Differenziazione tra dolo (eventuale) e colpa (cosciente), alla luce di un noto caso giudiziario (sentenza “ThyssenKrupp”).

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Traendo spunto da una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, peraltro a Sezioni Unite, desidero trattare il discrimen tra due figure che costituiscono un elemento costitutivo del fatto tipico: il dolo nella sua forma (rectius: intensità) c.d. eventuale e la colpa (nel suo grado) c.d. cosciente.

Il delitto doloso, com’è noto, costitusce il modello fondamentale di illecito penale, dal momento che (il “dolo”)  rappresenta il normale criterio d’imputazione soggettiva (vedasi art. 42 comma II cod. pen.).

Gli altri criteri di imputazione soggettiva – e cioè la “colpa” e la “preterintenzione” – operano, invece, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (cfr. art. cit.).

Evito ulteriori disquisizioni sulla teoria del dolo (vedasi “Diritto Penale. Parte Generale” di G. Fiandaca, E. Musco pagg. 318 e ss.) per soffermarmi su di una particolare intensità dello stesso, ossia il dolo eventuale.

È bene premettere che il “dolo” può presentare un’intensità diversa, in rapporto al rispettivo grado di consistenza della componente rappresentativa e/o volitiva: di tale graduazione deve tener conto il Giudice ai fini della commisurazione della pena, posto che l’art. 133 cod. pen. rapporta la gravità del reato (anche) alla intensità dello stesso (vedasi testo cit. pag. 321; art. 133  nr. 3 c.p.: “Nell’esercizio del potere discrezionale…il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta: …3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”).

L’elaborazione dogmatica ha individuato diverse forme di dolo: ad esempio “intenzionale”, “diretto” e, nel caso in esame, dolo “eventuale” (od “indiretto”).

Nel dare una definizione, il manuale citato lo introduce come “controverso” (“la problematicità di questa figura deriva anche dal suo collocarsi in una zona-limite con la colpa con previsione o cosciente che, secondo l’art. 61 nr.3 c.p., comporta un aggravamento di pena”).

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Il presupposto per la sua configurazione consiste nella circostanza che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato: nel senso che l’agente deve rappresentarsi la commissione di un reato soltanto come conseguenza “possibile” di una condotta diretta ad altri scopi.

E qui entrerebbero in gioco quantomeno quattro teorie al fine di meglio delinearlo: solo come accenno, la teoria della “possibilità”, della “probabilità” , del “consenso” e la “teoria dell’accettazione del rischio” (l’ultima, la più dominante, secondo la dottrina).

Alla stregua di quest’ultima (accettazione del rischio) perché il soggetto agisca con dolo eventuale non basta la rappresentazione mentale della concreta possibilità di verificazione dell’evento; è, altresì, necessario che egli si rappresenti seriamente questa possibilità e, ciononostante, decida di agire anche a costo di provocare un evento criminoso.

Questa consapevole accettazione (del rischio, appunto) si avvicina, in sede di valutazione penalistica, alla vera e propria volizione del fatto, traducendosi in una accettazione che l’evento lesivo possa verificarsi.

Ancor più precisamente “Nel caso di dolo eventuale l’agente si limita ad accettare il rischio del verificarsi dell’evento che rimane non voluto (in senso stretto); in caso di dolo diretto l’agente lo prevede come probabile e l’accettazione investe non il rischio ma l’evento stesso, il quale, pertanto, è voluto dall’autore della condotta” (cfr. Cass. SS.UU., 12.04.1996 n. 3571; nello stesso senso: Cass., sez. I, 29.01.2008 n. 12954).

Per contro, ove il soggetto si rappresenti la possibilità dell’evento lesivo ma confidi nella sua concreta non verificazione, si avrà colpa cosciente o con previsione (quindi, comunque, non dolo neppure nella forma eventuale).

 

Anche per la “colpa” (rectius: responsabilità a titolo colposo), prevista dal nostro codice (vedasi artt. 42 e 43 cod. pen.: “il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”) – così come viene annoverata una “intensità” del dolo – si prevede un grado della stessa.

Sono qualifiche normative c.d. “sociali” la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia (c.d. colpa generica); così come l’inosservanza di “leggi, regolamenti, ordini e disciplina” rappresentano la c.d. colpa specifica.

Stabilito, ad esempio, che trattasi della perpetrazione di un delitto doloso (intenzionale, con coscienza e volontà) o colposo (contro l’intenzione), il Giudice, nella commisurazione della pena, “misurerà” l’intensità del dolo, considerando la forma in cui esso si è manifestato (maggiore nel dolo intenzionale e, progressivamente meno grave, nel dolo diretto ed in quello eventuale).

Quanto al grado della colpa, l’accertamento avverrà – sebbene non sono esplicitati i criteri in base ai quali il Giudice debba compiere tale valutazione  – facendo riferimento ad una serie di criteri quali il quantum rispettivo della esigibilità della condotta doverosa e di divergenza tra la condotta tenuta e la regola precauzionale applicabile nel caso concreto.

Dovrà, quindi, accertarsi la misura di divergenza “tra la condotta effettivamente tenuta e la condotta che era invece da attendersi in base alla norma cautelare cui si doveva attenere nel caso di specie” (cfr. Manuale cit. pag. 527).

Un’ultima precisazione, prima di passare brevemente all’analisi della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul caso in esame.

Mentre il nostro codice penale stabilisce, come visto, quando un delitto è doloso o colposo (art. 43 c.p.), non vi sono ulteriori articoli, all’interno dello stesso, che delimitano l’intensità o le forme del dolo (tranne l’articolo 133, in via generale).

