Diritto degli indagati all’assistenza di un difensore e di informare i familiari: la Commissione propone una normativa unica europea

Redazione 10/06/11
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Prosegue a tappe forzate l’attività della Commissione per creare un effettivo spazio unico europeo della giustizia, in particolare attraverso la presentazione di misure che mirano a garantire i diritti minimi ad un equo processo in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

In questo più ampio obiettivo si inquadra la proposta presentata l’8 giugno e volta ad assicurare che tutti gli indagati, in qualunque Paese dell’Unione europea si trovino, possano fruire del diritto di essere assistiti da un avvocato sin dal momento in cui vengono arrestati dalla polizia e fino alla conclusione del processo. Inoltre, potranno parlare con un familiare o con il datore di lavoro e informarli dell’arresto. Se si trovano all’estero avranno il diritto di contattare il proprio consolato.

La direttiva presentata l’8 giugno fa seguito a quella in materia di diritto alla traduzione e all’interpretazione (presentata a marzo 2010) e di diritto di informazione nei procedimenti penali (presentato a luglio 2010).

La necessità di un’attività di armonizzazione a livello europeo nasce dalla constatazione che, pur essendo i diritti alla difesa riconosciuti in tutti gli Stati membri (e non potrebbe essere altrimenti), di fatto esistono difformità tra le varie legislazioni nazionali su alcuni aspetti applicativi. Ad esempio in alcuni casi alla persona accusata di aver commesso un reato potrebbe essere negato il diritto di consultare un avvocato durante l’interrogatorio della polizia, talvolta le prove ottenute senza la presenza di un avvocato sono valutate in maniera diversa mentre in altri casi il diritto ad informare dell’arresto un familiare o il datore di lavoro non è sistematicamente riconosciuto. Per porre fine a tali disparità la Commissione propone di uniformare la disciplina:

a) permettendo l’accesso ad un difensore sin dalla prima fase dell’interrogatorio dinanzi alla polizia e per tutta la durata del procedimento penale;

b) rendendo possibili incontri adeguati e riservati con il difensore affinché l’indagato possa esercitare effettivamente i diritti della difesa;

c) permettendo al difensore un ruolo attivo durante gli interrogatori e consentendogli di verificare le condizioni di detenzione;

d) assicurandosi che l’indagato possa comunicare con almeno un familiare o con il datore di lavoro informandoli dell’arresto e della detenzione;

e) permettendo agli indagati all’estero di mettersi in contatto con il consolato o con l’ambasciata del proprio paese e di riceverne la visita;

f) dando alle persone oggetto di un mandato di arresto europeo la possibilità di un’assistenza legale sia nel paese dove è stato eseguito l’arresto sia in quello dove è stato emesso il mandato.

 

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