Direttrici di fondo per la riforma della giustizia tributaria

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In vista della presentazione entro il 15 ottobre 2020 alla commissione europea del piano nazionale delle riforme (p.n.r.), si torna a parlare di riforma generale del fisco e della contestuale riforma della giustizia tributaria.

In particolare, sulla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, attualmente in parlamento sono stati presentati i seguenti atti:

senato della repubblica – disegni di legge

(assegnati alle commissioni seconda e sesta):

– n. 243 –    vitali ed altri;

– n. 714 –   caliendo ed altri;

– n. 759 –   nannicini ed altri;

– n. 1243 – romeo ed altri;

– n. 1661 – fenu ed altri;

– n. 1687 – marino.

 

camera dei deputati – proposte di legge:

– n. 1521 – martinciglio;

– n. 1526 – centemero ed altri;

– n. 840 –   savino;

– n. 2283 – colletti – viscomi;

Lo stesso consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 22 ottobre 2019, ha sollecitato la riforma della giustizia tributaria in base ai seguenti principi:

  1. La trasformazione del giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico congruo e dignitoso, non più dipendente dal mef e pienamente presidiato dai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza, come contemplati dall’art. 111, comma 2, della costituzione;

 

  1. Il completamento della revisione delle regole di diritto procedurale e sostanziale, mediante un provvedimento legislativo volto anche ad una generale definizione delle liti fiscali pendenti.

Secondo me, le principali direttrici di fondo da seguire per la riforma della giustizia tributaria sono le seguenti.

  1. Presidenza del consiglio dei ministri

L’organizzazione e la gestione dei giudici tributari deve essere affidata esclusivamente alla presidenza del consiglio dei ministri per assicurare, anche all’apparenza, la terzietà e l’imparzialità dell’organo giudicante, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, della costituzione.

La giustizia tributaria non può più dipendere dal mef, che è una delle parti in causa.

Inoltre, non è opportuno che sia inserita nella magistratura ordinaria, per non creare ulteriori problemi organizzativi e gestionali, né che sia gestita dalla corte dei conti, che determinerebbe l’impossibilità di ricorrere per cassazione, salvo problemi di giurisdizione, nonché la drastica riduzione dei difensori (che, invece, devono rimanere come oggi).

In definitiva, la riforma “autonomista” persegue, giustamente, la realizzazione di una “quinta magistratura”, da affiancare alle altre quattro già operanti ed espressamente considerate dal sistema costituzionale: ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

 

 

  1. Nuova denominazione

La giurisdizione tributaria deve essere esercitata, in forma autonoma ed indipendente sull’intero territorio nazionale, dai seguenti organi:

– tribunali tributari;

– corti di appello tributarie;

– sezione tributaria della corte di cassazione.

I tribunali tributari hanno la competenza territoriale delle circoscrizioni dei tribunali ordinari e possono essere articolati in sezioni.

Le corti di appello tributarie hanno la competenza territoriale dei distretti delle attuali corti di appello ordinarie e possono essere articolate in sezioni distaccate in base a specifiche esigenze territoriali.

  1. Magistratura tributaria

Deve essere istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia per quanto riguarda il trattamento economico, che deve essere congruo e dignitoso, sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera.

L’organico nazionale dei giudici tributari deve essere di 800/1.000 unità (rispetto ai 2.730 giudici tributari di oggi).

I giudici tributari devono essere selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell’art. 106, primo comma, della costituzione (salvo i giudici onorari).

I giudici tributari devono:

– non aver superato cinquant’anni di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico;

– cessare dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

I giudici tributari, sempre a tempo pieno, devono frequentare corsi di formazione ed aggiornamento.

Inoltre, deve essere specificamente regolamentato il procedimento disciplinare e devono essere tassativamente previste le sanzioni disciplinari.

Infine, ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

In definitiva, la figura del nuovo giudice tributario deve integrare quel modello di giudice indipendente, terzo ed imparziale, a tempo pieno, previsto dagli artt. 106, 108 e 111 della costituzione.

  1. Giudici onorari tributari (got)

I giudici onorari tributari sono nominati soltanto con decreto del presidente del consiglio dei ministri, in conformità alle deliberazioni del consiglio della giustizia tributaria (organo di autogoverno).

Ai giudici onorari tributari è corrisposta l’indennità di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 116 del 13 luglio 2017.

I giudici onorari tributari sono competenti per le sole controversie tributarie il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. N. 546/1992, non superi 3.000 euro.

L’appello avverso le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario in composizione monocratica.

  1. Giudice tributario monocratico

Il tribunale tributario e la corte di appello tributaria, con giudici vincitori di concorso pubblico, giudicano in composizione monocratica nelle seguenti tassative controversie:

  • Di valore non superiore a 50.000 euro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 2, secondo periodo, e 17-bis, d.lgs. N. 546/92;

 

  • Relative alle questioni catastali di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. N. 546/92;

 

  • relative ai giudizi di ottemperanza, senza alcun limite di importo;

 

  • Negli altri casi che saranno tassativamente previsti dalla legge.

 

Inoltre, la procedura di reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis, d.lgs. N. 546/92 si deve svolgere presso il giudice tributario monocratico e non più presso le agenzie delle entrate, per cui devono essere modificati i commi 4 e 5 dell’art. 17-bis citato.

  1. Giudice tributario collegiale

Al di fuori dei casi di cui alla lettera e), i tribunali tributari e le corti di appello tributarie decideranno sempre in composizione collegiale, con tre giudici vincitori di concorso pubblico.

  • Sezione tributaria della corte di cassazione

Salva la competenza delle sezioni unite della corte di cassazione alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari per le sentenze pronunciate dai giudici onorari tributari.

La suddetta sezione è composta da trentacinque giudici, non facenti parte dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie:

– imposte sui redditi;

– iva;

– altri tributi;

– riscossione;

– rimborsi.

I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.

I giudizi si svolgono esclusivamente con rito camerale.

  • Consiglio della giustizia tributaria

È istituito a roma l’organo di autogoverno denominato “consiglio della giustizia tributaria”, con propria autonomia contabile ed amministrativa.

  1. Disposizioni finali e transitorie

Il legislatore, con proprie scelte politiche, dovrà emanare le specifiche disposizioni finali e transitorie.

In conclusione, sono convinto che le direttrici di fondo, genericamente sopra esposte, di totale sostituzione degli attuali giudici tributari con i giudici professionali, consentono di raggiungere gli obiettivi di autonomia, indipendenza e professionalità previsti dagli arttt. 106, 108 e 111 della costituzione.

I tempi sono maturi per la radicale ed urgente riforma strutturale della giustizia tributaria.

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Avv. Villani Maurizio

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