Per converso, l’art. 61 nr. 3 c.p. (“circostanze aggravanti comuni”), stabilisce e disciplina, specificatamente, allorchè, nei delitti colposi, si è “agito nonostante la previsione dell’evento”, (nota: trattasi della colpa c.d. cosciente).

Sancisce la Suprema Corte che ricorre questa circostanza (soggettiva) quando l’evento “non voluto né considerato di sicuro accadimento, si presenti come altamente possibile e  probabile in riferimento alla condotta posta in essere” (cfr. Cass., sez. IV, 5.11.1996, n. 12372);

La colpa cosciente, pertanto, differisce dal dolo eventuale in presenza del quale l’accadimento lesivo si propone non come incerto, ma concretamente possibile, e l’agente nella volizione dell’azione ne accetti il rischio (cfr. Cass., sez. I, 27.01.1996, n. 832).

Nella prassi applicativa, la prova della non accettazione del rischio, viene desunta dalla circostanza che il soggetto attivo opera in una situazione lecita per cui, pur potendo aver previsto l’evento, lo ha considerato non realizzabile attraverso la sua condotta, né lo ha fatto oggetto della sua volontà.

Nelle ipotesi, al contrario, in cui il soggetto-agente mira ad uno scopo illecito, la giurisprudenza ravvisa la ricorrenza del dolo eventuale (vedasi dottrina: Padovani).

L’accertamento del grado della colpa – verifica che rileva ai sensi del combinato disposto degli artt. 43, 61 comma primo n.3 e 133 c.p., va, quindi, condotta considerando: 1) la gravità della violazione della regola cautelare; 2) la misura della prevedibilità ed evitabilità dell’evento; 3) la condizione personale dell’agente; 4) il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa [secondo un parametro oggettivo dell’homo eiusdem professionis et condicionis]; 5) le motivazioni della condotta.

Nel caso in cui coesistano fattori differenti e di segno contrario, il Giudice dovrà valutarli comparativamente (cfr. Cass., sez. IV, 5.6.2008, n. 22632).

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Orbene, nel notissimo caso della sentenza/procedimento penale (per l’incendio nello stabilimento dell’acciaieria tedesca Thyssen ove, purtroppo, morirono sette operai), la Procura della Repubblica sostenne, nella sua accusa, la presenza (rectius: configurazione) dell’omicidio doloso (nella forma eventuale).

Per la prima volta, ossia senza precedenti giurisprudenziali e penali, non si trattò di semplice colpa (culpa in vigilando?) per il datore di lavoro e dei dirigenti coimputati, bensì di responsabilità dolosa nel reato (di omicidio), con sanzioni anche per l’azienda, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (carenza di misure di sicurezza, in particolare antincendio).

Tale “ardita” tesi fu accolta in sentenza dalla Corte d’Assise di Torino che, conseguentemente, condannò l’Amministratore Delegato ad anni sedici per il delitto di omicidio volontario (appunto con dolo eventuale), nonché gli altri dirigenti, a vario titolo, con pene che oscillavano tra i dieci ed i tredici anni e mezzo di reclusione.

A seguito di impugnazione, in seno al giudizio di secondo grado, la sentenza fu riformata con riqualificazione e derubricazione da omicidio doloso (eventuale) ad omicidio colposo (con colpa cosciente) e conseguenziale riduzione delle condanne in precedenza irrogate (nota: gli imputati agirono convinti che l’incidente non sarebbe avvenuto).

In data 26 aprile, la Suprema Corte di Cassazione, investita della questione e pronunciatasi a Sezioni Unite (stante la delicatezza del caso giuridico) ha stabilito – e confermato – sostanzialmente che, i sei dirigenti della ThyssenKrupp non possono essere accusati di omicidio volontario (pur nella forma eventuale), malgrado fossero a conoscenza delle carenze di sicurezza nello stabilimento torinese e non si fossero adoperati in modo corretto per evitare la possibilità che si sviluppasse un rogo, come quello poi accaduto.

I manager non hanno, quindi, voluto uccidere gli operai. Hanno, come extrema ratio, previsto l’eventualità, ma la morte è stata cagionata da altro che la volontà di uccidere: ergo, omicidio colposo, sia pure aggravato da colpa cosciente (“Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere” – trad. Non è consentito giudicare o dare responsi in base ad una particella della legge, senza averla esaminata per intero – ovvero: Principio secondo il quale il Giudice, nell’individuazione della norma da applicare al caso concreto, deve analizzare l’intero ordinamento giuridico in cui essa si inserisce e non solo parte di questo).

Per dovere di cronaca la Cassazione ha indicato, nel dispositivo della sentenza, un rinvio alla Corte d’Appello di Torino (altra sezione) unicamente per una rimodulazione delle pene.

Le Sezioni Unite, trattando il caso in esame, hanno segnato una pietra miliare di principio (giuridico).

Se avessero, infatti, deliberato per una conferma della sentenza di primo grado (ove, si ripete era passata l’accusa per omicidio con dolo eventuale – che prevede una pena edittale assai gravosa -, poi riqualificata in sede di appello in omicidio colposo – con differente pena, seppur aggravata), in linea puramente astratta, qualsiasi omicidio stradale provocato per violazioni al codice della strada ovvero errore medico (ribadisco in linea meramente astratta) sarebbe stato (potenzialmente) considerato come volontà, sia pur eventuale, di perpetrare un omicidio (animus necandi nella forma eventuale).

La sentenza farà certamente discutere ma segna un principio di diritto invalicabile.

Di ulteriore interesse risulta, a questo punto, come si configurerà la responsabilità per l’azienda, ex d.lgs 231/2001.

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