Lavoratore dipendente e rifiuto di svolgere mansioni pericolose

Scarica PDF Stampa

“Con specifico riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., si è considerato legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore … , posto che è in gioco il diritto alla salute di rilievo costituzionale”.
Corte di Cassazione – Sez. Lav. – Ordinanza n. 770 del 12-01-2023<<<

Indice

1. La vicenda

I giudici d’appello accoglievano il reclamo proposto da Tizia e, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, oltre ad annullare il licenziamento intimatole dalla società Alfa, condannavano quest’ultima alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla reintegra, in misura non superiore alle dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
La Corte distrettuale dava atto che Tizia era stata licenziata per giusta causa, in quanto, mentre lavorava presso la cassa del supermercato, aveva permesso che tre clienti oltrepassassero la barriera della cassa lasciando i prodotti nei carrelli; per avere omesso di invitare i predetti a depositare la merce sul nastro trasportatore, come prescritto dal regolamento aziendale, e di eseguire un controllo diretto, limitandosi, invece, a registrare sul misuratore fiscale le quantità di ciascuna tipologia di prodotto indicate dagli stessi clienti, in misura notevolmente inferiore a quelle effettive, come percepibile da chiunque e, a maggior ragione, da una cassiera con esperienza.
La lavoratrice asseriva di aver segnalato la presenza di individui sospetti alla cassa, ma di essere stata lasciata da sola a gestire una situazione particolarmente delicata e pericolosa.
I giudici del gravame ritenevano che la condotta di Tizia, anche se esistente, non fosse meritevole di alcuna sanzione espulsiva, poiché priva del carattere dell’illiceità.

Potrebbero interessarti anche:

2. La censura

La società Alfa proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 2087 c.c. in ordine all’art. 1460 c.c. e all’art. 54 c.p.
La società ricorrente asseriva che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le predette disposizioni escludendo la rilevanza disciplinare del grave inadempimento posto in essere dalla lavoratrice.

3. La pronuncia della Suprema Corte

La Corte di Cassazione dava torto alla società Alfa stabilendo che “Con specifico riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., si è considerato legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore … , posto che è in gioco il diritto alla salute di rilievo costituzionale”.
Secondo gli Ermellini, nella vicenda esaminata, l’inadempimento posto in essere dalla lavoratrice, non come rifiuto di svolgere la prestazione, ma come esecuzione della stessa in modo non conforme alle modalità prescritte dalla società (obbligo dei clienti di riporre tutta la merce sul nastro trasportatore), doveva essere considerato legittimo e giustificato, nella prospettiva dell’art. 1460, comma 2, c.c.
La Corte d’Appello aveva correttamente tratto la conseguenza di ritenere il fatto contestato privo di rilievo disciplinare, con applicazione della tutela di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012.
Pertanto “In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012”.
In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso della società Alfa.

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Manuale “Smart” della Sicurezza per i Cantieri Edili

Questo testo è un manuale pratico, completo di tutte le informazioni fondamentali sull’argomento della sicurezza in cantiere che ha l’obiettivo di essere agevolmente fruibile nella sua consultazione da tutti i soggetti coinvolti: dalla committenza al coordinatore, passando per i lavoratori autonomi e, naturalmente, la direzione lavori. Anche lo “schema” editoriale vuole essere snello ma, al contempo, esaustivo: per ogni figura ci si è voluti immedesimare negli obblighi e nelle conseguenti difficoltà di adempimento di ogni ruolo coinvolto, sintetizzandone i doveri, schematizzandone gli obblighi e le relative conseguenze penali e rinviando alle appendici (ed ovviamente a testi più specifici) per gli approfondimenti normativi. Linguaggio chiaro ma rigoroso, trattazione operativa, schemi sinottici e prontuari per ogni singola figura coinvolta nella sicurezza del cantiere creano un’opera di indispensabile consultazione, che fornirà tutte le soluzioni e gli spunti di approfondimento per affrontare qualunque situazione e risolverla in maniera efficiente ed efficace. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2023

Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento