Diritto camerale annuale

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Si avvicina una scadenza importante (18 giugno 2012; la scadenza  slitta di 2 giorni perché il 16 giugno è sabato) per tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio: il pagamento del Diritto Camerale Annuale.

Cosa è.

Il Diritto Camerale Annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (a norma dell’articolo 18, comma 4, della “legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23) per le finalità previste dall’articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.

Chi deve pagare.

Il diritto annuale è dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA; pertanto, i soggetti che si cancellano dal Registro delle imprese e dal REA nel corso dell’anno sono, comunque, tenuti a versare l’intero importo dovuto, senza possibilità di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di effettiva iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e, a partire dal 1° gennaio 2011, anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) .

Per le imprese che al 1° gennaio successivo alla scadenza annuale del diritto, non hanno versato il diritto annuale dovuto, è prevista l’inibizione al rilascio della certificazione da parte dell’ufficio Registro delle Imprese.

Tabella n. 1

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO.

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO

le imprese individuali;

le società di persone e di capitali;

le società fra professionisti (di cui al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96);

i consorzi;

gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;

le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;

i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Tabella n. 2

SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359.

SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO

le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre 2011, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa;

 

le imprese individuali cessate entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012;

 

le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012;

 

le società di persone con atto di scioglimento senza messa in liquidazione effettuato entro il 31 dicembre 2011, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2012, anche nel caso in cui si tratti di cancellazione operata d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004;

le società cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d’ufficio (articolo 2544 c.c., articolo 2545-septiesdecies c.c. dall’1-1-2004) entro il 31dicembre 2011

Quando pagare.

Tutte le imprese (e unità locali) iscritte al 31 dicembre 2011 devono versare il diritto annuale in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

Detto termine, fissato al 16 giugno 2012 (con slittamento al 18 giugno) per la maggior parte dei soggetti, giusto quanto stabilito dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 viene ulteriormente dettagliato per le varie tipologie di soggetti secondo la tabella sotto riportata.

E’ possibile procedere al versamento del diritto annuale nei trenta giorni successivi al termine ordinario maggiorando l’importo del diritto dovuto – che si ricorda è sempre espresso in unità di euro – dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale). L’importo così determinato deve essere indicato sullo stesso codice tributo 3850 e deve sempre essere versato – pena l’impossibilità di beneficiare del differimento del termine – anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione.

Tabella n. 3

TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto scade il 16 giugno per le imprese individuali e le società di persone;

il diritto scade entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per le persone giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;

il diritto scade entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso ( circolare MAP n. 3587 del 20/06/2005, circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04/08/2006, circolare Agenzia delle Entrate n. 51/E del 14/06/2002).

N.B. Le scadenze suddette possono subire variazioni qualora siano disposti slittamenti dei termini con Decreto dal Ministero competente o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per alcune categorie di soggetti.

Quanto pagare

L’articolo 18, commi 4 e 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell’articolo 1 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’articolo 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Il comma 4 del citato articolo 18 stabilisce che il diritto annuale è determinato sulla base della procedura sotto indicata:

  1. individuazione del fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

  2. detrazione del fabbisogno, indicato in precedenza, di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell’espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;

  3. copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti.

Per l’anno 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 255658 del 27/12/2011 ha confermato anche per il 2012 gli importi già stabiliti con D.M. del 21/04/2011. Nessuna variazione, dunque, alle misure del diritto annuale 2011.

L’ammontare del diritto camerale dovuto da ciascuna impresa varia a seconda che si tratti di:

  • imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese;

  • imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, sono tenute a pagare il diritto annuale 2012 per un importo commisurato al fatturato dell’esercizio precedente, ad eccezione delle imprese individuali che versano un diritto fisso.

Hanno l’obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria i seguenti soggetti:

  • Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale, (art. 2195 del Codice Civile)

  • società in nome collettivo

  • società in accomandita semplice

  • società cooperativa

  • società consortile

  • consorzio

  • gruppo europeo di interesse economico ( GEIE )

  • aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali – previsti dalla Legge 142 del 1990

  • enti pubblici economici

  • società di capitali ( srl/spa/sapa)

Hanno l’obbligo di iscrizione alla sezione speciale i seguenti soggetti:

  • imprenditore individuale che esercita una attività agricola, (art. 2135 del Codice Civile)

  • piccolo imprenditore individuale (art. 2083 del Codice Civile  – artigiano, piccolo commerciante)

  • Società semplice

  • società semplice agricola

  • Società tra avvocati – D. Lgs. n. 196/01.

Come pagare

Il versamento del Diritto annuale va eseguito, in un’unica soluzione, tramite il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Non può essere oggetto di rateazione.

Il modello F24 è reperibile presso gli sportelli bancari, postali ed esattoriali.

Le nuove imprese che si iscrivono o si annotano nel Registro delle Imprese e i soggetti che si iscrivono nel REA nel corso dell’anno 2012 possono versare oltre che con il modello F24 telematico, anche direttamente presso lo sportello camerale l’importo dovuto entro i 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Per compilare correttamente il modello F24 occorre indicare, nella sezione “Contribuente”:

  • il codice fiscale ( non la partita Iva);

  • i dati anagrafici;

  • il domicilio fiscale dell’impresa.

e nella sezione “ICI e altri tributi locali”:

  • il codice ente = sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato;

  • il codice tributo = 3850;

  • l’anno di riferimento = 2012

Lecce, 10 maggio 2012

Allegato

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Avv. Villani Maurizio

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