Diritti e obblighi dei soci a confronto nelle diverse strutture societarie

Redazione 13/12/19
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Di seguito una sintetica disamina della disciplina dei diritti e obblighi dei soci nelle diverse strutture societarie.

Il presente contributo in tema di diritti e obblighi dei soci è tratto da “Le strutture societarie: caratteristiche a confronto” di Alessandra Concas.

I diritti e gli obblighi dei soci nelle società di persone

Nelle società di persone (S.n.c., S.s. e S.a.s.) la legge ricollega alla qualità di socio determinati diritti, che vengono tradizionalmente suddivisi in due categorie:

  • diritti Patrimoniali
  • diritti Amministrativi.

Fanno parte di questa categoria:

  • il diritto agli utili, al quale fa da contrappeso la partecipazione alle perdite
  • il diritto alla liquidazione della propria quota nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio (art. 2289 c.c.)
  • il diritto alla liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di ripartizione dell’eventuale attivo residuo nel caso di scioglimento della società (articoli 2281 e 2282 c.c.).

Ogni socio ha diritto di percepire una parte degli utili effettivamente conseguiti dalla società. Questo diritto matura per effetto dell’approvazione del bilancio d’esercizio (rendiconto nella s.s.), redatto con l’osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle S.p.a. in quanto applicabili.

L’approvazione del bilancio di esercizio, dal quale emerga un utile, costituisce nelle società di persone condizione sufficiente per legittimare ogni socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.

Riassumendo, nelle società di persone si assiste alla seguente uguaglianza:

  • utile d’esercizio uguale dividendo
  • diversa è la condizione che rende attuale l’obbligo per il socio di partecipare alle perdite.

Sinché il socio non ottiene la liquidazione della sua quota (decurtata dall’ammontare delle perdite) o in caso di scioglimento della società, il liquidatore non chiede ai soci (in mancanza di patrimonio sociale disponibile) di versare il necessario per pagare i creditori sociali, le perdite restano “virtuali” e non determinano alcun obbligo immediato per il socio.

Il loro unico effetto è quello di impedire la distribuzione di utili, almeno finché le perdite non siano ripianate o il capitale non venga ridotto di un corrispondente ammontare.

La determinazione della parte di utili e perdite spettanti a ciascun socio è rimessa alle pattuizioni dei soci con l’unico limite del divieto del “Patto Leonino”, cioè il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

In mancanza di espresse pattuizioni sui criteri di ripartizione di utili e perdite troveranno applicazione i criteri legali suppletivi:

  • le parti spettanti ai soci di utili e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
  • se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali;
  • se manchi la pattuizione contrattuale della parte spettante al socio d’opera, questa dovrà essere fissata dal giudice secondo equità:
  • se il contratto si limita a determinare la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

I diritti amministrativi del socio attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, che salvo diretta pattuizione, spetta a tutti i soci a responsabilità illimitata, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa.

Diritto di esprimere il proprio consenso in tutti quei casi in cui la legge consente una decisione collettiva dei soci (artt. 2252, 2256, 2257, 2259 codice civile).

I diritti di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione (articolo 2261 codice civile):

  • il diritto di avere comunicazione e eventualmente contestare il bilancio d’esercizio nella S.n.c. e nella S.a.s.;
  • il diritto di promuovere, anche individualmente, l’azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori;
  • il diritto di chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore;
  • Il diritto di recesso (art. 2259 c.c.).

A questi diritti se ne possono aggiungere altri attribuiti dall’atto costitutivo a tutti i soci o anche solo ad alcuni di essi: come ad esempio il diritto di veto a favore di un singolo socio nei confronti di determinati atti di gestione, oppure il potere di nominare/revocare un direttore generale.

Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa anche destinatario di determinati obblighi, che abbiamo appena visto. Ad essi si aggiunge per i soci di S.n.c. e per i soci accomandanti di S.a.s. l’obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

La ratio di questo divieto è quella di assicurare un dovere di fedeltà del socio nei confronti della società, impedendogli in linea di principio di utilizzare notizie e informazioni acquisite all’interno della società, per trarne vantaggio personale come imprenditore concorrente o come socio illimitatamente responsabile di una concorrente.

La violazione di questo divieto espone il socio al risarcimento dei danni subiti dalla società.

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Società di capitali

Si diventa socio di S.p.A. per effetto dell’acquisto della proprietà di titoli azionari della società stessa. Nel titolo azionario sono documentati la qualità di socio e la quota di partecipazione. I diritti dei soci delle S.p.a. possono dividersi in due grandi categorie: diritti di amministrazione e diritti patrimoniali.

Appartengono alla categoria dei diritti di amministrazione:

  • il diritto di intervento alle assemblee, che spetta ad ogni socio e non può essere limitato;
  • il diritto di voto, che spetta ad ogni socio per ogni azione posseduta, salvo alcune limitazioni (il diritto di voto è inibito ai titolari di “azioni a voto limitato”, i quali votano solo le deliberazioni prese in assemblea straordinaria; al socio che ha un interesse in conflitto con quello della società nelle relative deliberazioni; al socio amministratore nelle deliberazioni concernenti la sua responsabilità.

Appartengono alla categoria dei diritti patrimoniali:

  • il diritto al dividendo, la cui assegnazione è deliberata dalla assemblea in seguito all’approvazione del bilancio;
  • il diritto alla ripartizione del residuo attivo, in seguito allo scioglimento della società;
  • il diritto di opzione, cioè il diritto riconosciuto al socio di sottoscrivere, nel termine prestabilito, le nuove azioni che siano emesse dalla società in caso di aumento del capitale. Costituiscono obblighi dei soci l’esecuzione dei conferimenti e l’esecuzione di prestazioni accessorie (non consistenti in denaro) eventualmente stabilite dall’atto costitutivo. L’azionista è obbligato al versamento dei conferimenti (oltre i precedenti 3/10) allorquando gli venga richiesto dagli amministratori.

I conferimenti si devono fare di solito in denaro, salva diversa statuizione dell’atto costitutivo (art. 2342). È prevista anche la possibilità di conferimenti di beni in natura e di crediti. Le azioni corrispondenti a siffatti conferimenti, però, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (il relativo obbligo, cioè, deve essere integralmente adempiuto e non è sufficiente il versamento dei 3/10). Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

La cessazione della qualità di socio può avvenire:

  • per volontà della società, in caso di trasferimento coattivo delle azioni del socio che non ha versato il proprio conferimento con dichiarazione di decadenza dello stesso.
  • per volontà del socio, allorquando questi operi il trasferimento delle azioni da lui possedute ovvero eserciti il diritto di recesso. Quest’ultima facoltà è riconosciuta al socio quando sia stato deliberato il mutamento dell’oggetto sociale o il trasferimento della sede sociale all’estero, in sua assenza o discordanza, oppure nelle altre ipotesi previste nell’atto costitutivo.

Il presente contributo in tema di diritti e obblighi dei soci è tratto da “Le strutture societarie: caratteristiche a confronto” di Alessandra Concas.

Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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