale avrebbe dovuto emettere una dichiarazione di esecutività, contro cui il sig. Tizio avrebbe potuto proporre opposizione nel termine di un mese; invece, nei fatti la Corte di Appello ha semplicemente fissato la prima udienza, non concedendo alcuna dichiarazione di esecutività e, a fronte di ciò, il sig. Tizio poteva semplicemente costituirsi e difendersi, come in effetti correttamente ha fatto.

Tra l’altro, ancora ragionando per assurdo, è il caso di osservare che controparte in maniera palesemente errata sostiene che l’impugnazione del sig. Tizio sarebbe fuori termine perchè effettuata oltre il mese (dalla notificazione della stessa): ma di quale notificazione parla?

La sig.ra **** non ha MAI notificato al sig. Tizio la decisione della Corte di Appello.

Infatti, guardacaso, controparte **** non indica in quale data sarebbe avvenuta tale notificazione, nè produce, al riguardo, alcuna relazione di notifica: appunto perchè tale notificazione non è mai stata effettuata;

5) dunque l’impugnazione da farsi ex art. 43 Regolamento CE n. 44/2001 dinanzi al Giudice competente ex allegato *** (per l’Italia la Corte di Appello) è appunto quella che il sig. Tizio ha già proposto al momento della costituzione in giudizio in quel processo, non certo una “seconda” impugnazione sempre dinanzi alla medesima Corte di Appello, violando, tra l’altro, il divieto del “ne bis in idem”.

C) A riprova di ciò, si osserva che, in tema di riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri, la competenza della Corte di Appello ha natura di competenza funzionale in GRADO UNICO, avverso le cui decisioni può proporsi solamente opposizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 360 c.p.c. .

Diversamente opinando, avremmo una << Corte di Appello “1” >> di “primo grado” ed una << Corte di Appello “2” >> di “secondo grado”, ma ciò è palesemente assurdo e contrario finanche ai principi del nostro diritto processuale civile, in particolare al divieto del “ne bis in idem”;

D) Per completezza di esposizione, inoltre, si osserva che controparte **** fa riferimento ad una non meglio definita “Convenzione di Bruxelles”, senza indicare di essa nemmeno l’anno.

Ad ogni buon conto, se controparte si riferisce alla Convenzione di Bruxelles del 1968, il sig. Tizio, ex adverso, osserva che tale riferimento è assolutamente inutile in virtù del criterio della specialità di cui al brocardo latino lex specialis derogat generali, nonchè del criterio cronologico di cui al brocardo latino lex posterior derogat legi priori, atteso che tale Convenzione è stata superata sia dalla legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995, sia dallo stesso Regolamento CE n. 44/2001, che peraltro, ne ha assorbito parzialmente i precetti.

Ciò premesso, di fondamentale importanza e d’immediata evidenza,

ad abundantiam si osserva ancora quanto segue:

a) controparte **** dimentica completamente che uno dei motivi per i quali il sig. Tizio ha proposto ricorso per Cassazione è, appunto, la falsa applicazione del Regolamento CE n. 44/2001 da parte della Corte di Appello.

Dunque se il sig. Tizio avesse fondato le sue doglianze in base a tale Regolamento, sarebbe caduto in contraddizione, poichè da un lato ne criticava la falsa applicazione, dall’altro lato lo avrebbe egli stesso applicato.

Invece, l’impugnazione del sig. Tizio si fonda su argomentazioni assolutamente chiare, coerenti e ben fondate.

Anzi, proprio perchè con tale falsa applicazione la Corte di Appello non si è limitata ad una semplice qualificazione giuridica della fattispecie (nomen iuris) ma è andata ad incidere erroneamente sull’esito finale della controversia stessa, era assolutamente giusto ed opportuno investire della questione l’organo giurisdizionale nomofilattico italiano, cioè, appunto, la Suprema Corte di Cassazione, che è appunto giudice di legittimità;

b) come diffusamente argomentato nel ricorso per Cassazione, il caso de quo è sicuramente regolato anche dalla legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995, atteso che lo stesso diritto internazionale privato “convenzionale”, cioè derivante da accordi internazionali (qual è anche quello derivante dalla normativa comunitaria) non è assolutamente immune dal “filtro” rappresentato dal pieno potere dell’Autorità Giudiziaria Italiana ex lege n. 218/1995 di esaminare il provvedimento straniero, al fine di valutare se vi siano i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento in Italia e, soprattutto, per valutare se il titolo straniero sia contrario all’ordine pubblico italiano ed ai principi supremi ed inderogabili dell’ordinamento italiano, oltrechè ai principi inviolabili sanciti dalle Carte internazionali, cui l’Italia ha aderito in virtù degli artt. 10 e 11 della Costituzione.

Infatti, tutto ciò che, provenendo dall’estero, anche da ************ dell’Unione Europea (come in questo caso, dal Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord), contrasta con le norme italiane di ordine pubblico e con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, trova una solida e ferma barriera che lo rende irriconoscibile e privo di ogni effetto in Italia.

In buona sostanza, la circostanza che un provvedimento giurisdizionale provenga da uno Stato membro dell’Unione Europea, NON comporta alcun automatico “abbassamento” delle difese interne dell’ordinamento giuridico italiano e

NON comporta alcuna limitazione e/o esclusione nell’applicabilità della legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218/1995,

atteso che, a tacer d’altro, quest’ultima NON opera alcuna distinzione tra provvedimenti provenienti da Stati membri dell’Unione Europea e provvedimenti provenienti da Stati extra UE.

Diversamente opinando, lo Stato Italiano dovrebbe accogliere e riconoscere apoditticamente qualunque provvedimento provenga dagli Stati membri dell’Unione Europea, con inevitabile e gravissima lesione della propria sovranità nazionale, cui, invece, non ha ovviamente rinunciato, soprattutto allorquando trattasi di diritti fondamentali, qual è quello di agire e resistere in giudizio nell’ambito di un giusto processo.

E) Infatti, come sostenuto dalla migliore dottrina internazionalistica, nello scrivere gli artt. 10 e 11 della Costituzione, che sono il “varco” attraverso il quale le fonti di diritto internazionale penetrano nel nostro ordinamento giuridico, mai i Padri Costituenti hanno permesso e concesso una limitazione di sovranità che possa calpestare e buttare al vento i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica ed il suo ordine pubblico sostanziale (principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale) e processuale (principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio): cosa che, purtroppo, la sig.ra **** ha fatto ai danni del sig. Tizio.

Del resto, in base al fondamentale principio del doppio limite alla estensione di effetti, gli effetti che la decisione è idonea a produrre nello Stato d’origine (in questo caso, Inghilterra) non possono di fatto prodursi nell’ordinamento richiesto (in questo caso, quello italiano) qualora siano ulteriori o addirittura sconosciuti rispetto a quelli che sono attribuiti ai provvedimenti dai giudici locali.

In altri termini, la decisione straniera non può avere in Italia effetti maggiori che nello stato di origine, nè effetti maggiori di una corrispondente pronuncia italiana (cosa che è appunto avvenuta nel caso de quo, come diffusamente esposto nel ricorso per Cassazione).

Ebbene, l’art. 67 della legge n. 218/1995 testualmente recita:

<< Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d’Appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e l’esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio. >>

Riassumendo:

a) il suddetto art. 67 della legge n. 218/1995 non parla minimamente di alcun presunto “doppio grado” di giudizio dinanzi alla Corte di Appello;

b) la legge n. 218/1995 non opera nessuna distinzione tra riconoscimento di provvedimenti stranieri provenienti da Stati membri dell’Unione Europea e Stati extra UE;

c) il Regolamento CE n. 44/2001 non prevede il ricorso di impugnazione del provvedimento di riconoscimento di provvedimento straniero concesso dalla Corte di Appello dinanzi alla stessa Corte di Appello per la seconda volta consecutivamente.

E’ chiaro, quindi, che avverso il provvedimento della Corte di Appello può proporsi impugnazione nei modi e nei termini ordinari, cioè può proporsi ricorso per Cassazione e non, come afferma controparte ****, nuova impugnazione dinanzi alla medesima Corte di Appello.

 

 

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AVV. *************

GIURISTA LINGUISTA

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SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ********

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Marra Alfonso

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